Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del Consumatore

  • Alessandra Ortali

    FORLI' (FC)
    27/04/2017 19:50

    Piano del Consumatore

    Sto predisponendo un piano del Consumatore in cui revocare una cessione del quinto ed una delega di pagamento sullo stipendio e falcidiare i residui debiti di una percentuale . La società a cui è stato ceduto il credito nel rispondermi alla richiesta sul debito residuo, ha anche segnaalto che il loro credito è munito di privilegio essendo stato oggetto di cessione, e pertanto non facente più parte del patrimonio del debitore, non puo' essere modificato dal piano del consumatore , nè tantomeno soggetto a riduzioni o stralci, inoltre sottoline che il credito è munito di privilegio atteso che si riferisce a credito di lavoro ceduti nell'ambito di operazione di cartolarizzazione. E' corretto quanto dichiarano? Non posso pertanto io stralciare il debito nel Piano?
    Ringrazio anticipatamente
    Il Gestore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/05/2017 13:21

      RE: Piano del Consumatore

      Crediamo che il cessionario abbia ragione. La quota ceduta è entrata ormai nel patrimonio del cessionario e il piano del consumatore non consente di revocare la cessione.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Giacomino

        Potenza
        08/05/2017 11:34

        RE: RE: Piano del Consumatore

        Salve, mi aggancio alla VS riposta in merito alla possibilità di revocare una cessione del quinto dello stipendio. Ho sempre interpretato la questione distinguendo i ratei scaduti da quelli futuri per i quali è possibile proporre una falcidia, sulla scorta della seguente pronuncia della Cassazione: "La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria". (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590).
    • Nicola Ascari

      BERGAMO
      06/05/2017 16:51

      RE: Piano del Consumatore

      Non capisco quale sia il privilegio del creditore. Dovrebbe essere un credito chirografario per finanziamento, con pagamento attuato mediante cessione del credito per quota di un quinto dello stipendio. I crediti con pagamento tramite cessione del quinto dello stipendio sono garantiti dal TFR, ma non sono privilegiati.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/05/2017 12:10

        RE: RE: Piano del Consumatore

        La domanda precedente, più che sulla natura privilegiata o meno del credito, riguardava la possibilità di revoca della cessione e di stralcio del credito verso al finanziaria, che noi abbiamo escluso. Per rispondere quindi anche all'osservazione del dott. Giacomino, non siamo entrati nel merito della revocabilità della cessione dei ratei antecedenti o futuri, ma ci siamo fermati più a monte dal momento che le procedure da sovra indebitamento non prevedono la revocatoria, a differenza del fallimento.
        Se poi si vuole entrare nel merito della questione della natura privilegiata o meno del credito della finanziaria, dobbiamo immaginare che il piano sia presentato dal lavoratore Alfa, dipendente di Beta, che ha ceduto, con cessione pro solvendo, alla finanziaria Gamma, dalla quale ha ricevuto un finanziamento, la quota di un quinto dello stipendio e il TFR fino alla corrispondenza del credito vantato da Gamma.
        Gamma quindi, potrà far valere il credito che gli stato ceduto nei confronti di Beta per il pagamento del quinto dello stipendio, se il rapporto di lavoro tra Alfa e Beta continua, e, se è cessato per il TFR. Questo credito nei confronti del datore di lavoro Beta è privilegiato ex art. 2751bis n. 1 c.c., perché, a norma dell'art. 1263 c.c., "per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori".
        Qual'è il credito di Gamma nei confronti di Alfa? Sempre premesso che la cessione sia stata pro solvendo, e non pro soluto, Alfa rimane debitore verso Gamma del suo debito per il finanziamento ricevuto ove Beta non paghi i suoi debiti verso Alfa ceduti a Gamma (e noi, nella precedente risposta siamo partiti da questi presupposti, altrimenti la questione non avrebbe motivo di porsi). Tale credito di Gamma, essendo quello per la restituzione del finanziamento effettuato, e non per la cessione del credito di lavoro - che costituiva il mezzo di pagamento che non ha avuto esito- ha natura chirografaria.
        Zucchetti SG srl
    • Luca Maggiulli

