Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

  • Francesco Bassani

    MANTOVA
    30/01/2019 10:09

    Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

    Buongiorno, in qualità di liquidatore, devo inviare ai creditori il progetto di stato passivo in una procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex articolo 14-octies L. 3/2012. Ho un dubbio se devo includere nello stato passivo solo i creditori che hanno presentato la domanda di partecipazione ex Articolo 14-septies. Alcuni creditori non hanno presentato la domanda ma si sono limitati a notificare al debitore in un caso lettere di sollecito e nell'altro un preavviso di fermo amministrativo dell'auto, ma nonostante i miei inviti a presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione, non hanno mai adempiuto. A questi creditori che non hanno presentato la domanda, nel caso non li includessi nello stato passivo, non devo nemmeno inviarglielo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2019 20:11

      RE: Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

      Nella procedura di liquidazione da sovraindebitamento, la verifica del passivo prende l'avvio con la comunicazione da parte del liquidatore dell'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni immobili e mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, così come dispone l'art. 14 sexies legge n. 3 del 2012 che riprende sul punto l'art. 92 l.fall., con la differenza che, mentre nel fallimento è il tribunale che, con la sentenza dichiarativa, fissa il giorno dell'udienza e, quindi, il termine per la presentazione delle domande, nel caso, mancando una udienza di verifica, è lo stesso liquidatore che, con la citata comunicazione, indica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
      Già questo invito induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rispettare il principio della domanda, nel senso che, se il liquidatore è tenuto a fare una comunicazione ai creditori e terzi interessati con l'indicazione che "possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, …" (art. 14 sexies, co. 1, lett. a), e se il successivo art. 14septies elenca il contenuto che deve avere la domanda di insinuazione, vuol dire che il liquidatore può e deve esaminare soltanto le domande depositate o trasmesse con le modalità accennate e decidere nel rispetto delle domande formulate, altrimenti le disposizioni richiamate sarebbero prive di significato.
      Queste, infatti, riproducono il meccanismo dell'accertamento del passivo tipico del fallimento, per poi discostarsene nei passaggi successivi in cui prevale il meccanismo della liquidazione coatta, dato che è il liquidatore a formare lo stato passivo e a comunicarlo agli interessati assegnando loro un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da presentare, con gli sviluppi indicati nell'art. 14octies. Rimane comunque il fatto che, nella fase iniziale della verifica- che qui interessa per rispondere alla sua domanda- le disposizioni sul sovraindebitamento riecheggiano, come visto quelle del fallimento e non quelle della liquidazione coatta, ove l'art. 207 prevede la comunicazione ai creditori e terzi solo delle somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa e gli interessati possono far pervenire osservazioni, ma manca l'invito a presentare una domanda di insinuazione né vi è una norma che ne elenchi il contenuto, dopo di che il commissario forma l'elenco dei creditori.
      Orbene alla luce dell'esposto sistema, a noi sembra che il liquidatore della procedura ex art. 14ter legge n. 3 del 2012, sempre che abbia fatto la comunicazione di cui si è detto, debba scrutinare soltanto le domande pervenute e predisporre lo stato passivo sulla scorta delle stesse, dopo di che fa la comunicazione di cui all'art. 14 octies ai soli creditori che hanno presentato una domanda, perché solo questi possono essere ritenuti "interessati", come si esprime la norma.
      Zucchetti Sg srl
      • Fosco Bartolucci

        Fermignano (PU)
        03/03/2019 12:24

        RE: RE: Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

        Buongiorno.
        Io ho un caso in cui il creditore istituto di credito ipotecario di primo grado su immobile, destinatario di quasi l'intero ricavato della procedura di liquidazione, non ha affatto presentato la domanda di ammissione ancorchè notiziato via pec della "possibilità" di depositarla ex art. 14-sexies L. 03/12; come ci si deve comportare ?
        Dott. Fosco Bartolucci
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/03/2019 11:06

