Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - AMMISSIONE AL PASSIVO

  • Silvia Sansovini

    FORLI' (FC)
    14/04/2022 09:37

    TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - AMMISSIONE AL PASSIVO

    Buongiorno,
    valutando la richiesta di ammissione al passivo da parte di una Società (partecipata a controllo pubblico) per la tariffa di igiene ambientale ( TIA per gli anni 2011/2012/2013) che richiede l'importo relativo all'imponibile, iva e imposta provinciale tutto in privilegio ex art. 2752 c.c. , sono a chiedere conferma del fatto che si possa ammettere in privilegio la parte relativa all'imponibile ed escludere Iva e imposta provinciale in quanto trattasi di entrata tributaria e non del corrispettivo di un servizio.
    Si chiede gentile riscontro.
    Ringrazio
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/04/2022 09:39

      RE: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - AMMISSIONE AL PASSIVO

      Approfittiamo del quesito per esaminare l'intera complessa vicenda della tassa rifiuti, che ha subito nel tempo continui e radicali mutamenti.

      In primo luogo debbono essere valutate congiuntamente la spettanza del privilegio e la debenza dell'IVA: se essa è un tributo, gode del privilegio ma evidentemente non può essere soggetta a IVA, viceversa, se è il corrispettivo di un servizio, è soggetta a IVA ma non può godere del privilegio dettato per i tributi.

      La questione è stata oggetto di una miriade di sentenze, molte della Suprema Corte e più di una a Sezioni Unite, essendo "terreno di scontro" fra i Comuni, interessati alla qualificazione come tributo per poter godere del privilegio, e Agenzia delle Entrate, interessata alla qualificazione come corrispettivo per poter pretendere l'IVA.

      Il gran numero di sentenze è dovuto anche alla continua evoluzione della tassa su rifiuti, partendo dalla TARSU, passando attraverso "TIA 1" e "TIA 2", poi TARES e infine TARI e la recentissima TARIP.

      Relativamente alla TIA 1, Cass. Civ., SS.UU. 5078/2016 le ha attribuito natura tributaria, e quindi non assoggettamento a IVA, con la seguente motivazione "La TIA non sconta l'IVA a causa degli elementi autoritativi che la caratterizzano, elementi costituiti dall'assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, nonché dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA".

      Diametralmente opposta è la qualificazione data alla TIA 2 dalle sentenze gemelle Cass. civ., SS.UU. 8631 e 8632/2020, che, muovendo dall'art. 14, comma 33, D.L. 78/10, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa… rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria" ha deciso nel senso della natura di corrispettivo privatistico della prestazione e della conseguente assoggettabilità ad IVA.

      Incidentalmente, la qualifica è tornata a essere tributaria per la TARES, che l'art. 14 D.L. 201/11 qualifica espressamente come "tributo". Allo stesso modo la Tari, attualmente vigente, viene definita come "tassa" dall'art. 1, commi 639 e ss., L. 147/13. Mentre Cass. civ., SS.UU. 11290/2021 ha stabilito che "La tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 [c.d. TARIP, n.d.a.], prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario".

      Così inquadrata la questione, la risposta ne discende agevolmente: negli anni 2011/2012/2013 era in vigore la "TIA 2", quindi si tratta di un corrispettivo, che non gode di alcun privilegio, ed è dovuta l'IVA, che gode del suo privilegio speciale ex art. 2758 c.c..

      Non ci è chiaro quali sia l'imposta provinciale di cui pure si dice nel quesito; se ci verranno fornite indicazioni più precise potremo rispondere anche su tale argomento.
      • Silvia Sansovini

        FORLI' (FC)
        10/05/2022 15:41

        RE: RE: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - AMMISSIONE AL PASSIVO

        Ringrazio per il vostro riscontro e mi scuso per il ritardo nel rispondervi.
        Con riferimento all'imposta provinciale preciso che nelle fatture viene riportata la sola dicitura " Imposta provinciale 5%" senza altra indicazione.
        Chiedo quindi conferma del trattamento della TIA2:
        - imponibile e spese--- in chirografo
        - iva--- in privilegio speciale
        è corretto?
        Ringrazio per la gentile collaborazione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          20/05/2022 05:36

          RE: RE: RE: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - AMMISSIONE AL PASSIVO

          È corretto.
          Per quanto riguarda l'imposta provinciale, in assenza di alcun riferimento normativo riterremmo l'istanza, sul punto, non adeguatamente motivata e documentata.