Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Chiusura anticipata liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/12 - Società start up

  • Maria Pellegrino

    GENOVA
    04/10/2022 11:08

    Chiusura anticipata liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/12 - Società start up

    Una società srl start up è stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale ex art.14ter, l.3/12.
    Il programma di liquidazione prevede il realizzo di tutte le attività a bilancio ed il pagamento dei creditori nel rispetto dei diritti di prelazione. Orbene, trattandosi di società e non di consumatore, una volta terminata la liquidazione dell'attivo ed effettuati i riparti in favore dei creditori, la procedura potrebbe essere chiusa prima del decorso del quadriennio stante la certezza che non perverranno altri beni da liquidare.
    Tuttavia la norma prevede la durata minima dei 4 anni sicché la procedura deve rimanere aperta e la società non può essere cancellata dal registro imprese con evidenti aggravi in termini di adempimenti societari, camerali, fiscali ecc.
    Chiedo se secondo voi è possibile applicare gli artt..233, 275 e 276 del Codice della Crisi ove è previsto che, terminata la liquidazione il liquidatore presenta al giudice il rendiconto, la procedura si chiude con decreto, richiamando l'art.233 in quanto compatibile. L'art.233 comma 1, lett.c prevede la chiusura per ripartizione dell'attivo.
    In attesa di vostro parere, ringrazio e saluto.
    MP
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2022 17:26

      RE: Chiusura anticipata liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/12 - Società start up

      La procedura di liquidazione del patrimonio pendente alla data del 15 luglio 2022 è disciplinata dalla legge n. 3 del 2012 e, da come è formulata questa, sembra proprio che la durata minima della procedura sia di quattro anni. In tal senso depongono sia l'art. 14 quinquies, co. 4, per il quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda", sia l'art. 14 novies, co. 5, per i il quale "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
      Le critiche non sono state poche a questa indicazione, ma è difficile superare il dato legislativo, tuttavia non è da escludere che la possa costituire, per quanto non applicabile direttamente, un criterio interpretativo per superare le criticità della Ma questo ce lo pèotrà dire solo la giurisprudenza dei prossimi tempi.
      Zucchetti SG srl
    • Maria Pellegrino

      GENOVA
      17/10/2022 15:20

      RE: Chiusura anticipata liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/12 - Società start up

      Grazie del riscontro.
      Tuttavia mi chiedevo se per relationem si potesse applicare l'art.118 l.f. e quindi procedere all'istanza di chiusura per riparto finale. E semmai nell'ipotesi poco verosimile di beni sopraggiunti, chiedere la riapertura della procedura.
      Grazie per il vostro parere.
      MP
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/10/2022 17:38

        RE: RE: Chiusura anticipata liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/12 - Società start up

        Riteniamo che la sua prospettazione non sia fattibile.
        Se, invero, si accede alla tesi indicata nella risposta che precede che il quadriennio è il termine minimo di durata, il mancato decorso di questo periodo è ostativo alla chiusura. La fissazione di un tale termine non è peraltro privo di fondamento, in quanto trova la sua ragione principale proprio nella necessità, da lei individuata, di acquisire eventuali beni sopravvenuti nel patrimonio del sovraindebitato, che, a norma dell'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, possono essere destinati alla procedura fino a quando è aperta la liquidazione e comunque se sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter; inoltre, come ulteriormente specificato nel quarto comma dell'art. l'art. 14-quinquies, "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda".
        Zucchetti SG srl