Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PAGAMENTI ESEGUITI DOPO APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ESEGUITI DAL TERZO AD UNA BANCA IN RELAZIONE AD UNA CESSIONE DEL CRE...

  • Giovanni Brusi

    FO (FC)
    16/04/2021 20:07

    PAGAMENTI ESEGUITI DOPO APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ESEGUITI DAL TERZO AD UNA BANCA IN RELAZIONE AD UNA CESSIONE DEL CREDITO ANTE L'APERTURA DELLA PROCEDURA

    Buonasera, dopo l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio art. 14 ter, l. 3/2012, quale Liquidatore ho provveduto ad eseguire le comunicazioni di rito e successivamente comunicato a tutti i creditori le coordinate di c/c acceso alla procedura, per il saldo dei crediti. Nel caso di specie, nonostante le regolari comunicazioni pec mail, un creditore ha provveduto a saldare una fattura direttamente ad un istituto di credito e non alla procedura, motivando tale comportamento in ragione di una cessione del credito regolarmente accettata dalle parti, ante l'apertura della procedura di liquidazione.
    Tale cessione del credito, non risulta essere stata mai notificata al Liquidatore. Quale Liquidatore ho provveduto a chiedere alla banca il ristorno dell'importo incassato e così anche al creditore, minacciando azione revocatoria ai sensi dell'art. 14 decies l.3/2012 e 176/2020 e per similitudine con la legge fallimentare art. 67 e ss. Chiedo una gradita Vs interpretazione del caso.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/04/2021 20:00

      RE: PAGAMENTI ESEGUITI DOPO APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ESEGUITI DAL TERZO AD UNA BANCA IN RELAZIONE AD UNA CESSIONE DEL CREDITO ANTE L'APERTURA DELLA PROCEDURA

      Nel caso il soggetto ammesso alla liquidazione del patrimonio (A) ha ceduto, prima dell'apertura di detta procedura, ad una banca (B) un credito che ventava verso un suo debitore (C) che, dopo l'apertura della procedura, ha pagato quanto dovuto alla baca cessionaria, assumendo che la cessione , benchè non notificatagli, era stata accettata da tutti i partecipanti (A, B e C). Se le cose stanno così, C non è il "creditore" che ha provveduto a saldare la fattura, ma il debitore, e principalmente, A, che era il creditore cedente, non doveva essere il destinatario della notifica della cessione, perché la notifica va effettuata al debitore ceduto, ossia andava fatta a C e, a norma dell'art. 1264 c.c., la notifica può essere sostituita dalla accettazione. In ogni caso non andava fatta la notifica al liquidatore, sia perché, come detto lei è il liquidatore del patrimonio del cedente (A) e non del ceduto (C), sia perché, comunque l'operazione è antecedente all'apertura della procedura, per cui comunque lei ne sarebbe estraneo.
      Tanto chiarito, la domanda da farsi è: C ha pagato bene o male alla banca visto che ha pagato dopo l'ammissione del cedente alla procedura di liquidazione del patrimonio?
      La risposta dipende dal fatto se C riesce a dimostrare che la cessione del credito (non notificatagli) è stata accettata dalle parti (o meglio da lui) in data antecedente all'apertura della procedura. Invero, al di là della normativa fallimentare applicabile a questa procedura, sta di fatto che l'art. 14-quinquies, comma 3, l. n. 3 del 2012 equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio; ne consegue che al cedente ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, in data anteriore all'apertura della stessa, atteso il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c., secondo il quale sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore ceduto o da lui accettate dopo il pignoramento. Inoltre il liquidatore è da qualificare come terzo nei rapporti tra le parti, per cui la prova dell'accettazione antecedente all'apertura della liquidazione deve essere fornita da C con documento avente data certa.
      Se C non fornisce una tale prova, ha pagato male e il liquidatore del patrimonio di A può richiedere a lui (e non alla banca) la ripetizione del pagamento (poi C se la vedrà con la banca per la restituzione); non si tratta di azione revocatoria, ma semplicemente di adempimento dell'obbligazione visto che la cessione non è opponibile alla procedura.
      Se C fornisce la prova di cui sopra, non le resta nulla da fare nei suoi confronti in quanto ha pagato bene alla banca cessionaria; né può fare nulla contro la banca, neanche l'azione revocatoria del pagamento di debito che lei prospetta. E' vero infatti che ora l'art. 14decies prevede che il liquidatore possa esercitare anche "le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori", ma ciò può fare "secondo le norme del codice civile"; ossia al liquidatore è stata attribuita la legittimazione all'esercizio della revocatoria ordinaria e non di quella fallimentare (come è ovvio che sia posto che il sovraindebitato che accede alla liquidazione del patrimonio non è dichiarato fallito). Orbene, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione sulla provenienza del pagamento, sta di fatto che per il terzo comma dell'art. 2901 c.c. "non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto"; adempimento, infatti revocabile solo attraverso la revocatoria fallimentare.
      Zucchetti SG srl