      LECCE
      26/03/2024 12:17

      RE: Piano del Consumatore

      Mi rifaccio alla domanda iniziale posta da Alessandra Ortali e anche alle considerazioni di Giuseppe Giacomino per approfondire la questione della possibilità di fare rientrare tra la massa attiva il TFR o TFS già oggetto di cessione pro solvendo a una banca/finanziaria.
      Come riportato "La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria".
      Mi sembra di capire che, nel caso in cui la cessione - ma anche l'incasso da parte della banca cessionaria - del TFR pagato dal datore di lavoro o Inps, siano avvenuti prima della Piano del consumatore, non potendo applicarsi l'istituto della revocatoria alle procedure di sovraindebitamento consumatore, il contratto di cessione non potrà essere revocato essendo la quota ceduta entrata a fare parte del patrimonio della banca cessionaria.
      Ma la considerazione di Giuseppe Giacomino, tra le righe prevedeva anche l'altra ipotesi e quindi quella che vede – al momento della presentazione del piano del consumatore - l'avvenuto contratto di cessione del TFR ma l'attesa dell'incasso che avverrebbe quindi successivamente alla presentazione del piano del consumatore.
      "……….. l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza…….. nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza ….." ritenendo che in data anteriore al pagamento del TFR da parte dell'ente erogante, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.

      Il quesito è:
      Pertanto è corretto ritenere che ove il piano del consumatore venga depositato in data antecedente al pagamento del TFR da parte dell'ente erogatore alla banca cessionaria del credito, l'importo del credito da TFR ceduto ma non pagato possa giustamente entrare a fare parte della massa attiva (con conseguente concorsualità per tutti i creditori del consumatore) con contestuale aumento della debitoria (verso la banca cessionaria) e – non già in via privilegiata ex art 2751bis n. 1 c.c. (tale rango lo avrebbe eventualmente solo nel rapporto con l'ente erogatore ) – ma in via chirografaria (ritenendo corrette l'esposizione di Zucchetti "……tale credito….., essendo quello per la restituzione del finanziamento effettuato, e non per la cessione del credito di lavoro - che costituiva il mezzo di pagamento che non ha avuto esito- ha natura chirografaria……".
      Ringrazio e saluto cordialmente
      LM
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/03/2024 18:48

        RE: RE: Piano del Consumatore

        Ricapitolando i principi esposti nelle risposte precedenti, la cessione del quinto dello stipendio ad una Finanziaria a fronte di un finanziamento da questa ricevuto attua una forma di restituzione con la quale i pagamenti delle rate avvengono tramite la trattenuta di una parte, non eccedente un quinto, dello stipendio o della pensione, da parte del datore di lavoro. I contratti di finanziamento con cessione del quinto prevedono (art. 43 del d.p.r. n. 180/1950), inoltre, l'estensione della cessione anche al TFR per l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione dell'intero debito, di modo che, se il rapporto di lavoro cessa, il datore di lavoro interrompe i pagamenti alla Finanziaria del quinto dello stipendio per il venir meno della qualità di debitore nei confronti del lavoratore e versa il TFR che deve al lavoratore alla Finanziaria fino a copertura dell'intero debito, in quanto il vincolo della cessione del quinto dello stipendio non opera per il TFR, che fa da garanzia alla restituzione del prestito (Cfr. Cass. n. 3913/2020).
        Questo meccanismo presuppone esattamente quanto da lei ricordato e cioè che la cessione del quinto ha effetti traslativi quando il credito matura, ossia al momento del pagamento dello stipendio e così il pagamento del TFR opera al momento della cessazione del rapporto, quanto il credito per tale voce diventa liquido ed esigibile. Ciò che interessa, quindi, non è tanto il momento del pagamento ma quello in cui il rapporto è cessato; se questo è cessato prima dell'apertura di una procedura concorsuale anche il credito per TFR a garanzia del cessionario è diventato liquido ed esigibile e, quindi si è trasferito alla Finanziaria; se la cessazione del rapporto è successiva quel credito è appreso alla massa, salvo valutare se una quota compete al debitore per le necessità sue e della sua famiglia. Questo discorso, sicuramente applicabile alla liquidazione controllata, ove si ha uno spossessamento del debitore e nel concordato minore, ove opera uno spossessamento attenuato, è applicabile anche al piano del consumatore? Il dubbio è legittimo perché in questa procedura non si ha alcuna forma di spossessamento, tant'è che è il consumatore che procede alla vendita e alla distribuzione del ricavato, seppur sotto il controllo dell'OCC e del giudice (art. 71 CCII), per cui riesce difficile parlare di cristallizzazione del patrimonio che impedisca il trasferimento del credito dopo l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
        Non ci risultano precedenti sul punto, per cui non possiamo afre altro che trasmettere alei i nostri dubbi.
        Zucchetti SG srl