Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

accettazione tacita di eredità

  • Elena Pompeo

    Salerno
    07/10/2024 13:25

    accettazione tacita di eredità

    sono il delegato di una procedura dove il comproprietairo non esecutato nel 2018 ha rinunciato alla eredità con diritto di accrescimento nei confronti degli esecutati della procedura in cui sono il delegato. ho rilevato che nel 2014 era stata incardinata nei confronti del comproprietario una procedura esecutiva su altri beni dove il creditore procedente nel 2016 ha trascritto l'accettazione tacita di eredità. Questa accettazione tacita trascritta prima della rinuncia vale solo per i beni pignorati nell'altra procedura o per tutti i beni del comproprietario?grazie
    • Zucchetti SG

      08/10/2024 12:18

      RE: accettazione tacita di eredità

      Per affrontare il tema prospettato dobbiamo premettere che l'accettazione dell'eredità è l'atto negoziale unilaterale mediante il quale il chiamato fa propria l'eredità che gli è stata conferita per legge o per testamento. Con l'accettazione il soggetto passa dalla posizione di chiamato a quella di successore del defunto, cioè di erede.
      L'accettazione è un atto unilaterale in quanto essa si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del chiamato, al di fuori dello schema bilaterale dell'accordo. Essa ha natura negoziale in quanto è un atto di autonomia privata mediante il quale il soggetto decide di acquisire l'eredità devolutagli, e di divenire erede. Oggetto dell'accettazione è la successione ereditaria e non lo specifico titolo, legittimo o testamentario che sia, con la conseguenza che l'accettazione comprende l'intera posizione successoria devolutagli. Questa accettazione non può essere sottoposta a termine o a condizione, a pena di nullità, come previsto dall'articolo 475 comma secondo c.c.
      In buona sostanza, l'accettazione è una successione a titolo universale, per cui se vi sono stati atti che hanno comportato accettazione tacita, essa vale per tutti i beni compresi nell'asse ereditario, a prescindere dal fatto che essa sia stata trascritta solo su taluni beni.
      Invero, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità prescritta dall'art. 2648 comma primo c.c. non è un mezzo per risolvere il conflitto con altri successori a causa di morte o coloro che abbiano acquistato diritti dal defunto. Tali acquisti sono opponibili all'erede così come lo erano rispetto al defunto, a prescindere dalla trascrizione dell'accettazione. Questa trascrizione piuttosto, si rende necessari ai fini del principio della continuità delle trascrizioni virgola di cui all'art. 2650 c.c. Essa, inoltre, consente di precludere ai terzi di buona fede di acquistare dall'erede apparente, a norma dell'articolo 534 comma terzo c.c..
      Detto questo, riteniamo che se la consistenza della quota pignorata aumenta nel corso della procedura, la circostanza è insuscettibile di produrre effetti in sede esecutiva, poiché: il creditore ha esattamente pignorato il bene per la quota di cui il debitore risultava proprietario, sicché la procedura è stata correttamente intrapresa; sono inopponibili alla procedura le vicende traslative successive al pignoramento, (artt. 2913 e ss c.c.).
      Dunque la procedura può seguire il suo corso ed il decreto di trasferimento dovrà essere redatto e trascritto indicando la quota come originariamente pignorata.
      Diversamente argomentando, il creditore, resterebbe assoggettato alle conseguenze di una vicenda successiva al pignoramento ed a lui non imputabile, dovendosi ritenere onerato dal compimento di un'attività processuale ulteriore (quella del pignoramento della quota di proprietà successivamente acquistata dal debitore) rispetto a quella che l'ordinamento gli richiedeva per attivare la tutela esecutiva del suo credito.
      Sul piano della opportunità concreta, invece, può essere utile che al creditore procedente sia suggerito di procedere alla esecuzione di un ulteriore pignoramento (cui si accompagnata l'integrazione della documentazione ipocatastale che copra il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo pignoramento) soprattutto se questo consente di vendere l'intero senza passare per il giudizio di divisione.