Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio - eredità veicolo

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    25/07/2020 11:18

    Liquidazione del patrimonio - eredità veicolo

    Buongiorno,
    in una liquiidazione del patrimonio il sovraindebitato è possesso di una quota di 1/7 di una vecchia autovettura. La procedura rinuncia ad acquisire il veicolo in quanto privo di valore.
    Successivamente muore la mamma del sovraindebitato.(anche essa proprietaria di 1/7 del predetto veicolo) e il sovraindebitato eredità insieme ad altri fratelli la quota della mamma, arrivando ad avere 1/6.

    Il liquidatore nel frattempo accetta l'eredità con beneficio di inventario ma non vuole nuovamente acquisire l'autovettura all'attivo in quanto economicamente non conveniente.

    Come deve comportarsi il liquidatore per gli adempimenti previsti al pubblico registro? è a suo carico il passaggio di proprietà ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/07/2020 19:47

      RE: Liquidazione del patrimonio - eredità veicolo

      A norma dell'art. 14 undecies l. n. 3 del 2012 all'attivo sono acquisiti all'attivo anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi, per cui il liquidatore bene ha fatto ad accettare l'eredità ove comprenda altri beni oltre la quota dell'auto e non sia una eredità passiva. Comunque, con l'accettazione dell'eredità, ha accettato anche la quota del settimo che la madre del sovraindebitato aveva sull'auto, acquisendone la parte di questa quota spettantegli nella divisione tra tutti i fratelli (se, ad esempio i figli della defunta sono tre al sovraindebitato compete la quota di un terzo di un settimo).
      La legge sul sovraindebitamento non prevede una norma come quella di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l.fall., per cui diventa difficile liberarsi di un bene non conveniente, anche perchè è la legge che prevede quali beni possono restare fuori dalla liquidazione. Lei dice di aver già provveduto alla rinuncia della quota originaria del settimo che spettava al sovraindebitato prima della morte della madre, e potrebbe seguire la stessa procedura o comunque applicare egualmente l'art. 104 ter, co 8, chiedendo l'autorizzazione al giudice delegato. Tuttavia la via più sicura sarebbe quella di una vendita ad un prezzo simbolico 8ad esempio ad un fratello che acquista la quota in questione per 10 euro), a seguito della quale non vi sarebbero difficoltà per il giudice di emettere il provvedimento di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli esistenti.
      Zucchetti Sg srl