Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

  • Riccardo Carrà

    Ferrara
    04/11/2021 11:21

    Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

    Buongiorno,
    Penavo di effettuare un riparto parziale, in attesa di vendere un piccolo capannone, in una procedura di liquidazione del patrimonio pagando nella misura dell'80% i creditori prededucibili: Occ, e l'Advisor.
    L' advisor si è regolarmente insinuato, mentre il compenso dell'OCC è relativo al preventivo che è stato sottoscritto dal sovraindebitato.
    E' possibile procedere in tal senso?
    Grazie dell'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/11/2021 20:08

      RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

      Secondo la condividibile maggioritaria dottrina (Salanitro, Rossi, Lamanna Bonfatti, ecc.) il curatore del fallimento non può vantare alcuna pretesa nei confronti degli eredi, anche se questi hanno accettato in via pura e semplice in quanto non vi è stata confusione tra i loro patrimoni personali e quello oggetto di eredità in quanto questo è stato già acquisito all'attivo fallimentare, tant'è che c'è chi sostiene (Cuneo) che l'accettazione, anche se pura e semplice, deve sempre intendersi con beneficio di inventario rimando le attività formanti l'asse ereditario necessariamente separate dai loro beni in quanto acquisite all'attivo fallimentare. Non a caso, del resto, la fattispecie della morte del fallito è presa in considerazione dalla legge fallimentare (art. 12 l. fall.), al solo scopo di disporre che il procedimento fallimentare continua nonostante la morte e di individuare il soggetto che possa rappresentare il fallito nei rapporti con il fallimento.
      In questa ottica la norma civilistica di cui all'art. 754 c.c. sta a significare che gli eredi puri e semplici del fallito rispondono anche con i loro beni secondo le proporzioni indicate dalla norma dei debiti verso i loro creditori, i quali, quindi, possono agire singolarmente nei confronti degli eredi per il recupero dei loro crediti.
      Zucchetti SG srl
      • Riccardo Carrà

        Ferrara
        06/11/2021 17:01

        RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

        Scusate ma la risposta non è in tema con il mio quesito. Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/11/2021 08:14

          RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

          Ci scusi, effettivamente c' stato un errore nell'inserimento delle risposte. La risposta che avevamo preparato per la sua domanda è la seguente:
          Presumendo che il credito dell'advisor sia stato ammesso al passivo in via prededucibile, visto che lei lo qualifica tale, è pacifico che il credito per il compenso dell'OCC abbia natura prededucibile, per l'importo concordato con il debitore, dato che a norma dell'art. 14 d.m. 24 settembre 2014 n.202, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo secondo le disposizioni dello stesso d.m. ha luogo solo "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato".
          Tanto chiarito, nella carenza normativa sulle modalità di pagamento delle prededuzioni nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, pare opportuno applicare per analogia la normativa fallimentare, secondo la quale i crediti in prededuzione possono essere pagati, eventualmente anche fuori riparto, se i crediti sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, e se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, giacchè in mancanza di questo requisito bisogna procedere alla graduazione all'interno delle prededuzioni (comi terzo e quarto art. 111bis l. fall.).
          Posto che entrambi i crediti in questione sono liquidi, esigibili e non contestati, (uno, infatti, è ammesso al passivo e l'altro è stato concordato con il debitore) il calcolo che deve fare è se l'attivo presumibile consente il pagamento di tutte le prededuzioni. In caso positivo può eseguire il riparto, anche se pone sullo stesso piano, l'OCC e l'advisor, in quanto le entrate future consentiranno comunque la soddisfazione integrale di entrambi; in caso di valutazione negativa, dovrebbe procedere alla graduazionetra le prededuzione e, nell'ambito di queste, il credito dell'OCC, codrebbe del privilegio prioritario quale spesa di giustizia, nel mentre quello dell'advisor sarebbe assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bia n. 2 c.c., per cui dovrebbe prima pagare integralmente il credito dell'OCC e attribuire, poi, quel che rimane all'advisor,
          Zucchetti SG srl
          • Graziano Castaldi

            Bologna
            07/04/2022 19:59

            RE: RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

            Buonasera, sono un neofita. Vorrei sapere se nel progetto di stato passivo ex art. 14 octies Legge 3 /2012 di una liquidazione del patrimonio senza alcun bene tranne l'accredito mensile dello stipendio della signora sia da escludersi come ritengo o sia invece ammissibile e corretto inserire fra i crediti in prededuzione anche quello del liquidatore della procedura, oltre a quello dell'Advisor e dell'OCC.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/04/2022 08:15

