Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sovraindebitamento

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    11/03/2021 12:22

    sovraindebitamento

    il titolare di una ditta individuale (non fallibile) cessa diversi anni fa per motivi di salute con debiti: qualche fornitore, qualche prestito (chirografario), e alcuni debiti fiscali e previdenziali.
    Oggi è lavoratore dipendente e vorrebbe attivare una delle procedure previste dalla legge 3/2012 ponendo in favore dei creditori una somma derivante dal TFR e una quota di reddito derivante dal lavoro, non possiede immobili.
    Secondo me, non può fare l'accordo perché non è più azienda, non può fare il consumatore perché sono tutti e solo debiti derivanti da un'attività di impresa seppur cessata, non può fare la liquidazione del patrimonio perché non ha beni da liquidare, a meno di considerare il denaro un bene (e certamente lo è, ma non necessita di essere liquidato).
    Sembra davvero curioso che una simile situazione non abbia la possibilità di attivare una delle procedure previste.
    Grazie
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/03/2021 19:57

      RE: sovraindebitamento

      La problematica da lei proposta richiede una premessa e cioè che il soggetto in questione non sia fallibile, in quanto questa è la (pre)condizione per accedere a tutte le procedure di sovraindebitamento.
      La questione non è banale anche il soggetto in questione ha cessato l'attività da diversi anni, dato che il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall., decorre esclusivamente dalla cancellazione dal registro delle imprese e senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (giur. pacifica, da ult. Cass. 20/08/2020, n.17377). Se non ha provveduto alla cancellazione il soggetto in questione è ancora astrattamente fallibile, salvo a verificare se sia sottosoglia, come sembra.
      Se si supera questo problema, non saremmo così pessimisti. Di sicuro il sovraindebitato in questione non può presentare un piano del consumatore in quanto i suoi debiti discendono tuti dall'attività commerciale in precedenza svolta. Può, invece accedere ad un accordo di ristrutturazione, che non richiede la presenza di una azienda o l'esistenza di una attività commerciale, ma il solo stato di sovraindebitamento di un soggetto non fallibile, come regola generale e poi le altre condizioni richieste dagli artt. 7 e segg.. Egualmente può accedere alla liquidazione del patrimonio in quanto la prevalente giurisprudenza di merito si sta orientando per l'accesso a tale procedura dei soggetti sovraindebitati che siano titolari esclusivamente di redditi di lavoro o di pensione, anche se privi di beni materiali, ritenendo che la ratio della norma sul sovraindebitamento e l'ampiezza della definizione dell'art. 14-ter, primo comma, fanno sì che si possano ricomprendere tra i "beni" liquidabili anche crediti futuri, quali sono quelli di lavoro o di pensione (Trib. Roma 29.4.2019, Trib. Verona 21.12.2018 e Trib. Pordenone 14.3.2019). Si tratta di un indirizzo che tuttavia prevede anche opinioni contrarie, per cui è il caso di informarsi, sulla base di precedenti (il caso è molto comune) quale sia il comportamento del tribunale interessato.
      Zucchetti SG srl