Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

mantenimento per se e i propri familiari

  • Umberto Perriello

    Benevento
    27/04/2022 19:35

    mantenimento per se e i propri familiari

    il comma 6 dell'art. 14-ter alla lettera b prevede che "Non sono compresi nella liquidazione:.... ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Il debitore ha una sentenza di separazione (precedente al decreto di apertura della liquidazione e che ha depositato come allegato alla domanda per ottenere l'attivazione della procedura di liquidazione) che prevede l'erogazione di un mantenimento per l'ex coniuge e i figli.
    Il giudice nel decreto di apertura ha fissato le spese di mantenimento in una somma inferiore a quella della sentenza di separazione.
    In questo caso al fine di determinare l'importo che può essere destinato alla liquidazione bisogna dedurre sia il mantenimento destinato all'ex coniuge e ai figli come da sentenza di separazione e il mantenimento destinato al debitore come disposto dal giudice nel decreto di apertura della procedura o bisogna dedurre solo quello stabilito dal giudice nel decreto di apertura della liquidazione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2022 19:58

      RE: mantenimento per se e i propri familiari

      Fa stato la disposizione del giudice della liquidazione del patrimonio che individua la quota a disposizione del debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia. Quest'ultimo dovrebbe chiedere immediatamente la modifica delle condizioni della separazione alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare.
      Altra via potrebbe essere quella di chiedere al giudice della procedura di liquidazione di rivedere la sua determinazione perché è probabile che non sapesse della separazione e delle condizioni della stessa, giacchè, normalmente, in questi casi nella determinazione della quota da lasciare nella disponibilità del sovraindebitato (o del fallito nel caso di fallimento ove vige la stessa regola ai sensi dell' art. 46 l. fall.) si tiene conto dei suoi impegni da separazione, salvo la previsione di somme non più adeguate alle reali condizioni del debitore.
      Zucchetti Sg srl