Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

imprenditore cessato nel 2015

  • Fabio Stendardo

    GENOVA
    25/10/2022 17:26

    imprenditore cessato nel 2015

    Buongiorno,
    il caso è il seguente: ex imprenditore con debiti tributari per la precedente attività cancellata nel 2015 e un debito verso una finanziaria.

    Nella proposta dell'Avvocato e nella mia relazione come OCC faremmo le seguenti osservazioni riguardo l'art. 33 CCII

    "Bisogna fare una premessa riguardo l'art. 33 CCII laddove recita: "è inammissibile la domanda di accesso al concordato minore per l'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese, a prescindere dal decorso o meno dell'anno dalla cancellazione". Secondo la dottrina il senso della norma è quello di favorire un concordato laddove c'è continuità aziendale; ma è pur vero che ci sono difficoltà nell'interpretare la norma quando trattasi di un imprenditore individuale. Spesso accade che un imprenditore sia stato cancellato dal Registro delle Imprese ma sono presenti ancora debiti della precedente attività imprenditoriali. La norma appare privilegiare solo l'imprenditore che continui l'attività aziendale anche solo per il concordato minore liquidatorio. Lo stesso soggetto non potrebbe neppure accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto tali debiti non sono di natura consumeristica ma derivano da una precedente attività imprenditoriale. L'unica procedura applicabile sarebbe la liquidazione controllata ma con l'obbligo del sovraindebitato di disfarsi di qualunque bene, compreso la casa di residenza.
    Secondo dottrina all'imprenditore cessato con residui debiti dell'attività non dovrebbe essere preclusa la possibilità di addivenire all'esdebitazione tramite il concordato minore liquidatorio.
    Inoltre si pensi che la liquidazione controllata può essere richiesta ai sensi dell'art. 268 CCII da un creditore e la norma accorda al debitore di "sterilizzare" l'iniziativa del creditore mediante l'accesso a una procedura negoziale di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 271 CCII) che, nel caso di imprenditore individuale cessato, sarebbe preclusa.
    Esiste anche un'interpretazione alternativa secondo la quale l'imprenditore cancellato non è più imprenditore e, pertanto, potrebbe accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tale proposito esiste una sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 16/03/2021 in cui si osserva che "in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto: a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore; b) che svolge attività d'impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali; c) che ha svolto attività d'impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell' approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato"
    Tali considerazioni però appaiono per parte della dottrina non convincenti.
    Bisogna allora partire dalla seguente interpretazione di tale art. 33 CCII: possono accedere al concordato minore, escluso il consumatore, "i debitori di cui all'art. 2 , comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento" (art. 74 I comma CCII); tra tali debitori rientrano non solo il professionista, l'imprenditore minore o agricolo e la start-up innovativa, ma anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (art. 2, I comma. Lettera c.).
    L'imprenditore individuale cessato non riveste più certamente la figura dell'imprenditore , ma resta "non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" - se sopra soglia dopo un anno dalla cancellazione dalla Camera di Commercio, se sotto soglia da subito – in quest'ultimo caso potendo accedere al concordato minore liquidatorio.
    Infine un'ultima interpretazione che da parte della dottrina è che con l'art. 33 CCII si voleva fare riferimento al solo imprenditore collettivo sopra o sotto soglia e non all'imprenditore individuale in quanto con la cancellazione dal registro delle imprese di una società c'è la definitiva estinzione della stessa ai sensi dell'art. 2495 c.c. caso diverso, ovviamente, dall'imprenditore individuale che sopravvive alla cancellazione della ditta; tale tesi può essere supportata dal fatto che nella relazione illustrativa dell'art. 33 CCII quanto previsto dall'ultimo comma viene giustificata con l'esigenza di "risolvere una questione che si era posta nel regime attuale"; la questione per il legislatore riguardava la possibilità per la società cancellata dal Registro delle Imprese di proporre un concordato preventivo per annullare l'istanza di fallimento promossa dal creditore entro l'anno dalla cancellazione della società stessa.
    Le tre pronunce della Corte di Cassazione che hanno stabilito l'inammissibilità del concordato sono state rese a fronte dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2495 c.c. in combinato disposto con l'art. 10 l. fall. , proprio in detta fattispecie riguardante la società cancellata dal Registro delle Imprese, di cui, tuttavia è stato chiesto il fallimento prima del decorso dell'anno.
    La Suprema Corte ha stabilito che tale possibilità è preclusa al liquidatore della società cancellata da meno di un anno, e la relativa questione di incostituzionalità è manifestatamente infondata, "atteso che la cancellazione della società dal R.I. , che ne determina l'estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi, che essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possono poi pretendere che in capo all'ente estinto residui la legittimazione ad accedere alla procedura concorsuale (che presuppone, in primo luogo, l'esistenza di un'impresa, ancorché in stato di crisi) nel caso in cui sia presentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cui all'art. 10 l.f. "(Cass. 2015/21286) .
    La problematica, da cui scaturisce la norma, non prescinde dagli effetti estintivi connessi alla cancellazione, ex art. 2495 c.c. , delle società. "

    Spero che facendo queste premesse si possa arrivare a una soluzione per l'imprenditore cessato al quale sarebbe concessa solo la liquidazione controllata spogliandosi del solo bene, nel mio caso, di Sua proprietà per 1/4 dove peraltro ha la residenza.

    Grazie.

    Fabio Stendardo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/10/2022 19:57

      RE: imprenditore cessato nel 2015

      Noi abbiamo già sottolineato la illogicità di una norma come quella dell'ult. comma dell'art. 33, che costringe un soggetto sovraindebitato che potrebbe addivenire agevolmente ad un accordo con i creditori tramite un concordato minore a seguire una procedura liquidatoria.
      Le argomentazione da lei addotte sono interessanti e perspicaci, ma temiamo che non siano sufficienti a superare il testo legislativo, quanto mai chiaro nella sua lapidarietà, che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore "presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese", per cui la sanzione prevista va a colpire proprio chi era imprenditore (senza alcuna specificazione se collettivo o individuale) ed ora non lo è più in quanto cancellato dal registro imprese.
      Bisogna comunque insistere nello sforzo di trovare una soluzione o comunque di rappresentare gli inconvenienti che la norma produce affinchè il legislatore intervenga.
      Zucchetti SG srl