Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti d...

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    08/05/2020 09:57

    Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti della sfera personale?

    Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti della sfera personale?

    Buongiorno.
    Ai sensi della L 3/12 la nozione di consumatore non è da intendersi con esclusivo riferimento ad una persona priva di relazioni d'impresa o professionali.
    Il soggetto interessato, al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura come consumatore per obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, potrebbe quindi "ancora" svolgere questa attività d'impresa senza che in questa si ravvisino posizioni debitore fuori controllo.
    Quindi un caso di imprenditore in difficoltà finanziaria come consumatore nella sfera personale che potrebbe "spacchettare" la propria esposizione passiva .
    Ora il "consumatore" potrebbe ricorrere sia al Piano del Consumatore che alla Liquidazione del Patrimonio.
    Ma in questo caso l'utilizzo della Liquidazione è quindi da interpretarsi come una diversa lettura del concetto di autonomia patrimoniale non più riferibile allo stesso soggetto ma anche questa invero spacchettabile - scomponibile all'intero del patrimonio ?
    E' una lettura attuabile ?
    Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti della sfera personale?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2020 20:13

      RE: Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti della sfera personale?

      No. In base alla legge n. 3 del 2012 i consumatori possono accedere a tutte e tre le discipline del sovraindebitamento, ma il fatto è che un soggetto in questione, in quanto titolare di impresa, non può considerarsi un consumatore. Secondo, infatti l'interpretazione della S. Corte (Cass. 01/02/2016, n.1869) "consumatore è solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria".
      Per superare questo ostacolo lei propone lo "spacchettamento" delle obbligazioni personali da quelle di stampo commerciale, ed evidentemente anche dell'attivo, destinando alla liquidazione la parte del proprio patrimonio personale; ma questo non è possibile perché il soggetto in questione è un imprenditore individuale che, come tale, risponde delle sue obbligazioni, siano esse personali che commerciali, con l'intero suo patrimonio a norma dell'art. 2740 c.c.
      Questo soggetto quindi, non è un consumatore, non può separare l'attività commerciale da quella personale, e, in quanto imprenditore, può accedere alla procedura di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2002, se imprenditore non fallibile, ossia sotto soglia, ma vi accede, per tutte le sue obbligazioni e con l'intero suo patrimonio.
      Zucchetti Sg srl
      • Ernesto Gussoni

        Gallarate (VA)
        11/05/2020 11:35

        RE: RE: Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti della sfera personale?

        Buongiorno.
        Non discuto i corretti presupposti alla base della risposta ma mi permetto di allargarne la lettura.
        Nella L.3/2012 all'art.6 è scritto " si intende…b) per consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
        Che l'articolo in questione comporti la sua applicazione a Chi abbia già svolto SOLO in PASSATO attività di impresa o professionale precludendo la possibilità a chi è ANCORA in attività, appare singolare e comunque invero "senza nessuna utilità" se non da facto contrario alla ratio legis.
        Mi richiamo alla sentenza della Cassazione 01 febbraio 2016 n.1869 dove si rileva necessario che NON compaiano nell'insolvenza finale che viene composta con il piano "obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività (....d'Impresa o professionali")..:"
        Quindi l'imprenditore o professionista pare possa ricorrere agli strumenti della L.3/2012 quale consumatore per risolvere una crisi personale senza coinvolgere risorse dell'attività di impresa (finchè questa va bene !!) e senza coinvolgere i creditori della stessa.
        Quindi una diversa lettura del concetto di autonomia patrimoniale, confesso non usuale, ma ritengo praticabile.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/05/2020 19:57

          RE: RE: RE: Il Consumatore con attività corrente di Impresa individuala può accedere alla liquidazione del patrimonio per i debiti della sfera personale?

          Può sempre tentare perché la sua proposta, come lei stesso dice, è fondata su una lettura diversa e le interpretazioni innovative possono aprire nuove strade. Lai ha chiesto il nostro parere e, secondo noi, questa sua interpretazione, indubbiamente innovativa, non è sostenibile.
          Quando, invero, la Corte afferma che, nel piano del consumatore non possono "comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività (imprenditoriali o professionali) ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria..", ha inteso dire, a nostro avviso, che il consumatore debitore preso in considerazione dalla legge n. 3 del 2012 può anche essere un professionista ovvero esercitare attività d'impresa perché quel che rileva è che i debiti che egli intende ristrutturare attraverso il piano siano certamente non scaturenti dalle suddette attività oppure non finalizzati al raggiungimento di obiettivi alle suddette attività legati. Ma quando si parla di debiti che il consumatore intende ristrutturare, la Corte non vuol dire che un soggetto individuale, che sia imprenditore o professionista, possa scindere la posizione di imprenditore da quella di consumatore e dividere le obbligazioni derivanti dall'impresa o dalla professione da quelle personali, introducendo nel piano del consumatore solo quelle personali e continuando l'attività di impresa o professionale, ma vuol dire che la sua attuale situazione debitoria è costituita da obbligazioni solo personali, anche se ha svolto attività di impresa o professionale.
          Quello della sua ricostruzione che a noi non convince è il c.d. spacchettamento che lei vuol fare perchè, come già detto nella risposta precedente, un soggetto fisico che operi individualmente (non tramite società), ha un unico patrimonio sul quale tutti i creditori, siano essi commerciali che personali, possono soddisfarsi. Tant'è che quando fallisce un imprenditore individuale viene appreso all'attivo l'intero suo patrimonio, con esclusione solo di quella parte che la legge consente di tenere fuori (art. 46 l fall) e al passivo possono insinuarsi i creditori relativi all'attività svolta e quelli personali, così come quando fallisce un soggetto individuale in quanto socio illimitatamente responsabile di una società, viene appreso all'attivo non solo il suo patrimonio strettamente personale ma anche quello costituito, ad esempio dall'azienda che egli eventualmente conduceva come imprenditore individuale, ecc.
          Quello che intendiamo dire è che il consumatore o è tale o non lo è e l'attivo e il passivo che a lui, quale soggetto fisico, fanno capo, costituiscono un insieme va va ristrutturato in caso di sovraindebitamento.
          Zucchetti SG srl