Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 - atti dispositivi

  • Massimo Marchetta

    ROMA
    24/09/2020 12:53

    Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 - atti dispositivi

    Buongiorno,
    Vi sottopongo il seguente caso.

    Un soggetto sovraindebitato propone istanza per la nomina dell'OCC il quale a sua volta, nomina un professionista quale Gestore della crisi da sovraindebitamento.
    Il professionista inizia le verifiche per la redazione della propria relazione particolareggiata.
    Nelle more il sovraindebitato perfeziona la pratica per il riscatto ai fini pensionistici degli anni di università, pagando con risorse proprie i relativi contributi.
    Il riscatto del corso di laura ai fini pensionistici deve essere considerato quale atto dispositivo?

    Personalmente ritengo di si, trattandosi di un pagamento estraneo alle esigenze di vita del sovraindebitato che favorisce se stesso, in danno dei creditori che vedranno diminuito il patrimonio del debitore su cui soddisfarsi.

    Gradirei un Vostro cortese parere sul punto.

    Un cordiale saluto

    Federico de Stasio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2020 19:27

      RE: Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 - atti dispositivi

      Ci sembra di capire che la procedura di liquidazione del patrimonio sia ancora nella fase iniziale della valutazione per la presentazione della domanda e che in questa fase il gestore ha scoperto che il debitore ha effettuato il riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici. Se è esatta questa costruzione temporale, il debitore non è ancora soggetto ad alcuna limitazione delle sue capacità, per cui può compiere atti anche di straordinaria amministrazione senza alcuna autorizzazione, e il gestore, e per esso l'OCC, non può fare altro che illustrare quanto accaduto nella relazione accompagnatoria della proposta; non è poco perché , a norma dell'art. 14quinquies co. 1 l. n. 3 del 2012, il giudice può emettere il decreto di apertura solo se verifica l'assenza di atti di frode ai creditori, e come lei sottolinea il riscatto ben potrebbe essere considerato tale.
      Se, invece, il riscatto è stato fatto dopo il decreto di cui all'art. 14 quinquies, l'atto è inefficace giacchè, sebbene non siano nel sovraindebitamento richiamati gli artt. 42 e 44 l. fall., è indubbio (come abbiamo detto più volte) che la liquidazione determini per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, sia perché il decreto di apertura è equiparato dall'art. 14-quinquies, comma 3, all'atto di pignoramento, che ai sensi degli artt. 2912 ss. c.c. rende inopponibili ai creditori tutti gli atti di disposizione compiuti dal debitore, sia perché dagli artt. 14 novies e decies si deduce che il patrimonio del debitore è immediatamente affidato al liquidatore con compiti di custodia, amministrazione e di liquidazione, con le relative capacità processuali.
      Zucchetti SG srl