Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    24/03/2022 09:57

    Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

    Un imprenditore individuale cancellato dal RI il 27 gennaio 2016 vuole attivare una composizione della crisi.
    I suoi debiti sono in parte afferenti l'attività imprenditoriale ed in parte la "sfera privata".
    Può proporre solo un accordo con i creditori sia per debiti imprenditoriali che per quelli privati o può presentare un accordo con i creditori per i debiti imprenditoriali ed un piano del consumatore per gli altri debiti?
    Secondo me non ha senso (anche giuridicamente) attivare contemporaneamente 2 procedure concorsuali diverse.
    Mi scuso per la domanda, ma non mi occupo molto spesso di procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
    Grazie mille
    Buona giornata.

    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2022 18:33

      RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

      Come giustamente lei suppone lo steso soggetto non può essere contestualmente assoggettato a due procedure in quanto il patrimonio con cui risponde delle proprie obbligazioni è unico e la qualifica di consumatore tra i sovraindebitati ha lo scopo di identificare un soggetto che, per la natura dei suoi debiti, può accedere alla procedura detta piano del consumatore.
      Nell'attuale legge n. 3 del 2012, infatti, l'accordo è configurato come procedura a carattere generale rivolta ad qualsiasi sovraindebitato non soggetto ad altre procedure concorsuali utilizzabile allo scopo di trovare una soluzione concordata della crisi ad efficacia vincolante generalizzata e il piano come procedura messa a disposizione in aggiunta alla precedente a vantaggio della categoria dei consumatori le cui passività sono rappresentate da obbligazioni assunte soltanto per scopi esterni all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. art. 7, co. 1 bis). Pertanto tra piano e accordo corre un rapporto di alternatività, oltre che di affinità di regole in quanto entrambe consentono al sovraindebitato di sacrificare beni e risorse di cui residualmente dispone, prospettando un adempimento dilazionato e percentualistico dei debiti, al fine di liberarsene per la porzione insoluta. Sistema che cambierà con l'entrata in vigore del codice della crisi, per iol quale il consumatore potrà accedere solo al piano (che si chiamerà ristrutturazione dei debiti del consumatore) quale via concorsuale non liquidatoria e non più all'accordo (che si chiamerà concordato minore) dato che l'art. 74 CCII prevede che "i debitori di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) in stato di sovraindebitamento escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore" e, a sua volta, l'art. 67 dispone che "il consumatore sovraindebitato… può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti".
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        25/03/2022 08:40

        RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

        Solo una precisazione/conferma.
        L'imprenditore cessato da oltre un anno (quindi OGGI non più imprenditore) può presentare un piano del consumatore per i debiti sorti "IERI" in occasione ed in funzione dell'attività imprenditoriale? Direi proprio di no.
        Il debitore in questione può solo, a mio avviso, proporre un accordo. Corretto?
        Grazie
        Cordiali saluti
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2022 18:54

          RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

          Esatto. Il consumatore è infatti identificato dall'art. 2 lett. b) l. n. 3 del 2012 come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta...", ove, come si vede l'elemento significativo della veste di consumatore non è il 'non possesso', da parte della 'persona fisica' della qualifica di 'imprenditore commerciale' o di 'professionista', bensì la natura delle sue obbligazioni.
          Zucchetti SG srl
          • Michele Menghini

            Trento
            27/09/2022 12:58

            RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

            Buongiorno,

            si chiede come si concilia la risposta "l'elemento significativo della veste di consumatore non è il 'non possesso', da parte della 'persona fisica' della qualifica di 'imprenditore commerciale' o di 'professionista', bensì la natura delle sue obbligazioni" con il comma 4 dell'art. 33 CCII che prevede che la domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal RI è inammissibile?

            Seguo anch'io un caso di una persona fisica oggi non più iscritto al R.I. ma che ha contratto le proprie passività nel periodo in cui era anche imprenditore individuale.

