Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Credito per bollo auto e canone tv

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    11/11/2020 17:04

    Credito per bollo auto e canone tv

    Nella dichiarazione di credito Ader comunica somme per bolli auto non pagati assegnando un privilegio generale di grado 20 ex art 2752. Poichè il mezzo non è più nella disponibilità del debitore lo declasso a chirografo? Ha inoltre assegnato un privilegio speciale di grado 7 ex art 2758 e 2749 per somme da canone tv. Il debitore non è in possesso di beni immobili ma della sola retribuzione da lavoratore dipendente. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2020 19:56

      RE: Credito per bollo auto e canone tv

      Presumiamo che la procedura interessata sia quella di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter l. n. 3 del 2012, visto che si parla di dichiarazioni di credito e di sua attività di formazione dello stato passivo.
      I due privilegi, correttamente indicati, sono diversi e producono conseguenze diverse sulla loro classificazione e soddisfazione. Il privilegio ex art. 2752 ult. comma, c.c. è un privilegio generale e, come tale si esercita sull'intero patrimonio mobiliare del sovraindebitato; pertanto il suo pagamento potrà essere effettuato solo se residua un attivo mobiliare dopo aver soddisfatto le spese e altre prededuzione e tutti i privilegiati di grado anteriore al ventesimo.
      Il privilegio ex art. 2758 c.c. è invece un privilegio speciale di grado settimo, che si esercita pertanto solo sul o sui beni oggetto della prelazione, per cui se questi beni mancano il credito passa al chirografo.
      Zucchetti Sg srl
    • Albarosa Marigliano

      Casarano (LE)
      12/11/2020 09:40

      RE: Credito per bollo auto e canone tv

      Per precisare è un piano del consumatore
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/11/2020 20:07

        RE: RE: Credito per bollo auto e canone tv

        La situazione allora cambia completamente (per questo avevamo precisato che la risposta valeva nel caso di liquidazione del patrimonio) perché siamo in presenza non più di una procedura liquidatoria (in qualche modo, per semplificare, affine al fallimento) ma ad una procedura di composizione della crisi, nella quale esiste una specifica disposizione circa il trattamento dei crediti privilegiati (generali o speciali) nonché delle altre cause di prelazione. Ci riferiamo alla seconda parte del primo comma dell'art. 7, l. n. 3 del 2012, il quale, muovendo dalla premessa (comune al concordato) che i crediti con prelazione debbono essere integralmente pagati, aggiunge che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".
        Nella redazione di tale attestazione, l'OCC, nell'individuare il valore realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, può ovviamente tenere conto della natura del privilegio e della presenza o mancanza dei beni oggetto di privilegi speciali, ma se non è stata predisposta, al momento della presentazione della domanda una tale attestazione, i crediti privilegiati vanno soddisfatti per intero, anche se manca il bene oggetto dei privilegi speciali.
        Zucchetti SG srl