Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    16/05/2019 10:20

    esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

    sono delegato alla vendita ex art 591 bis cpc e custode giudiziario della proprietà superficiaria di un appartamento costruito con convenzione di edilizia economia e popolare. La relativa convenzione trascritta prevede che: "nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato in concessione superficiaria o in proprietà a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari".
    A mio avviso tale previsione non è applicabile alla procedura esecutiva per la quale dovrebbe operare quanto stabilito dalla Suprema Corte n. 6748 del 05.08.1987 che afferma: "il divieto, dunque, riguarda unicamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli assegnatari. Nel resto, gli alloggi di edilizia economica e popolare per i quali sia avvenuto il trasferimento della proprietà...sono soggetti all'ordinario regime giuridico di diritto privato, con la conseguente ammissibilità dell'esecuzione forzata nei loro confronti, per obbligazioni inadempiute degli assegnatari...". a mio avviso dunque il bene può essere venduto a qualsivoglia soggetto acquirente, ciò anche in considerazione che l'art. 37 della L. 865/1971 che recita "nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e popolari" , è stato abrogato dall'art. 44, comma 4 della L. 457/78.
    La mia opinione sarebbe quella di poter vendere all'asta a qualsiasi acquirente, fermo restando che l'acquirente in futuro potrà rivendere solo a soggetti in possesso dei requisiti PEEP. Chiedo cortesemente di sapere se a vostro avviso tale impostazione sia corretta.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      19/05/2019 08:44

      RE: esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

      La ricostruzione ipotizzata nella domanda ci sembra del tutto condivisibile.
      In passato si è spesso posto il problema di stabilire se potessero essere sottoposti ad esecuzione forzata gli alloggi di edilizia economica popolare.
      La tematica sorgeva in quanto le norme che ne disciplinano la concessione (si vedano, ad esempio, gli artt. 29 l. 14 febbraio 1963, n. 60 e 28, co. 5, l. 8 agosto 1977, n. 513) prevedono un vincolo decennale di inalienabilità diretto ad evitare che le agevolazioni concesse dallo Stato possano favorire intenti speculativi.
      Ci si chiedeva allora se il vincolo di inalienabilità valga anche per i trasferimenti coattivi a seguito di vendita forzata.
      All'interrogativo ha risposto in senso negativo Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1987, n. 6748, affermando che, "gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati e ceduti senza riserva di proprietà possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e, quindi, possono anche essere venduti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, ancor prima che sia trascorso il decennio di cui agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 28 quinto comma, legge 8 agosto 1977, n. 513 ed indipendentemente dal possesso, da parte dell'acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi, atteso che la nullità stabilita dalle disposizioni contenute nelle norme sopracitate riguarda esclusivamente gli atti volontari di disposizione compiuti dagli stessi assegnatari".
      Ciò detto, riteniamo che la previsione contenuta nella convenzione non possa spiegare alcun effetto poiché essa si risolve in un inammissibile vincolo processuale imposto alla stessa procedura al difuori (ormai) di qualsiasi previsione normativa, creando di fatto, per provvedimento amministrativo, un divieto di acquisto analogo a quello di cui all'art. 571 c.p.c., che vieta al debitore di formulare offerte di acquisto; la prescrizione, in effetti, si sostanzierebbe nel fare divieto di formulare offerte a coloro i quali non posseggono i requisiti per l'assegnazione di alloggi popolari, in violazione dell'art. 111, comma primo, Cost, (secondo il quale "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge") e dello stesso art. 571 appena citato, a mente del quale "tutti" (tranne il debitore), che la costante giurisprudenza considera norma eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione analogica (cfr, a proposito dell'analogo art. 579, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11258).
      Aggiungiamo infine che qualche dubbio potrebbe porsi per le convenzioni stipulate prima dell'abrogazione (ad opera dell'art. 44, comma 4 della L. 457/78) dell'art. 37 della L. 865/1971 (che conteneva il divieto), ma ci pare che il dubbio possa essere facilmente superato osservando che il citato art. 37 era una vera e propria norma processuale, sicché vale il principio "tempus regit actum", e quindi essa non sarà applicabile alle vendite esecutive compiute successivamente alla sua abrogazione.
      • Cristiano Aimi

        FONTANELLATO (PR)
        10/02/2021 11:30

        RE: RE: esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

        A conforto della ricostruzione operata segnalo anche la più recente pronuncia Cons. Stato Sez. V, 16/11/2016, n. 4749 secondo cui: "L'acquirente all'asta giudiziaria di un alloggio di edilizia residenziale economica e popolare non deve necessariamente possedere i requisiti di legge per l'accesso a tali provvidenze. Gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati, infatti, possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e quindi possono anche essere venduti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, sebbene non sia ancora trascorso il periodo di inalienabilità previsto su base normativa o convenzionale a tutela del vincolo pubblicistico di destinazione dell'alloggio a finalità sociali ed indipendentemente dal fatto che l'acquirente possieda o meno i requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi. (Conferma T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, n. 1147/2016)"
        • Zucchetti SG

          11/02/2021 09:23

          RE: RE: RE: esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

          Siamo lieti del fatto che l'opinione da noi espressa coincida con quella patrocinata dal Consiglio di Stato.
    • Nicoletta Fabiano

      Foggia
      10/10/2024 13:22

      RE: esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

      Buongiorno. Sottopongo alla vostra attenzione una questione davvero singolare. Può una liquidazione giudiziale porre in vendita immobili facenti parte di un complesso edilizio destinato a "casa alloggi e servizi" rientrante nell'ambito delle tipologie di strutture per anziani previste dalla L.R. Puglia n. 19 del 10.07.2006 e art. 64 Regolamento regionale n. 4 del 18.01.2007 - senza limitazioni quanto ai destinatari dell'avviso di vendita e potenziali acquirenti oppure occorre, secondo voi, specificare che gli offerenti devono avere i requisiti necessari (anziani) svilendo però così la funzione della vendita forzata.
      Nel primo caso, immagino che andrebbe evidenziata ai potenziali offerenti l'esistenza della destinazione da valere in caso di successiva alienazione privata da parte dell'aggiudicatario.
      Ringrazio anticipatamente.
      Grazie per l'attenzione che vorrete accordarmi.
      • Zucchetti SG

        12/10/2024 09:24

        RE: RE: esecuzione forzata avente ad oggetto immobile di edilizia economica e popolare peep

        Riteniamo senz'altro di si. Preliminarmente, di nessuna rilevanza è il regolamento regionale, che nel sistema della gerarchia delle fonti non può incidere sulla disciplina del processo esecutivo (che, ricordiamo, è regolato per legge ex art. 111 Cost.)
        Quanto alla norma regionale, osserviamo che, parimenti, essa non può, neppure indirettamente incidere sulla disciplina del processo, poiché le norme processuali sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore nazionale (cfr., ex multis, Corte cost. Sent., n. 200/2008, n. 73/2018, n. 46/2022)
        È dunque un falso problema quello di andare a scrutinare, nel merito, quale incidenza possa avere la citata legge regionale nella procedura espropriativa.