Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Chiusura procedura liquidatoria ex art.14-ter L.3/2012

  • Jonny Spini

    Perugia
    14/09/2022 16:37

    Chiusura procedura liquidatoria ex art.14-ter L.3/2012

    Procedura di liquidazione del patrimonio aperta ex art.14-ter L.3/2012 nell'anno 2020 che ha ad oggetto un bene immobile e alcuni beni mobili. Il sovraindebitato poi si è impegnato a versare la somma mensile di euro 500,00 quale importo eccedente il limite di cui all'art.14-ter comma 6 per l'intera durata della procedura fissata in minimo 4 anni. In capo al debitore, inoltre, vi è un TFR accantonato presso il datore di lavoro pari ad euro 50.000,00.
    Il liquidatore nel 2022 ha venduto tutti i beni, sia immobili che mobili, e poiché l'immobile costituiva residenza principale del debitore quest'ultimo avendo sottoscritto un contratto di locazione per un importo mensile pari ad euro 500,00 è stato autorizzato dal Giudice a non versare più il canone periodico. A questo punto si chiede:
    1) Il liquidatore potrebbe richiedere la liquidazione anticipata del TFR al datore di lavoro per metterlo a disposizione della procedura? (ritengo di no)
    2) Il liquidatore qualora non avesse più beni da liquidare ne pertanto entrate da incassare deve comunque attendere la scadenza dei 4 anni sperando che sopraggiungano beni futuri (art.14-uncecies L.n.3/2012) o può procedere alla chiusura della procedura?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/09/2022 19:36

      RE: Chiusura procedura liquidatoria ex art.14-ter L.3/2012

      Sulla liquidazione anticipata del TFR condividiamo la sua opinione sia perché trattasi di un diritto personale che solo l'interessato può esercitare e non il liquidatore, sia perché, comunque, la richiesta deve essere motivata da eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, oppure dall'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile o da spese durante i congedi per maternità o per formazione, ecc..
      Sul quesito sub 2, da come è formulata la legge n. 3 del 2012, sembra proprio che la durata minima della procedura sia di quattro anni. In tal senso depongono sia l'art. 14 quinquies, co. 4, per il quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda", sia l'art. 14 novies, co. 5, per i il quale "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
      Le critiche non sono state poche a questa indicazione, ma è difficile superare il dato legislativo. Peraltro, nel suo caso è stato eliminato il contributo mensile, ma qualora il giudice abbia disposto a carico del sovraindebitato il versamento di una somma fino al termine della procedura, si spiega perché è stato fissato un termine minimo , prima della scadenza del quale la procedura , anche se sono liquidati i beni, è oppo0rtuno che rimanga aperta.
      Zucchetti SG srl
    • Jonny Spini

      Perugia
      17/10/2022 12:47

      RE: Chiusura procedura liquidatoria ex art.14-ter L.3/2012

      Ringrazio per la risposta. Mi trovo ora a riflettere su una questione che verte il TFR. Appurato che il liquidatore non può avanzare pretese nel richiedere il TFR poiché diritto personale, mi chiedo cosa succeda, invece, nel caso in cui a richiedere un anticipo del TFR sia il sovraindebitato.
      In questo caso se è il debitore a richiedere un anticipo del TFR per spese mediche sopraggiunte e impreviste viene ricompreso nella massa attiva? In caso positivo l'ammontare da acquisire a vantaggio della massa è costituito dal valore di tutto l'acconto del TFR erogato o è da considerarsi al netto delle spese?"
      Grazie mille
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/10/2022 17:36

        RE: RE: Chiusura procedura liquidatoria ex art.14-ter L.3/2012

        Il debitore lavoratore può chiedere un anticipo del TFR, tuttavia l'arrivo di questa somma potrebbe essere considerato come bene sopravvenuto, acquisibile all'attivo ai sensi dell'art. 14 undecies l. n. 3 del 2012; di contro, essendo il TFRi una forma di retribuzione differita del lavoratore potrebbe essere mantenuta nella disponibilità dello stesso nei limiti fissati dal giudice (comma sesto lett. b) art. 14 ter e comma 2, lett. f) art. 14 quinquies).
        Se ne deduce che è preferibile chiedere l'autorizzazione del giudice per l'anticipazione, chiedendo anche che l'anticipo sia trattenuto integralmente dal debitore per far fronte alle esigenze sue personali e della famiglia, onde evitare sorprese future.
        Zucchetti SG srl