              RE: RE: RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

              Il secondo comma dell'art.14 duodecies della legge n. 3 del 2012 si limita a stabilire il principio secondo cui "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti"; ma nulla dice in ordine alle modalità di azionamento e soddisfazione di tali crediti, riferendosi la normativa dettata negli artt. 14 septies e 14 octies al trattamento dei crediti concorsuali.
              E' logico ritenere, vista l'affinità tra la procedura di liquidazione del patrimonio e il fallimento che anche nella prima possa trovare applicazione il criterio che i crediti prededucibili non siano soggetti ad insinuazione, a meno che non siano contestati.
              Nel suo caso i crediti da lei indicati difficilmente possono essere oggetto di contestazioni, ma questa non è l'unica condizione per procedere al pagamento, in quanto, in caso di incapienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni, è necessario procedere ad una graduazione all'interno della categoria (art. 111bis l. fall.); questo ulteriore principio, trasposto in un caso in cui l'attivo è costituito da una quota parte dello stipendio, comporta che si può procedere al pagamento delle prededuzioni quando si ha la disponibilità di una somma tale da consentire il pagamento di tutte, per cui conviene accantonare una certa somma idonea a coprire le varie prededuzioni, prima di procedere al pagamento delle stesse e dei creditori concorsuali.
              Zucchetti Sg srl
              • Roberta Gazzinelli

                Lierna (LC)
                10/05/2022 14:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

                Buongiorno,

                sempre con riferimento a un riparto parziale nella liquidazione del patrimonio: ho depositato un progetto di riparto parziale e ho ottenuto autorizzazione del Giudice Delegato a procedere. Riterrei per prudenza di effettuare le comunicazioni del progetto di riparto ai creditori che hanno presentato domanda di partecipazione alla liquidazione, assegnando un termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione - come nel fallimento - per proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto.
                Lo ritenete corretto? Una volta trascorsi i 15 giorni chiedo al Giudice Delegato di dichiarare "esecutivo" il progetto o non lo ritenete necessario?
                Grazie mille


                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  11/05/2022 18:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

                  Come detto altre volte la legge n. 3 dl 2012 tace completamente sulla ripartizione, al punto che qualche autore (Giavarrini) ha dubitato che questa sia compito del liquidatore. In questa carenza, tuttavia, normalmente si segue la normativa fallimentare per l'affinità evidente esistente tra la liquidazione del patrimonio e il fallimento, entrambe procedure liquidatorie del i beni del debitore non fondate sul consenso dei creditori, criterio che però non sembra aver seguito il giudice, dal momento che, come lei dice, ha disposto di "procedere" 8che sembra significare di dare esecuzione al riparto) e non ha ordinato il deposito del progetto e la comunicazione ai creditori, come prescrive il secondo comma dell'art. 110 l. fall.
                  Ad ogni modo, se applica le disposizioni dell'art. 110 l. fall., male sicuramente non fa, in quanto si tratta del sistema più garantista, per cui, stante anche l'incertezza del significato del provvedimento dl giudice, nulla impedisce che si comporti come descritto nella domanda.
                  Zucchetti SG srl .
          • Marcello Carone

            TARANTO
            24/06/2022 11:45

            RE: RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

            Mi collego alla risposta e chiedo lumi circa la possibilità del liquidatore di procedere al pagamento di acconto sul compenso in presenza di un programma di liquidazione, non ancora concluso, che al momento ha raccolto fondi per € 30.000, insufficienti a pagare il creditore ipotecario esposto per € 60.00. Visto e considerato quanto indicato nelle risposte successive mi sembra di aver compreso ex art. 14 duodecies legge n. 3/2012 che l'ipotecario va soddisfatto per intero e poi si può pensare ai prededucibili. Se così fosse non esistono margini nemmeno per le spese di procedura?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/06/2022 11:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Piano di riparto parziale liquidazione del patrimonio.

              Non esattamente. Come abbiamo ripetutamente detto nelle risposte che precedono alla carenza della legge n. 3 del 2012 sul punto pagamento delle prededuzioni si può ovviare applicando in via analogica la normativa sul fallimento; orbene quest'ultima, oltre alla disposizione del secondo comma dell'art. 111bis, che è ripresa dall'art. 14 duodecies, contiene la disposizione del terzo comma dell'art. 111ter, che regola la distribuzione delle spese specifiche e generali sui beni, o, visto sotto altro profilo, col ricavato di quali beni vanno pagate le spese della procedura. Questa disposizione ha una valenza generale perché, al di là degli altri debiti prededucibili, tratta delle spese e sancisce la priorità della loro soddisfazione anche sui beni gravati da ipoteca pegno o privilegio e le distribuisce imputando le spese specifiche al bene cui si riferiscono e le spese di carattere generale, quale quella del compenso al liquidatore, a tutti i beni, mobili e immobili, proporzionalmente. Solo dopo aver depurato i ricavi dei beni liquidati dalle spese della procedura, il residuo è disposizione dei creditori, secondo l'ordine di cui all'art. 111 co, 1, temperato dal disposto del secondo comma dell'art, 111bis.
              Zucchetti SG srl