Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

CNC - MISURE PROTETTIVE E CREDITORI SUCCESSIVI

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    20/11/2023 13:02

    CNC - MISURE PROTETTIVE E CREDITORI SUCCESSIVI

    Ad una società (di seguito Debitore) in CNC sono state concesse le misure protettive ai sensi dell'art. 18 (su tutti i creditori) tutt'ora in vigore.
    Durante le trattative, il Debitore ha ricevuto prestazioni di servizi (e prodotti) da vari fornitori, in parte nuovi e in parte già Creditori anteriori. Ad oggi, il Debitore risulta gravemente inadempiente rispetto al pagamento delle forniture ricevute dopo la concessione delle misure protettive.
    Letto l'art. 18, comma 5, riterrei che le misure protettive non si estendano agli inadempimenti posti in essere dal Debitore rispetto a crediti sorti successivamente alla concessione delle stesse misure protettive e rispetto ai quali i Creditori possono quindi agire.
    Cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/11/2023 18:12

      RE: CNC - MISURE PROTETTIVE E CREDITORI SUCCESSIVI

      Il divieto dell'esercizio di azioni esecutive in qualsiasi procedura riguarda i creditori anteriori, tranne che venga aperta la procedura di liquidazione giudiziale, per la quale l'art. 150 stabilisce che "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura".
      Questo principio della generale possibilità per i creditori prededucibili di soddisfarsi in pendenza di procedura (tranne che nella liquidazione giudiziale) presuppone comunque che i crediti sorti successivamente in corso di procedura siano assistiti da prededuzione; orbene, nella composizione negoziata della crisi la prededuzione è attribuita al compenso dell'esperto ex art. 25ter, co. 12 e ai crediti nascenti dalle operazioni autorizzate ex art. 22, ma non da tutte le operazioni compiute nella fase della negoziazione dal debitore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Pertanto se l'operazione da cui è nato il credito non rientra tra quelle indicate dalla citata norma, oppure seppur rientrandovi non è stata ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il credito del terzo è opponibile alla massa, benchè sorto dopo l'apertura della composizione negoziata, ma non gode della prededuzione, per cui, riteniamo che non sia esente dal blocco delle misure protettive di carattere generalizzato emesso, come nel caso.
      Zucchetti SG srl
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      21/11/2023 11:06

      RE: CNC - MISURE PROTETTIVE E CREDITORI SUCCESSIVI

      Come si raccorda l'opponibilità delle misure protettive anche con riferimento ai crediti sorti post composizione negoziata con il fatto che finché permangano le misure protettive (i) i creditori (nei cui confronti esse siano state concesse) non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né (ii) possono anticiparne la scadenza, (iii) possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti solo nel periodo compreso tra la richiesta delle misure protettive e la conferma delle stesse e (iv) in ogni caso non è previsto il beneficio della prededuzione dei crediti maturati post accesso alla composizione?
      Il fatto che nella sostanza i creditori non possano assumere iniziative per il mancato pagamento del corrente - maturato post accesso alla composizione negoziata - determinerebbe un evidente sbilanciamento in favore del debitore che non troverebbe giustificazione nel contesto normativo della composizione negoziata che richiede, inter alia, che il medesimo debitore gestisca il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
      Nel caso di mancato pagamento del corrente e in assenza del beneficio della prededuzione è evidente il pregiudizio per i creditori. Inoltre, uno spunto che andrebbe in favore dell'interpretazione – più equilibrata – secondo cui le misure protettive riguarderebbero i crediti sorti ante composizione negoziata lo si potrebbe rinvenire nell'esplicito richiamo di cui al comma 5 dell'art. 18 CCII ove si prevede che "i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza"
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/11/2023 19:57

        RE: RE: CNC - MISURE PROTETTIVE E CREDITORI SUCCESSIVI

        Il sistema non è prefetto. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale ma, come comunemente si dice, un percorso di soluzione della crisi extragiudiziario per ui per attribuire la prededuzione , più ancora che nelle procedure concorsuali, è necessaria una espressa previsione legislativa che l'attribuisca direttamente o la riservi ad una autorizzazione del giudice. . E' indubbiamente difficile immaginare la possibilità di un percorso negoziale di soluzione della crisi in cui alcuni creditori possano agire esecutivamente, ma non è poi così strano se si pensa che in questa sede vale il principio della selettività delle misure protettive, nel senso che il debitore può selezionare le azioni esecutive che ritiene vadano bloccate; inoltre la gestione dell'impresa in corso di negoziazione , da cui possono nascere ulteriori debiti, non è libera ma deve sottostare alle regole di cui all'art. 21 finalizzate proprio a bloccare quelle operazioni che possono essere dannose per i creditori arrivando indirettamente alla revoca delle misure protettive. Come si vede il legislatore ha previsto dei contrappesi e la stessa creazione di debiti in pendenza della negoziazione dovrebbe essere un fatto anomalo.
        Zucchetti SG Srl