Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

appaltatore in accordo da sovraindebitamento e committente debitore

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    03/12/2020 11:58

    appaltatore in accordo da sovraindebitamento e committente debitore

    Una ditta appaltatrice procede a un accordo da sovraindebitamento, il quale viene omologato e prevede la dilazione del debito verso INPS e ritenute erariali.
    L'azienda committente per procedere al pagamento necessita di attestazione circa la regolarità contributiva e delle ritenute erariali.
    Può l'accordo da sovraindebitamento omologato sopra descritto sollevare la responsabilità solidale del committente o occorre attendere la completa esecuzione del medesimo? Qualora l'accordo decadesse sorgerebbe nuovamente la responsabilità solidale del Committente?

    Mentre nel caso in cui il committente decidesse di pagare direttamente INPS e ERARIO per le ritenute non pagate, rientranti nell'accordo omologato, può ritenersi liberato nei confronti dell'appaltante con riferimento al suo debito?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/12/2020 12:10

      RE: appaltatore in accordo da sovraindebitamento e committente debitore

      L'art. 5, co. 1, del d.m. D.M. 30/1/2015, prevede che "In caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge" (gli altri commi parlano del fallimento e dell'amministrazione straordinaria). Con il d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) è stato modificato l'art. 110 del d.lgs n. 50 del 2016, per cui la stessa norma di cui sopra è stata estesa al concordato con riserva.
      Non ci risulta una espressa disposizione in tema di accordi da sovraindebitamento e, considerato che lo scopo del concordato con continuità è quello di consentire all'imprenditore in crisi di presentare ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa allo scopo dichiarato di mantenere in vita le aziende in difficoltà e di salvaguardare i livelli occupazionali, ci sembra difficile che la normativa agevolativa dettata per il concordato con continuità possa essere estesa al all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
      E' anche vero però che l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 2015 prevede, al comma 2 lett. b) che "La regolarita' sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, il che significa che la sospensione dei pagamenti derivanti dal divieto di pagamento dei crediti concorsuali con data anteriore alla presentazione della domanda concorsuale non impedisce il rilascio del documento attestante la regolarità contributiva, in quanto il mancato pagamento delle somme in questione è dovuto ad un divieto normativo. Poiché, a norma dell'art. 10 l. n. 3 del 2012 con il decreto che fissa l'udienza, il giudice dispone il divieto delle azioni esecutive per la soddisfazione dei crediti anteriori, che implica anche il divieto del pagamento spontaneo dei debiti pregressi, anche nella procedura di accordo da sovraindebitamento il Durc dovrebbe essere rilasciato pur non essendo pagati i crediti previdenziali anteriori.
      Usiamo il condizionale perché non ci risultano precedenti specifici.
      Zucchetti SG srl
    • Eleonora Incerti

      forli' (FC)
      24/03/2021 10:51

      RE: appaltatore in accordo da sovraindebitamento e committente debitore

      Rifacendomi al quesito principale, chiedo nuovamente in caso di accordo da sovraindebitamento omologato se l'azienda committente risulta sollevata dalla responsabilità solidale per i debiti verso INPS oggetto di stralcio per l'azienda appaltatrice? oppure se al termine della procedura il committente ne risponde per la parte non pagata essendo obbligato in solido con l'appaltatore.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/03/2021 19:51

        RE: RE: appaltatore in accordo da sovraindebitamento e committente debitore

        Il comma 2 dell'art. 29 della legge Biagi stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; tale regime della responsabilità solidale è escluso per i committenti non imprenditori.
        Questi sono, in sintesi i termini, temporali e quantitativi, entro cui il committente risponde in solido con l'appaltatore; ed entro questi limiti continua a rispondere anche dopo che l'appaltatore è stato ammesso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti dal momento che il comma terzo dell'art. 11 l. n. 3 del 2012, dispone che "L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso", a somiglianza di quanto disposto dall'art. 135 l. fall. nel concordato fallimentare, dall'art. 142 l. fall. nella esdebitazione fallimentare e dall'art. 184 l. fall. nel concordato preventivo.
        Nel nuovo codice della crisi, il quinto comma dell'art. 79 richiama la stessa regola, ma fa salve diverse previsioni, il che introduce la possibilità di estendere l'efficacia del nuovo concordato minore (oggi accordo con i creditori) anche ai coobbligati, ai fideiussori del debitore e agli obbligati in via di regresso; ma tale norma non è ancora in vigore e non è stata recepita nella recente revisione della legge n. 3 del 2012..
        Zucchetti SG srl