Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

TURBATIVA D'ASTA - ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    26/10/2020 15:39

    TURBATIVA D'ASTA - ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Gent.mi
    sono delegato di una esecuzione immobiliare in cui per ben due volte si è verificato che l'aggiudicatario degli immobili - a seguito di asta telematica - non ha provveduto al saldo prezzo.
    Trattasi peraltro del figlio dell'esecutato.
    Ferme le ulteriori valutazioni sulla condotta di tale soggetto, al fine di addivenire all'effettiva dismissione dei beni a un soggetto interessato, sono a richiedere se sia possibile prevedere una cauzione pari al 20% o superiore. Ciò neutralizzerebbe eventuali intenti meramente defatigatori.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      30/10/2020 07:50

      RE: TURBATIVA D'ASTA - ESECUZIONE IMMOBILIARE

      La condotta descritta nella domanda potrebbe (il condizionale ci sembra doveroso per le ragioni che ci accingiamo ad esplicitare) avere rilevanza penale.
      A mente dell'art. 353 c.p. "Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".
      Si tratta, come si ricava dalla lettera codicisica, di una norma a più fattispecie, poiché le modalità attraverso cui il reato può perfezionarsi sono diverse.
      Invero, le condotte ritenute idonee a configurare il reato sono quelle della violenza o minaccia, della dazione o promessa di doni, della collusione (evidentemente con altri) ovvero dell'utilizzo di "altri mezzi fraudolenti".
      Queste condotte, secondo la norma, devono produrre l'evento dell'impedimento o della turbativa della gara.
      Con riferimento al soggetto che partecipi alla gara senza versare il saldo, a nostro avviso vanno distinte due ipotesi: da un lato quella di colui il quale sia impossibilitato a farlo (per sopravvenute ragioni) oppure rinunci all'esito di valutazioni di mera convenienza economica (quali potrebbero essere, ad esempio, il mutamento delle prospettive imprenditoriali o il reperimento di più favorevoli occasioni contrattuali); dall'altro, la condotta del soggetto che depositi una offerta di acquisto con il deliberato proposito di non versare il saldo prezzo.
      Nel primo caso la sussistenza del reato andrà de plano esclusa in quanto manca l'elemento soggettivo del reato.
      In relazione al secondo, riteniamo necessaria qualche riflessione ulteriore a sgombrare il camp da possibili equivoci indotti dall'esito dell'esperimento di vendita.
      Invero, se v'è stata una gara tra gli offerenti è evidente che il risultato della stessa è stato alterato rispetto al suo fisiologico divenire dal partecipante in mala fede.
      Se invece l'offerente intenzionato a non versare il saldo è stato l'unico, occorre chiedersi se il reato si sia fermato allo stadio del tentativo, o se invece possa ravvisarsi anche in questa fattispecie una turbativa consumata.
      Nella direzione meno severa si potrebbe dire che gli atti erano idonei, e diretti in maniera non equivoca, a turbare il fisiologico svolgimento del procedimento di vendita, ma che tuttavia l'evento naturalistico non si è concretizzato in quanto in mancanza dell'offerta maliziosamente presentata la vendita sarebbe andata deserta.
      In realtà anche in questo caso, a nostro giudizio, il delitto si è consumato poiché la condotta posta in essere ha illegittimamente determinato un provvedimento di aggiudicazione, segnando decorrenza del termine processuale previsto per il versamento del saldo dall'art. 569, comma terzo, c.p.c., e solo al suo spirare si è potuto dare corso ad un nuovo esperimento di vendita con la pubblicazione di un nuovo avviso, a norma degli artt. 490 e 570 c.p.c.
      Fatta questa premessa, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che a mente dell'art. 569, comma terzo c.p.c., con l'ordinanza di vendita il giudice determina, tra gli altri, il prezzo base e "le modalità con cui deve essere prestata la cauzione".
      Orbene, l'art. 571 prescrive che una delle cause di inefficacia dell'offerta di acquisto è il mancato versamento della cauzione secondo le modalità stabilite dal giudice o nella misura inferiore ad un decimo del prezzo offerto.
      Da queste previsioni si ricava il dato per cui l'importo della cauzione è predeterminato per legge in relazione al prezzo base fissato dal giudice, con la conseguenza che esso non può essere quantificato da professionista delegato.
      Ed allora, posto che l'aumento dell'importo della cauzione è strumento idoneo a scongiurare condotte simili a quelle descritte nella domanda, per attuarlo il professionista delegato dovrà necessariamente rivolgersi al giudice dell'esecuzione chiedendo un provvedimento ad hoc.