            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/09/2022 18:43

              RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

              La disarmonia da lei evidenziata non sussiste in quanto le norme da lei richiamate non si riferiscono al consumatore. Invero il quarto comma dell'art. 33 riguarda "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti…"; a sua volta l'art. 74- che tratta della proposta di concordato minore- precisa che "i debitori di cui all'articolo 2, comma1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore…"
              Posto che il consumatore- che per definizione è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.." art. 2, lett. e)- non può accedere al concordato minore, diventa spiegabile il disposto dell'ult. comma dell'art. 33 che preclude all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese di presentare una domanda di concordato minore.
              Zucchetti SG srl
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      11/07/2022 18:11

      RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

      Nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza quali sono gli articoli applicabili al caso sopra prospettato? Preciso che l'attività imprenditoriale è cessata.
      Grazie
      Paolo Angelo Alloisio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/07/2022 19:21

        RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

        Se lei si riferisce all'anno di cui attualmente parla l'art. 10 l. fall., la norma corrispondnete nel nuovo codice della crisi è quella di cui all'art. 33, che è del seguente tenore:
        "1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
        2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
        3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
        4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile."
        Zucchetti SG srl
        • Luca Gaiotti

          CONEGLIANO (TV)
          21/10/2022 16:24

          RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

          Ho il caso di un trasportatore che ha cancellato la sua ditta dal registro imprese nel 2011. Tutti i suoi debiti attuali sono riferiti a quella attività imprenditoriale. Sulla base della natura del debito non posso considerarlo consumatore e quindi non può presentare il piano di ristrutturazione.
          Può invece presentare il concordato minore o la liquidazione controllata.
          Dalle vostre risposte circa l'art. 33 del CCI mi sembra di capire che l'interpretazione è che, essendo ditta cancellata, non possa presentare il concordato minore seppur i debiti derivino da attività vecchia imprenditoriale.
          Quindi nel mio caso può solo fare ricorso per la liquidazione controllata?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            21/10/2022 18:16

            RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

            Purtroppo è così. Diciamo purtroppo perché il caso da lei prospettato è emblematico di come un soggetto sovraindebitato che potrebbe addivenire agevolmente ad un accordo con i creditori tramite un concordato minore, sia costretto a seguire una procedura liquidatoria. E' augurabile una rivisitazione di detta norma.
            Zucchetti SG srl
            • Luca Gaiotti

              CONEGLIANO (TV)
              23/10/2022 10:55

              RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

              Se io procedo comunque con il concordato minore, il ricorso verrà dichiarato inammissibile. L'inammissibilità mi permette comunque di poter poi richiedere la liquidazione controllata o mi pregiudica anche questa?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                24/10/2022 17:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

                No, non è previsto alcuna preclusione alla presentazione di domanda di apertura di liquidazione controllata derivante da precedente domanda di concordato minore dichiarata inammissibile.
                Zucchetti Sg Srl
                • Eleonora Incerti

                  forli' (FC)
                  07/03/2023 15:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

                  Ma se l'imprenditore cancellato dal registro imprese oltre l'anno, era sopra soglia per ricavi superiori ad € 200.000 può accedere alla liquidaizone controllata?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/03/2023 19:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Imprenditore individuale cancellato dal Regsitro Imprese in data 27 gennaio 2016

