Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Domanda di apertura liquidazione controllata start-up

  • Luca Damiani

    Perugia
    09/02/2026 10:39

    Domanda di apertura liquidazione controllata start-up

    Una start-up (srl unipersonale), debitrice, intende richiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata in proprio in assenza di attivo attuale e potenziale.
    L'art.268 ccii recita che, nel caso di debitore persona fisica, "... si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori..." stabilendo quindi che l'assenza di utilità liquidabili in tal senso non consenta l'apertura della procedura.
    A norma di legge pertanto tale regola non vale anche per le società e quindi ne dedurrei che anche in assenza di attivo la liquidazione controllata in oggetto possa essere richiesta ed accolta.
    Ci sono disposizioni o prassi diverse in merito?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/02/2026 15:46

      RE: Domanda di apertura liquidazione controllata start-up

      L'interpretazione del dato normativo è corretta.
      L'art. 268, comma 3, c.c.i.i., (come riscritto dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) prevede che "Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC atte- sta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie".
      La relazione illustrativa al D.Lgs citato, (il quale ha introdotto la specificazione di cui sopra) chiarisce che richiedere una certa capienza in capo al debitore vale a distinguere la procedura de qua dall'esdebitazione del soggetto incapiente, evitando peraltro l'apertura di procedura inutili: "L'intervento intende risolvere, in senso negativo, il dubbio sorto sulla utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l'apertura di procedure inutili per i creditori e costose per l'erario. L'ipotesi viene quindi disciplinata dettando le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore possa eccepire l'assenza di attivo prima dell'apertura della procedura, in caso di domanda proposta dal creditore. Si prevede inoltre che, quando è il debitore a chiedere la liquidazione controllata, l'OCC debba attestare la possibilità di acquisire attivo. La norma non limita il diritto del debitore all'esdebitazione in quanto è controbilanciata dalle norme relative al debitore incapiente".
      Con riferimento a quest'ultimo inciso, che è quello che interessa il caso di specie, la limitazione al solo debitore persona fisica deve essere letta congiuntamente all'art. 283, dedicato alla esdebitazione del debitore (persona fisica) incapiente. Invero, escludere l'apertura della liquidazione controllata in assenza di attivo in presenza di un debitore non persona fisica, avrebbe significato impedirgli di accedere alla esdebitazione, atteso che l'art. 283 si riferisce alla sola persona fisica.