Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
MARCHIO DEL FALLIMENTO, NON REGISTRATO
-
Ilaria Vaghi
CODOGNO (LO)18/03/2021 19:43MARCHIO DEL FALLIMENTO, NON REGISTRATO
Il curatore riceve una proposta di acquisto con esclusiva del marchio non registrato, di proprieta' del fallimento.
Si esclude l'ipotesi di far registrare il marchio al curatore, quand'anche fosse possibile farlo, dato il modesto valore dell'offerta pervenuta.
Posto che ne sia prevista la vendita nel programma di liquidazione, e che la vendita venga effettuata con modalità competitive, si chiede se sia possibile effettuare la vendita del marchio non registrato da parte del curatore e quali tutele si possano attivare.
Ritengo che non essendo il marchio registrato, il curatore non possa effettuare la vendita con l'esclusività, non avendo certezza che non vi siano già atti /documenti del marchio in possesso o in uso a terzi.
E' possibile una vendita del marchio non registrato, senza esclusiva, e quali tutele mettere in atto?
Grazie.
-
Zucchetti SG
Vicenza22/03/2021 19:46RE: MARCHIO DEL FALLIMENTO, NON REGISTRATO
L'art. 46, comma primo, del DPR n. 380/2001 dispone che "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Da tale norma deriva chiaramente che gli atti inter vivos pubblici o privati, riguardanti beni immobili, ove manchino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria sono radicalmente nulli, e questa è stata definita "difformità primaria"; di contro l'appunto la presenza dei titoli idonei a costruire o regolarizzare (permesso di costruire, permesso in sanatoria) genera quella che viene chiamata "difformità secondaria" quando vi siano piccole deviazioni rispetto a quanto contenuto dai progetti originali, la cui conseguenza non è la nullità dell'atto, ma una mera responsabilità amministrativa che non fa venire meno la piena validità dell'atto rogato.
In tal senso si è espresso il Consiglio notarile nazionale e anche la giurisprudenza. Da ultimo Cass. Sez. Un. n. 8230/19 ha statuito che "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Nonostante questo autorevole intervento che dovrebbe aver definitivamente chiarito che la nullità comminata dall'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli art. 17 e 40 l. n. 47 del 1985 colpisce gli atti tra vivi a effetti reali elencati nelle norme che la prevedono nei soli casi di mancata menzione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile o di menzione falsa perché riferita a un titolo che non esiste realmente o non riguarda quell'immobile, è comunque preferibile informarsi preventivamente presso il notaio che si sceglie se intende egualmente stipulare.
Zucchetti Sg srl -
Zucchetti SG
Vicenza22/03/2021 19:51RE: MARCHIO DEL FALLIMENTO, NON REGISTRATO
Ci scusi, la risposta precedente riguardao quesito. La ridsposta alla sua domanda è la seguente:
Il problema della vendita non nasce dal fatto che il marchio non sia registrato perché questa condizione indubbiamente offre una tutela meno forte, ma comunque viene tutelato giacchè l'art. 2571 c.c, stabilisce che chi usa un marchio non registrato ha la possibilità di continuare ad utilizzarlo, nonostante un'eventuale registrazione operata da terzi, sempre nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Da tanto si deduce che il diritto a utilizzare un marchio non è legato alla sua registrazione, ma all'uso di fatto da parte dell'imprenditore, col rischio che un terzo potrebbe registrare un marchio uguale o simile, tuttavia, anche in tal caso l'utilizzatore può chiedere che venga dichiarata la nullità del marchio depositato successivamente qualora dimostri il "preuso", ossia di avere iniziato ad utilizzare il marchio prima della registrazione altrui, e comunque unicamente entro l'ambito territoriale nel quale il marchio è stato (pre)usato..
Inoltre, per quanto attiene più strettamente la questione proposta, l'art. 108ter l. fall. prevede espressamente "il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali", norma che chiaramente ammette, in primo luogo, la possibilità per il fallimento di cedere (e si intende con tale verso trasferire definitivo) i marchi e, in secondo, qualsiasi marchio, siano essi registrati o di fatto, dal momento che la norma non fa alcuna distinzione.
nel corso del tempo sono venute meno le disposizioni che condizionavano la cessione del marchio a quella dell'azienda, per cui ora il marchio conserva un valore autonomo che sopravvive al venire meno dell'azienda, tant'è che l'art. 23 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 contempla la possibilità di alienazione autonoma del marchio rispetto all'intera azienda.
Ovviamente, con la cessione autonoma del marchio si trasmettono i diritti che il cedente aveva su tale segno distintivo, sicchè, non essendo nel caso, il marchio registrato, non può essere assicurata al compratore l'esclusiva, ma l'uso e la tutela dello stesso, nella misura che si è detta.
Zucchetti SG srl-
Michele Giuseppe Lo Prejato
Milano18/03/2024 15:05RE: RE: MARCHIO DEL FALLIMENTO, NON REGISTRATO
Buongiorno,
recentemente ho venduto alcuni marchi (registrati) intestati al fallimento a mezzo della procedura competitiva ex art. 107 L.F. L'acquirente deve ora procedere alla trascrizione dell'acquisto. L'art. 196 del Codice della Proprietà Intellettuale specifica che alla domanda di trascrizione deve essere allegata la copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità, ovvero la copia dei verbali e sentenze di cui all'art. 138, lettere d), e), f), g) e h). Nello specifico l'art. 138, lettera e), menziona espressamente "il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata". Vi chiedo se, a Vostro parere, ai fini della trascrizione dell'acquisto dei marchi, il verbale di aggiudicazione della vendita dei marchi effettuata a mezzo di procedura competitiva in sede fallimentare sia sufficiente, ovvero se è richiesto anche il decreto di trasferimento da parte del Giudice Delegato.
Grazie.-
Zucchetti SG
Vicenza20/03/2024 17:36RE: RE: RE: MARCHIO DEL FALLIMENTO, NON REGISTRATO
Il verbale di aggiudicazione serve ad identificare il soggetto che è risultato vincitore della gara o dell'incanto svolto, ma non determina il trasferimento della proprietà del bene oggetto della aggiudicazione, che avviene, a seconda della procedura seguita, con atto di vendita notarile o autenticato da notaio o con decreto di trasferimento del giudice, sempre previo avvenuto pagamento del prezzo. Tuttavia nel caso dei brevetti e marchi vige la normativa speciale di cui al d.lgs n. 30 del 2005 che, come lei giustamente ricorda, richiede, nella lett. a( del comma 1 dell'art. 196, che alla domanda di trascrizione sia allegata la copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità, ovvero la copia dei verbali e sentenze di cui all'art. 138, lettere d), e), f), g) e h) e la lett. e) del comma 1 dell'art. 138, menziona espressamente "il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata".
Alla luce di tale normativa speciale, quindi, il verbale di acciudicazione dei merchi a seguito di procedura competitiva di vendita deve ritenrsi idoneo ad ottenere la trascrizione presso l'Ufficio brevetti e marchi.
Zucchetti SG srl
-
-
-