Forum ESECUZIONI - LA FASE DELLA VENDITA

TERMINE PER PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA E SOSPENSIONE FERIALE

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    03/06/2025 11:49

    TERMINE PER PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA E SOSPENSIONE FERIALE

    Si chiede come si debba calcolare il termine, non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione della ordinanza di vendita al delegato, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., quando l'ordinanza di vendita è stata notificata il 23.05.2025 e i 90 giorni cadrebbero il 20/08/2025.
    In attesa di cortese supporto cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/06/2025 09:42

      RE: TERMINE PER PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA E SOSPENSIONE FERIALE

      L'udienza in cui si svolge la vendita è, appunto, una udienza. Lo afferma espressamente l'art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta", con una previsione che costituisce una novità (introdotta nel 2005) rispetto alla previgente formulazione del testo normativo, che invece si limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni a seguire.
      Si tratta, tuttavia, di una udienza particolare, atteso che per espressa previsione dell'art. 631 c.p.c., la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, elemento questo che contribuisce a rafforzare l'idea che quella della vendita è una udienza, poiché altrimenti la deroga contenuta nell'art. 631 non avrebbe avuto ragion d'essere.
      Che l'udienza in cui si celebra la vendita sia particolare è opinione della stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato (sebbene prima delle riforme del 2005/2006) che la vendita tenuta di fronte al Giudice dell'esecuzione non può essere equiparata ad una udienza, tanto è vero che è escluso che le norme dettate per lo svolgimento di quest'ultima possano applicarsi
      meccanicamente all'incanto (v. sul punto Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178)
      .

      Va tuttavia detto che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che per quelli in relazione ai quali l'applicazione della disciplina della sospensione è esclusa in forza di espresse disposizioni cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, e come tali insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. Sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15643).
      Sulla scorta di questi elementi riteniamo che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali le vendite non possano essere celebrate.
      In primo luogo si consideri il fatto che la vendita è attività che potrebbe essere compiuta direttamente dal Giudice, cui il delegato si sostituisce in caso di delega, sicché ove la vendita non venisse delegata non si potrebbe ragionevolmente dubitare del fatto che nel periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto le vendite non potrebbero essere disposte.
      In questa direzione sembrerebbe esprimersi la giurisprudenza, la quale ha per esempio affermato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall'art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979).
      Negli stessi termini Cass 10727/2001, la quale correggendo la pronuncia della Corte di Appello, (la quale aveva affermato che tutte le attività del consulente possono essere svolte durante il periodo di sospensione feriale) ha affermato che "le attività alle quali i difensori hanno diritto di essere presenti, come appunto quelle di consulenza, non possono essere validamente svolte nel periodo feriale, salvo che nelle cause urgenti. La conseguente nullità, tuttavia, è condizionata al verificarsi di una specifica e concreta menomazione dei diritti delle parti [cfr., con riferimento alle udienze, Cass. 19 aprile 1991 n. 4227, 26 marzo 1994 n. 2978, 18 novembre 1995 n. 11992]").
      Il discorso cambia per quanto attiene agli adempimenti pubblicitari, ai quali non crediamo che si applichi la sospensione feriale dei termini dell'art. 490 comma secondo c.p.c.. La norma prescrive infatti che l'avviso di vendita deve essere pubblicato per almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, ma non prevede un termine entro il quale o a partire dal quale deve essere compiuta una data attività processuale. La preoccupazione del legislatore, infatti, è stata semplicemente quella di garantire adeguata pubblicità all'avviso di vendita.
      Si consideri, ancora, che la presentazione dell'offerta di acquisto è attività negoziale (Cass. 17930/1995; 7708/2014) che l'offerente (che non è parte processuale se non quando diviene portatore di uno specifico interesse confliggente con quelli della procedura) può compiere senza il ministero di un difensore, in funzione del quale la sospensione feriale è stata concepita dal legislatore (tra le tante Cass. 2995/1995).
      • Eleonora Incerti

        Folrlì (FC)
        06/06/2025 09:51

        RE: RE: TERMINE PER PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA E SOSPENSIONE FERIALE

        Buongiorno,
        alla luce delle vostre considerazioni che si condividono, chiedo conferma che il termine di 90 giorni dal 23.05.2025 sia il 20.09.2025 e il termine dei 120 giorni sia il 20.10.2025.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          07/06/2025 18:31

          RE: RE: RE: TERMINE PER PRIMO ESPERIMENTO DI VENDITA E SOSPENSIONE FERIALE

          Corretto