                  Qualche giorno fa abbiamo avuto occasione di risposndere ad una simile domanda, ove l'attività dell'imprenditore individuale era cessata da cinque anni e per l'occasione abbiamo rimeditato la questione alla luce del nuovo codice dando la seguente risposta:
                  "Il primo comma dell'art. 33 ccii dispone che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore e sempre che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Questa norma, dettata per la liquidazione giudiziale è, a nostro avviso, estensibile anche alla liquidazione controllata sia perché l'art. 65, co. 2, rende applicabile alle procedure da sovraindebitamento le disposizioni di cui al Titolo III, che comprende l'art. 33, sia per l'affinità tra la liquidazione giudiziale e quella controllata.
                  Naturalmente il superamento del limite di un anno dalla cessazione dell'attività preclude l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto a questa possono accedere soltanto gli imprenditori sopra soglia, nel mentre alla liquidazione controllata possono accedere anche i debitori non imprenditori, qualora abbiano le caratteristiche di cui alla lett. c) dell'art. 2 ccii, ossia sia consumatore, professionista, imprenditore agricolo, ecc.; tale norma infine ammette alle procedure da sovraindebitamento "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ".
                  A questo punto, se si ritiene che l'imprenditore individuale che ha cessato l'attività da cinque anni, non essendo più assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ha il requisito dimensionale per accedere ad una procedura da sovraindebitamento, si corre il rischio che qualsiasi imprenditore, anche di grande consistenza, che abbia superato indenne un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, potrebbe poi accedere, eventualmente su richiesta di un creditore (co. 2 art. 268 ccii) alla liquidazione controllata. Evidentemente la norna, nel richiedere che il debitore non sia soggetto alla liquidazione giudiziale, vuole ricondurre l'assoggettamento alle procedure da sovraindebitamento alle dimensioni dell'impresa e quindi alla valutazione dei requisiti di cui alla successiva lett. d) dell'art. 2; si ritorna così al dato di partenza di come vadano valutati tali requisiti nel caso manchino i bilanci e altra documentazione per essere l'impresa inattiva da anni.
                  Sotto questo profilo può sopperire quella giurisprudenza che si è posta il problema dei limiti di fallibilità previsti dall'art 1 l. fall. per il l'impresa in liquidazione o che, comunque, non abbia negli ultimi tre anni presentato bilanci. In proposito si è detto che i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale, e non sono quindi gli unici elementi documentali imposti dalla disposizione in oggetto, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi (Cass.n. 25025/2020, nella specie, la reclamante aveva dimesso i bilanci degli ultimi tre anni, come approvati dall'assemblea ma non depositati nel Registro delle Imprese). È vero peraltro che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese, ex art. 2435 cc (confr., tra le altre, Cass. n.33091/18) e che l'omesso deposito si riflette sulla stessa attendibilità, ma è altrettanto vero che gli accertamenti del curatore, come ricavabili dalla acquisita relazione ex art.33 lf, (oltre alla documentazione richiamata) hanno confermato l'insussistenza dei limiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) attestati dai predetti documenti contabili. Il curatore, difatti, ha evidenziato che la società ha cessato l'attività già alla fine del 2012 ed è stata posta in liquidazione il 18/3/2015; inoltre, che dalla documentazione acquisita (ferma al 2104) si deduce come negli esercizi del 2012, 2013 e 2014 l'attivo patrimoniale e i ricavi fossero già di gran lunga inferiori alle soglie di cui all'art.1 lf (confr. pagg.2 e 3)" (Corte d'Appello Venezia 12 marzo 2021)".
                  In sostanza nel caso esaminato nella risposta riportata, essendo l'attività cessata da cinque anni, il debitore in questione poteva produrre gli ultimi bilanci depositati al R.I. e dimostrare con qualsiasi elemento di prova, di non aver superato negli ultimi anni le soglie di cui alla lett. d) dell'art. 2; nel suo caso se l'attività è cessata prima dell'ultimo anno ma nel trienni precedente in più il debitore dovrà anche dimostrare che i bilanci ultimi prodotti, dai quali si ricava il superamento delle soglie, non erano attendibili e che egli era in realtà rimasto al di sotto delle soglie minime di legge.
                  Si tratta di una interpretazione, ma riteniamo attendibile per superare lo scoglio del limite cronologico in considerazione del fatto che le procedure da sovraindebitamento sono sostanzialmente finalizzate all'esdebitazione del debitore, per cui il mancato accesso per il decorso del tempo lo priverebbe di tale utilità e di una nuova ripartenza, lasciando ai creditore la libertà di aggredire, ciascuno per suo conto, il patrimonio del debitore.
                  Zucchetti SG srl