Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione del patrimonio -
-
Gianluca Marini
Pescara27/01/2026 10:26Liquidazione del patrimonio -
Buongiorno,
sono liquidatore di una Liquidazione del patrimonio avviata con decreto nel maggio 2022. Lo stato passivo è stato formato e l'ente che gestisce la riscossione dei tributi locali si è insinuato ed è stato ammesso per gli importi TARI arretrati compresi quelli del 2021 e 2022 ,all'epoca non ancora accertati con avviso ma quantificati.
La procedura è ormai in fase avanzata avendo ormai liquidato la maggior parte dell'attivo tra i quali l'immobile ceduto a fine ottobre 2023..
Recentemente il debitore ha ricevuto l'avviso di accertamento TARI per gli anni 2021,22 e 23.
La domanda è come si deve comportare il debitore in questo frangente e in questo caso il Liquidatore deve fare qualcosa relativamente all'annata 2023? perchè a mio avviso i crediti sono cristallizzati alla data dello Stato passivo. In questo caso sarebbe secondo voi possibile un'istanza tardiva o ultratardiva dell'Ente? E nel caso affermativo come si dovrebbe comportare il liquidatore?
ringrazio anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/01/2026 15:13RE: Liquidazione del patrimonio -
A nostro avviso il debitore, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, non può far altro che impugnarlo, previa eventuale istanza di autotutela.
Quanto alla procedura, il discorso è più articolato.
A tal proposito dobbiamo premettere che solo il curatore, e non anche il liquidatore, è menzionato nell'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tra i sostituti d'imposta, sicché occorrerebbe chiedersi se il silenzio serbato dal legislatore sul punto possa essere colmato in via analogica, risolvendo a monte il problema di comprendere se l'inclusione del curatore tra i sostituti d'imposta operata dall'art. 37 d.l. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4/8/2006, n. 248 sia norma eccezionale o piuttosto enunciativa di un principio generale. Sul punto deve registrarsi che la Corte di Cassazione, prima della modifica intervenuta nel 2006, aveva più volte escluso che in capo al curatore gravassero obblighi fiscali diversi da quelli normativamente previsti affermando che, siccome "secondo una configurazione che trova puntuale riscontro anche nel diritto impositivo vigente (cfr. art. 125 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nei confronti del fallito permane la soggettività passiva dei tributi" (Cfr. Cass., 20 marzo 1993, n. 3321), "sul curatore, in quanto organo della procedura, possono gravare solo gli obblighi tassativamente previsti per la specifica figura"( Cfr. Cass., 22 dicembre 1994, n. 11047).
Anche l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 956-1729 del 21/11/2024 ha ritenuto che "in mancanza di specifiche disposizioni normative" le due procedure (liquidazione controllata e liquidazione giudiziale) non possono essere equiparate, nell'ambito della normativa fiscale del TUIR (si trattava, in particolare, di stabilire se anche nella liquidazione controllata il reddito d'impresa potesse essere determinato secondo la previsione dell'articolo 183 del TUIR).
È ben vero che la l. 9 agosto 20234, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" prevede all'art. 9 comma 1 n. 2 una tendenziale omogeneizzazione delle procedure concorsuali (che vengono divise solo tra liquidatorie e non liquidatorie) indicando che il legislatore debba "estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale", ma ad oggi la delega non è stata ancora attuata.
Ciò premesso, a proposito dell'IMU (che non rileva in questa sede ma è utile richiamarla per comprendere la logica del nostro ragionamento) osserviamo che anche l'art. 10, comma 6 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 non annovera il liquidatore della liquidazione controllata tra i sostituti d'imposta, per cui la relativa disciplina non è applicabile. Ciononostante abbiamo ritenuto in altre risposte che il credito per IMU debba essere trattato dalla procedura quale credito prededucibile a norma dell'art. 6, comma 1 let. d) c.c.i.i., il quale prevede che sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
A questo proposito, siamo dell'avviso che possa valere anche per la liquidazione controllata quanto affermato dalla corte di cassazione in ambito fallimentare, laddove è stato affermato che le spese relative all'IMU sono prededucibili in quanto costituiscono "spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall'acquisizione del bene medesimo all'attivo" (Cass. 10 giugno 2022, n. 18882).
Tutto questo vale anche per la TARI, dove se si vuole il discorso è anche più semplice, atteso che a norma dell'art. 1, comma 647 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
-