Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Cessione azienda e responsabilità cessionario debiti

  • Massimiliano Tessenda

    Perugia
    22/02/2023 12:04

    Cessione azienda e responsabilità cessionario debiti

    Buongiorno,
    sono Liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 di una società semplice agricola e all'interno della stessa sto cedendo, mediante procedura di vendita competitiva, l'azienda.
    Un possibile acquirente mi ha sollevato eccezioni evidenziando che, nonostante la vendita avvenga all'interno della legge 3/2012, acquistando l'azienda corre il rischio di rispondere dei debiti dell'azienda ceduta ex art. 2560 c.c.
    E' legittimo come dubbio.
    A mio parere no, sia perchè l'art. 2560 c.c. fa riferimento esplicitamente ad aziende commerciali sia perchè, pur non essendo all'interno di una procedura fallimentare, per analogia, si applica la stessa disciplina.
    In attesa di un vostro parere saluto cordialmente.
    Massimiliano Tessenda
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2023 20:15

      RE: Cessione azienda e responsabilità cessionario debiti

      Il dubbio esiste perché la legge n. 3 del 2012 non prevede contiene una disposizione simile a quella di cui all'art. 105, co. 4, per il quale, in caso di cessione di azienda da parte del curatore del fallimento, "Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento"; né questa norma-riprodotta negli stessi termini- nel comma terzo dell'art. 214 ccii, che tratta della vendita di azienda nella liquidazione giudiziale, è richiamata nella disciplina della liquidazione controllata dagli artt. 268 e segg. ccii.
      Si tratta quindi di stabilire se queste norme siano applicabili per analogia anche alla fattispecie della liquidazione del patrimonio o della liquidazione controllata, per cui, come in tutti i casi in cui, bisogna affidarsi al ricorso all'analogia, le interpretazioni possono essere di vario esito e da qui il dubbio che dicevamo all'inizio.
      A nostro avviso, le affinità tra la procedura fallimentare e quella di liquidazione del patrimonio, e, ancor più tra la liquidazione giudiziale e quella controllata, autorizzano a credere che il vuoto in queste seconde possa essere colmato con il ricorso alla norma dettata per la procedura maggiore, tanto più non si sarebbe motivo di applicare nella liquidazione del patrimonio l'art. 2560 c.c., che renderebbe inutilizzabile la vendita del complesso aziendale o di un suoi ramo nell'ambito di una procedura concorsuale quando il legislatore anche nelle procedure liquidatorio ha come principio direttivo la salvaguardia dell'azienda per la continuazione anche indiretta dell'attività impedire; al punto tale che anche in una procedura di sicuro impianto non concorsuale, come la composizione negoziata, ha sterilizzato l'applicazione dell'art. 2560 c.c. con l'autorizzazione del tribunale alla vendita dell'azienda o rami della stessa (art. 22 ccii).
      Zucchetti SG srl