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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Soci snc e concordato minore
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Valentina Cosmai
Bisceglie (BT)27/12/2022 12:29Soci snc e concordato minore
Buongiorno.
Caso di soci di snc (parenti) che hanno sia debiti sociali che debiti personali.
Possono presentare un'unica procedura di concordato minore?
Oppure dovranno essere presentate procedure distinte e quindi: la società dovrà presentare concordato minore (con liberazione dei soci per i debiti sociali) ed i soci dovranno presentare ristrutturazione del consumatore per i debiti personali?
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Zucchetti SG
Vicenza28/12/2022 10:35RE: Soci snc e concordato minore
La domanda unica è consentita dall'art. 66 CCII ai soli membri della stessa famiglia che siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune. Nel caso, pur essendo i soci della snc parenti tra loro e pur ammesso che siano conviventi o comunque che il sovraindebitamento abbia origine comune, non possono di certo proporre una unica procedura familiare di concordato minore con la snc di cui sono soci.
Se la snc accede al concordato minore, come lei giustamente dice, il concordato produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (comma 4 art. 79), ma questo effetto si determina con l'omologa, per cui solo dopo l'omologa i soci sono esdebitati dei crediti sociali. A quel punto rimangono solo debiti personali ei soci potranno chiedere la procedura unitaria di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non ricorrendo la condizione ostativa di cui all'art. 69. A nostro avviso, infatti, il divieto di accesso al piano del consumatore se è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti riguarda pur sempre l'esdebitazione per debiti personali del consumatore in modo da evitare che un consumatore faccia frequente ricorso alla procedura, nel mentre nel caso i soci sono stati esdebitati dei debiti sociali per effetto dell'accesso della società al concordato minore.
Il questione tuttavia può essere diversamente interpretata.
Zucchetti SG srl-
Valentina Cosmai
Bisceglie (BT)28/12/2022 12:09RE: RE: Soci snc e concordato minore
Grazie per la risposta.
Dunque, sarebbe altrettanto possibile avviare parallelamente la procedura di concordato minore per la snc (debiti sociali) e due procedure distinte di ristrutturazione dei debiti personali dei due soci?
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Zucchetti SG
Vicenza28/12/2022 18:33RE: RE: RE: Soci snc e concordato minore
Come abbiamo detto nella precedente risposta, l'accesso dei soci al piano di ristrutturazione del consumatore presuppone che detti soci siano liberati delle obbligazioni sociali, altrimenti non possono essere considerati consumatori. L'effetto liberatorio avviene con l'omologa del concordato minore della società, per cui solo dopo tale evento i soci, distintamente o unitariamente se ricorrono le condizioni di cui all'art. 66, possono presentare domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sempre che si interpreti la condizione ostativa di cui all'art. 69 nel senso da noi indicato.
Zucchetti SG srl
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Gianni Ciotti
ANCONA27/03/2024 10:30RE: RE: Soci snc e concordato minore
Buongiorno,
a vostro parere, una snc (con debiti unicamente erariali) può proporre concordato minore in continuità presentando un'unica domanda con i soci (coniugi conviventi con partecipazione al 50%) i quali hanno anch'essi debiti unicamente erariali/previdenziali derivanti indirettamente dall'attività sociale (tassazione reddito di partecipazione, contributi previdenziali).
Ringrazio per la cortese attenzione,
Cordiali Saluti
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Zucchetti SG
Vicenza27/03/2024 18:51RE: RE: RE: Soci snc e concordato minore
Ritemiamo di no in quanto le procedure di concordato minore unitarie sono solo quelle contemplate dall'art. 66 CCII tra i membri della stessa famiglia conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune, ma non tra società e soci illimitatamente responsabili. Peraltro , a norma dell'art. 79, comma 4, , salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, per cui presentando e portando avanti il concordato minore della snc, anche i soci usufruiscono della esdebitazione dei debiti sociali.
Quanto ai debiti personali potrebbero presentare una domanda congiunta visto che si tratta di marito e moglie presumibilmente conviventi e comunque, a quanto è dato capire, i loro debiti personali hanno comune origine. Ovviamente in tal caso, essi non possono avvalersi della continuazione dell'attività da parte della società per cui potrebbero optare o per un concordato minore liquidatorio, con apporto di risorse esterne o verso una liquidazione controllata.
Zucchetti SG srl-
Gianni Ciotti
ANCONA28/03/2024 09:11RE: RE: RE: RE: Soci snc e concordato minore
Buongiorno,
ringrazio per la pronta risposta.
Preso atto che una procedura unica risulta non perseguibile, a vostro avviso è praticabile una doppia procedura di concordato minore (parallela), una della società e una relativa ai soci.
