Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Crediti non falcidiabili

  • Valentina Cosmai

    Bisceglie (BT)
    16/01/2023 11:07

    Crediti non falcidiabili

    Con l'introduzione del nuovo CCII, quali sono i crediti non falcidiabili? In particolar modo quali crediti dell'erario, Agenzia delle Entrate e Agenzia della riscossione non possono essere falcidiati?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/01/2023 18:17

      RE: Crediti non falcidiabili

      I crediti tributari nel nuovo codice sono assoggettati al trattamento riservato a tutti gli altri crediti a seconda della collocazione, se cioè privilegiati o chirografari, adeguandosi alla realtà determinatasi dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, che prevedeva che i crediti costituenti risorse proprie dell'UE (tra le quali si includeva il tributo IVA secondo l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 40/E/2008) e le ritenute erariali fossero soddisfatte in misura integrale, salva la possibilità di pagamento dilazionato; disposizione che, a sua volta, riprendeva il concetto della "intangibilità" del credito relativo al tributo IVA introdotto nell'art. 182-ter l. fall..
      Il nostro legislatore, adeguandosi al modificato orientamento comunitario operato con sentenza del 7 aprile 2016 (C-546/14), ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2017, l'art. 182-ter l. fall., per cui il credito IVA poteva essere pagato anche in misura non integrale, sempreché il soddisfacimento non fosse inferiore a quanto realizzabile in sede liquidatoria, tenuto conto del valore degli assets su cui insiste la prelazione, previa attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall..
      Rimaneva invece inalterato l'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012 che continuava a prevedere che in ambito di sovraindebitamento il credito IVA dovesse essere soddisfatto in misura integrale, salvo pagamento dilazionato.
      Dopo alcuni interventi dei giudici di merito , che avevano sostanzialmente disapplicato la norma (cfr. Trib. Pistoia, 26 aprile 2017), la Cporte Costituzionae- alla quale la questione era stata rimessa dal Tribunale di Udine) con sentenza n. 245/2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/2012, nella parte relativa al divieto di falcidia del tributo IVA, ed ovviamente il principio , a maggior ragione, è stato esteso alle ritenute erariali, non assumendo le stesse alcuna rilevanza nella prospettiva della formazione del bilancio comunitario.
      Questa pronuncia ha in realtà anticipato il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha eliminato sul piano legislativo il principio generale sancito dall'art. 7, comma 1, terzo periodo della legge n. 3 del 2012, ovvero la possibilità di una mera dilazione per i tributi Iva e per le ritenute operate e non versate con esclusione della falcidia. Con riguardo, infatti, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, il comma 4 dell'art. 67 dispone che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC", ed egualmente dispone il comma 2 dell'art. 75, riprendendo quanto previsto in via generale pe il concordato, salvo il soggetto che fa l'attestazione.
      Zucchetti SG srl