          RE: RE: RE: Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

          Faccia un sollecito al creditore ipotecario avvertendolo che, in mancanza di domanda, provvederà alla liquidazione del bene e a distribuire il ricavato agli altri creditori. E' probabile infatti che ci sia stato un disguido per chè sarebbe anormale che quel creditore si estraniasse dalla liquidazione.
          Zucchetti S G srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        26/01/2026 11:29

        RE: RE: Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

        Quale liquidatore del patrimonio del debitore (ex L. 3/2012) ricevo una nuova istanza di ammissione al passivo da parte della sorella del sovraindebitato la quale chiede l'ammissione (in chirografo) di spese asseritamente sostenute (anche) per conto del debitore.
        A prescindere dal fatto che la documentazione inviata è per buona parte carente, tutti i pagamenti sopra accennati (che fanno sorgere i crediti pretesi) risultano effettuati in epoca successiva all'apertura della procedura . 1° quesito: può bastare questo a rigettare la richiesta?

        Inoltre, nell'istanza, l'Avvocato della creditrice, chiede anche il pagamento di spese in prededuzione che intenderei accogliere solo in parte. Mi riferisco al pagamento delle bollette della luce dell'immobile ereditato anche dal debitore perché dette spese sono state utili alla procedura perché hanno consentito di poter accompagnare i potenziali acquirenti a visitare quell'immobile anche in orari tardo pomeridiani e serali. (l'immobile è stato venduto per l'intero con asta in accordo con la coerede) 2° quesito: condividete la decisione?

        A questo punto, dopo avere depositato l'istanza nel fascicolo elettronico, io passerei (ex art. 14ter legge n. 3 del 2012) a scrutinare la domanda pervenuta predisponendo lo stato passivo. Infine, invierei la comunicazione di cui all'art. 14 octies ai creditori ammessi al passivo.
        3° quesito: ritenete corretto questo iter?

        Infine: credo che a seguito della mia decisione il legale dell'istante proporrà opposizione.
        IV ed ultimo quesito: In questo caso come deve comportarsi il liquidatore?

        Vi ringrazio sin d'ora per il Vostro preziosissimo supporto
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          30/01/2026 08:22

          RE: RE: RE: Progetto stato passivo - Liquidazione patrimonio

          Andiamo con ordine.
          In teoria, se un coobbligato in solido adempie per conto di uno dei debitori, ha diritto di regresso verso il debitore coobbligato sottoposto a liquidazione giudiziale, per la somma pagata, sulla base della regola generale di cui all'art. 161, comma 2 c.c.i.i., a nostro avviso applicabile anche alla liquidazione del patrimonio. Del resto si tratta della regola generale di cui all'art. 1203 comma 1 n. 3 c.c..
          Colui che esegue un pagamento avrebbe dunque diritto di insinuarsi al passivo per la somma pagata o di surrogarsi nei diritti del creditore già ammesso.
          Certamente deve fornire due prova: quella per cui il debitore sottoposto a procedura era obbligato ad adempiere prima dell'apertura della procedura; quella per cui il coobbligato ha adempiuto (non importa se prima o dopo l'apertura della procedura concorsuale, visto che per le norme sopra richiamate il distinguo è irrilevante).
          La stessa cosa vale, per i medesimi principi sopra esposti, per le spese prededucibili.
          Chiarito questo sul piano sostanziale, l'iter procedimentale immaginato nella domanda ci sembra del tutto corretto. Si tratterà di esaminare la domanda di ammissione al passivo pervenuta, secondo la scansione procedimentale immaginata dall'art. 14-octies l. 3/2012.
          Con riferimento ad eventuali contestazioni, troveranno applicazione i commi 3 e 4 della citata disposizione, a mente della quale se il liquidatore le ritiene fondate predispone un nuovo progetto e lo ricomunica; se invece ritiene che quelle contestazioni non siano superabili rimette gli atti al giudice, il quale provvederà con decreto alla definitiva formazione del passivo, decreto che sarà impugnabile a norma dell'art. 10, comma 6, il quale prevede che lo strumento del reclamo al collegio, secondo le regole dei procedimenti cautelari.