Tenuto conto che i debiti dei soci sono personali e cioè derivanti da debiti per imposte e contributi previdenziali non versati (debiti questi che hanno origine dalla qualifica di socio).
Entrambe le proposte sarebbero in continuità in quanto la società continuerebbe ad operare e quindi di conseguenza i soci continuerebbero la loro attività sociale.
Entrambe le proposte avranno come base i redditi futuri che la società andrebbe a generare.
Cordiali Saluti
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Zucchetti SG
Vicenza28/03/2024 19:57RE: RE: RE: RE: RE: Soci snc e concordato minore
E' possibile formulare due proposte, una relativa alla società e l'altra ai due spci quali coniugi, ma, almeno fin quando il concordato della società non è omologato producendo i suoi effetti anche per i soci, questi continuano a rispondere delle obbligazioni sociali, converrebbe proporre domanda di concordsato dei due soci coniugi dopo l'omologa di quello della società, in modo da limitare la procedura ai debiti personali.
Abbiamo molti dubbi, tuttavia, che questo secondo concordato possa essere considerato in continuità, anche se i soci continuano a prestare la loro opera nella snc in quanto tale attività è finalizzata alla continuazione dell'impresa sociale-
Zucchetti SG srl
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Antonio Perfetto
Bologna24/05/2023 18:48RE: Soci snc e concordato minore
Buonasera,
è possibile secondo voi presentare un concordato minore per una SNC in liquidazione volontaria?
Nel mio caso la SNC e i soci (coniugi) non hanno alcun patrimonio da liquidare, quindi l'unica strada percorribile sembrerebbe essere quella prevista dall'art.74, c.2, CCI, del concordato minore proposto con l'apporto di risorse esterne che consentirebbe anche gli effetti positivi sui soci illimitatamente responsabili.
Attendo un vostro parere in merito.
grazie
Antonio Perfetto-
Zucchetti SG
Vicenza25/05/2023 17:33RE: RE: Soci snc e concordato minore
Essendo la snc in liquidazione non è configurabile un concordato minore con continuazione dell'attività per cui, come lei giustamente anticipa, può accedere soltanto ad un concordato minore liquidatorio, che richiede l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In fatto che sia la società che i soci non abbiano nulla da offrire ai creditori non è ostativo, in quanto questi possono valutare se approvare il concordato con la finanza esterna o rischiare di arrivare ad una liquidazione controllata.
Zucchetti SG srl
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Maria Pellegrino
GENOVA03/10/2024 15:34RE: Soci snc e concordato minore
Buongiorno, mi collego alla questione ma con un quesito diverso.
Ossia se la società non fa alcuna domanda di concordato minore in continuità poiché non sovra indebitata (solo debiti erariali in rateazione), chiedo se uno dei due soci possa fare la domanda di concordato minore in continuità poiché sovra indebitato (debiti personali e sociali). Se si, in tal caso, a mio avviso, dovrà necessariamente includere tutti i debiti anche quelli sociali, sicché poi la società dovrà dal canto suo, conguagliare la differenza all'agenzia. Salvo poi regolare i rapporti interni fra i soci.-
Zucchetti SG
Vicenza04/10/2024 10:23RE: RE: Soci snc e concordato minore
In primo luogo il soggetto che ricorre ad una procedura di sovraindebitamento non deve essere fallibile, per cui trattandosi di socio illimitatamente responsabile, la società di cui fa parte deve essere una impresa minore, altrimenti la liquidazione giudiziale della società si estende ai soci.
Inoltre quando lei parla di continuazione dell'attività sembra riferirsi alla continuazione dell'attività sociale, il che non è esatto, nel senso che il socio potrebbe parlare di continuazione di una attività da lui svolta e non di quella della società, non essendo abilitato a disporre della stessa (art. 120 bis c.c.i.i.). Se quindi il socio non ha una propria attività da continuare potrebbe (in ipotesi) chiedere l'accesso ad un concordato minore liquidatorio, con le conseguenze di cui al comma 2 dell'art. 74.
Tanto premesso , sebbene il socio risponda illimitatamente dei debiti sociali, il concordato dello stesso non può includere anche i debiti della società, sia perché, nel caso, la società sta adempiendo regolarmente alle sue obbligazioni, per cui non scatta la responsabilità sussidiaria dei soci, sia perché un concordato che si estendesse anche ai debiti sociali produrrebbe i suoi effetti esdebitatori anche per la società, come se questa fosse stta ammessa al concordato, che il socio non può chiedere. Lo può fare nel caso di concordato incluso nella liquidazione giudiziale (ex concordato fallimentare) perché qui anche la società è stata dichiarata insolvenete.
Zucchetti SG Srl
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