Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

  • Marco Peaquin

    BOLZANO (BZ)
    24/09/2020 12:00

    accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

    buongiorno,
    sono stato nominato gestore di una procedura che prevede l'accordo del debitore ex art. 9 legge 3/2012.
    1) L'attivo è composto da parte del futuro stipendio del debitore e da finanza esterna.
    la proposta prevede:
    - il pagamento integrale, oltre del compenso all'OCC, del solo creditore privilegiato più alto in grado (l'Inps) attraverso lo stipendio del debitore;
    - il declassamento degli altri crediti privilegiati in chirografo;
    - il pagamento dei chirografari (comprensivi dei privilegiati declassati) nella misura dello 0,2% attraverso finanza esterna.
    a Vs. giudizio tale impostazione è corretta?
    2) per dimostrare la convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione, bisogna confrontare quanto proposto
    nell'accordo con le somme ricavabili nella liquidazione ex legge 3/2012 o in quella ordinaria (il debitore sta subendo già un pignoramento dello stipendio nella misura di 1/5)?
    grazie per l'attenzione

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2020 19:25

      RE: accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

      La normativa sul sovraindebitamento pone alcuni limiti alla falcidia dei crediti da soddisfare ed infatti l'art. 7 richiede l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e di quelli per Iva. Questa seconda limitazione è venuta meno a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 29/11/2019, n.245) che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. 27 gennaio 2012, n. 3, limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto», in quanto tale disposizione, "negando al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, discrimina in modo ingiustificato e irragionevole i debitori soggetti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile prevista dall'art. 7, comma 1, l. 27 gennaio 2012, n. 3, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 160 e 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267".
      Tanto premesso se non vi sono crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc, e l'Inps, come lei dice è il privilegiato di più alto grado, il piano predisposto ci sembra ammissibile giacchè tutti gli altri creditori, non trovando capienza passano in chirografo (la mancanza di beni disponibili, se non lo stipendio, rende, a nostro avviso superflua l'attestazione di cui all'art. 7, anche se è preferibile che l'OCC faccia egualmente l'attestazione di incapienza). A questo punto subentra la finanza esterna, che non è soggetta al rispetto dell'ordine delle prelazioni, per cui quanto posto a disposizione da terzi può essere attribuito nella indicata percentuale a tutti i creditori chirografari, originari o divenuti tali per incapienza.
      Trattandosi di debitore non soggetto a fallimento la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria va fatta con la liquidazione disciplinata dall'art. 14ter della stessa legge n. 3 del 2012.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Peaquin

        BOLZANO (BZ)
        05/10/2020 16:05

        RE: RE: accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

        grazie per la cortese e sollecita risposta.
        pongo un ulteriore quesito riguardante una seconda procedura: in presenza di soli creditori chirografari (e, quindi, assenza di creditori privilegiati), è comunque necessario, ai sensi dell'art 7 legge 3/2012, dare un giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa creditoria?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2020 20:47

          RE: RE: RE: accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

          Si, anche se i creditori sono solo chirografari va valutata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dall'art. 14ter della stessa legge n. 3 del 2012.
          Zucchetti SG srl
          • Marco Peaquin

            BOLZANO (BZ)
            06/10/2020 09:00

            RE: RE: RE: RE: accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

            grazie ancora.
      • Domenico Antonio Claudio Calvano

        FOGGIA
        30/11/2020 20:24

        RE: RE: accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

        Mi accodo all collega di Bolzano per porre un quesito:
        l'idea è quella di proporre un accordo con il creditore identificato quale ipotecario, e Equitalia riscossione con crediti privilegiati e non.
        L'accordo prevede, accanto al debitore pensionato, la figura di un assuntore che si impegna a liquidare le somme limitatamente al valore attribuito ai beni dei debitori che, in tal caso, è nettamente inferiore al debito complessivo. Sorge spontaneo chiedersi come va collocato tale denaro rispetto al debito complessivo?
        ..leggevo nella Vostra risposta che "...A questo punto subentra la finanza esterna, che non è soggetta al rispetto dell'ordine delle prelazioni, per cui quanto posto a disposizione da terzi può essere attribuito nella indicata percentuale a tutti i creditori chirografari, originari o divenuti tali per incapienza".
        Quale percentuale potrò attribuire all'ipotecario? e quanto all'equitalia?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/12/2020 19:15

          RE: RE: RE: accordo del debitore, finanza esterna e pagamento parziale creditori privilegiati

          Per finanza esterna si intende quella che perviene alla proc4edura da un terzo che non ha un obbligo giuridico di adempiere verso i creditori; nel momento in cui lei parla di un assuntore lei individua una figura che assume un impegno verso i debitori, il cui contenuto è da definire, non essendo tale figura prevista nella procedura di accordo da sovraindebitamento. Il comma secondo dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 prevede che "Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilita', ma, al di fuori di questo caso in cui la garanzia del terzo è obbligatoria, nulla esclude che un terzo possa assumersi, ossia fornire una garanzia fideiussoria del pagamento dei creditori, e questa garanzia può essere data nei limiti che le parti definiscono.
          Ovviamente per l'ammissione alla procedura è necessario che la proposta, come garantita, risponda alle condizioni dettate dalla legge circa la percentuale di soddisfazione dei creditori ipotecari e privilegiati- e qui interviene l'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 7- e i tempi di soddisfazione come indicato dal comma quarto dell'art. 8.
          Ne discende che la percentuale da attribuire al creditore ipotecario dipende dal valore del bene ipotecato, e per quella da attribuire ad Equitalia Riscossioni dei beni oggetto del privilegio, secondo l'attestazione che ne fa l'OCC.
          Zucchetti SG srl