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Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA
mancanza di dichiarazione di successione in favore dell'esecutato
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Francesco Forzoni
Arezzo29/11/2023 19:45mancanza di dichiarazione di successione in favore dell'esecutato
Buonasera,
in sede di verifiche preliminari quale delegato ho appurato quanto segue.
Al momento del pignoramento il bene è intestato a due debitori esecutati (madre e figlio) per 1/2 ciascuno.
In seguito la madre decede ed il creditore procedente ottiene sentenza di accertamento dell'accettazione di eredità in capo all'altro debitore, che diviene pertanto unico esecutato per 1/1.
La sentenza viene trascritta per cui non vi sono problemi di continuità di trascrizioni.
Tuttavia, a causa della mancanza della dichiarazione di successione il bene, in catasto, resta intestato per 1/2 alla defunta.
Mi chiedo pertanto (anche di quanto stabilito dall'art. 48 T.U. successioni, D.lgs 346/1990) se sia ugualmente possibile procedere comunque alla vendita (rendendo edotti gli aggiudicatari sin dall'avviso di vendita), ovvero se la situazione catastale e fiscale debba essere regolarizzata dal creditore procedente, ed in quale modo (depositando dichiarazione di successione in luogo del debitore- rede?).
Ringrazio per la risposta e saluto cordialmente.-
Zucchetti SG
30/11/2023 08:43RE: mancanza di dichiarazione di successione in favore dell'esecutato
A nostro avviso non deve essere compiuto alcun adempimento in quanto la disciplina richiamata non si applica alle procedure esecutive e concorsuali.
L'art. 48 D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (testo unico sulle imposte sulle successioni e donazioni)
Dopo aver previsto al comma 1 che "Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all'ufficio del registro competente .. l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia", aggiunge al comma 2 che "…i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione … della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".
È discusso se questa norma, nel prescrivere il divieto di "compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte" (se non è offerta la prova della presentazione della dichiarazione della successione), si riferisca soltanto agli atti mortis causa (pubblicazioni di testamenti, rinuncia ed accettazione di eredità, identificazione catastale, rinuncia ad azione di riduzione, procure) ovvero anche agli atti che l'erede stipula con il terzo acquirente. Muovendo dallo scopo, della norma, che è chiaramente quello di obbligare l'erede a rendere la dichiarazione di successione, è da ritenersi che essa si applichi non soltanto ai negozi mortis causa propriamente detti, ma anche ai rogiti relativi ai trasferimenti inter vivos stipulati tra eredi e terzi acquirenti, aventi ad oggetto i dei beni provenienti dalla successione.
Certamente, e veniamo al nocciolo della questione, essa non si applica ai trasferimenti posti in essere in seno alle procedure esecutive, poiché i magistrati e gli arbitri sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione, e del resto si tratta di scelta normativa logica, ove si consideri che se così non fosse il debitore esecutato avrebbe tutto l'interesse a non presentare la denuncia di successione.-
Francesco Forzoni
Arezzo30/11/2023 10:53RE: RE: mancanza di dichiarazione di successione in favore dell'esecutato
Ringrazio per la risposta, chiara e tempestiva.
Mi restano ancora due dubbi:
- come potrà essere volturato il decreto di trasferimento (che trasferirà l'intera proprietà dall'unico esecutato all'aggiudicatario) dal momento che, in catasto, la quota di 1/2 resterà intestata alla defunta?
- l'art. 48 TU successioni, non applicabile alle procedure esecutive, sarà tuttavia applicabile ai futuri trasferimenti che dovessero essere effettuati dall'aggiudicatario il quale, dovendo regolarizzare la situazione fiscale e catastale, non potrà dolersene?
Grazie ancora e cordiali saluti-
Zucchetti SG
02/12/2023 14:26RE: RE: RE: mancanza di dichiarazione di successione in favore dell'esecutato
Come abbiamo detto nella precedente risposta, non è necessario adempiere preliminarmente alla previsione di cui all'art. 48 TU successioni al fine di procedere alla vendita del cespite.
Quanto alla voltura in favore dell'aggiudicatario, questa non è impedita dall'assenza di passaggi intermedi, per cui si potrà procedere comunque. In questo caso in sede di voltura si farà menzione dell'atto (in questo caso la sentenza) che ha dato luogo al passaggio intermedio.
Infatti, l'art. 4, comma 7 d.P.R. 26/10/1972, n. 650 (recante "Perfezionamento e revisione del sistema catastale") dispone che "Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi".
La norma, dettata per il catasto terreni, vale anche per i cespiti iscritti al catasto fabbricati, in forza del successivo art. 14.
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