Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio con ditta in continuità

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    06/07/2021 13:13

    liquidazione del patrimonio con ditta in continuità

    un agente di commercio con la sua ditta individuale vorrebbe chiedere la liquidazione del patrimonio offrendo finanza esterna (derivante da un'eredità), e una quota derivante dalle provvigioni percepite al netto delle spese aziendali e personali. Ovvio che con la liquidazione patrimonio andrebbe liquidata anche la ditta, ma in quel modo non avrebbe più reddito e non potrebbe mettere una somma mensile a disposizione dei creditori per tutta la durata della procedura. Si chiede pertanto se sia fattibile una liquidazione del patrimonio "in continuità" aziendale, che è l'unica sua fonte di reddito e procedere a comporre la sua situazione debitoria come descritto.
    Saluti.
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/07/2021 19:36

      RE: liquidazione del patrimonio con ditta in continuità

      La procedura di liquidazione del patrimonio consiste, come esprime la stessa qualificazione normativa, nella liquidazione di tutti i beni costituenti il patrimonio del debitore (ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 14ter l. n. 3 del 2012), per cui se lo svolgimento dell'attività richiede beni, attrezzature mezzi e o altro che è oggetto di liquidazione l'apprensione di tali beni da parte del liquidatore impedirebbe la continuazione dell'attività. Tuttavia nel caso si tratta di un agente, che esercita l'attività individualmente ed ovviamente deve essere sotto soglia, altrimenti non potrebbe accedere ad una procedura da sovraindebitamento, per cui è probabile che l'attività venga svolta personalmente dal sovraindebitato senza una particolare organizzazione di mezzi, utilizzando, utilizzando quale unico strumento di lavoro un'auto e un computer. Se è così per questi mezzi- sempre che siano di sua propiretà- si può trovare una soluzione che preveda l'uso in comodato degli stessi nell'interesse personale del debitore, che deve far fronte alle esigenze proprie e della propria famiglia, ma anche dei creditori in quanto una parte dei ricavi dell'attività verrebbe destinata al pagamento dei debiti, in modo che gli altri beni da lei elencati entrino nella liquidazione e , che assorbe appunto i beni, ma non impedisce qualsiasi attività del debitore.
      Noi in altra occasione abbiamo escluso, una volta aperta la procedura che potesse essere attuato una specie di esercizio provvisorio momentaneo in atteso della liquidazione perché non previsto un tale istituto nella procedura in esame (e su questa tesi troviamo consenziente Trib. Rimini 29 luglio 2020), ma qui la situazione è diversa pensiamo che si possa realizzare quanto sopra detto.
      Zucchetti SG srl
      • Umberto Perriello

        Benevento
        27/04/2022 12:25

        RE: RE: liquidazione del patrimonio con ditta in continuità

        nel caso di esercizio provvisorio la gestione dovrebbe comunque restare in capo al debitore non avendo né l'OCC né il liquidatore il potere di svolgere tali attività? Il liquidatore si dovrebbe limitare quindi solo a verificare se decurtati il mantenimento del debitore e della sua famiglia ci sono guadagni da far confluire nell'attivo, giusto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/04/2022 19:09

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio con ditta in continuità

          Dobbiamo intenderci per cosa si intende per esercizio provvisorio in sede di liquidazione del patrimonio.
          La l. n. 3/2012 non richiama gli artt. 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della sentenza di fallimento) la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere, ma dall'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, dall'art. 14-novies, comma 2, che assegna al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione e dall'art. 14-decies che attribuisce al liquidatore la capacità di esercitare azioni recuperatorie e revocatorie a tutela del patrimonio, si può dedurre che l'apertura della liquidazione del patrimonio produce per il sovraindebitato gli stessi effetti del fallimento. Ossia la perdita della disponibilità dei propri beni, lasciando al debitore la libertà di continuare il proprio lavoro da diperndente o autonomo, come può farlo il fallito, nei limiti di cui all' art. 46 l. fall.; è questa la situazione che abbiamo esaminato nella precedente risposta in cui un agente continuava la sua attività e dicevamo della possibilità di agevolarlo dandogli in comodota l'auto o qualche altro bene da liquidare.
          Tutto questo non ha nulla a che vedere con l'esercizio provvisorio, in cui nei casi contemplati dall'art. 104 l. fall. il curatore del fallimento continua per un periodo l'attività imprenditoriale del fallito assumendone in proprio la gestione. L'esercizio provvisorio non è contemplato nella legge n. 3 del 2012 per il sovraindebitato e, nella precedente risposta abbiamo escluso che possa trovare attuazione nella procedura di liquidazione del patrimonio.
          Tanto chiarito, posto che i beni del sovraindebitato che accede alla liquidazione del patrimonio, passano nella disponibilità del liquidatore, difficilmente il liquidato potrà continuare a svolgere la sua pregressa attività e, comunque, se le condizioni lo permettono, può certamente lavorare, fermo restando che può trattenere quanto egli guadagna per il mantenimento suo e della sua famiglia nei limiti indicati dal giudice ( art. 14-ter, comma 6 lett. b) e il liquidatore esercita i controlli che lei richiama. Se, invece, il giudice dispone l'apertura di un esercizio provvisorio, ritenendo applicabile per analogia alla fattispecie la previsione di cui all'art. 104 l. fall., allora è il liquidatore che assume la gestione dell'impresa, con tutte le conseguenze di cui a detta norma fallimentare. .
          Zucchetti SG srl