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NOTA DI CREDITO EX ART. 26 DPR 633/72

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    02/11/2020 19:14

    NOTA DI CREDITO EX ART. 26 DPR 633/72

    Una società in fallimento, nel periodo ante procedura deteneva tramite un contratto di leasing un immobile di natura commerciale e nel contempo aveva subaffittato lo stesso. Per l'effetto, successivamente alla declaratoria fallimentare, la Curatela emetteva le relative fatture nei confronti del
    sublocatore per la riscossione dei relativi canoni.
    Nel contempo la società di leasing richiedeva alla Curatela la riconsegna dell'immobile in virtù della risoluzione del contratto di leasing per mancati pagamenti, risoluzione avvenuta già prima della declaratoria di fallimento.
    Nel contezioso successivo, Il Tribunale in prima istanza disponeva che tutti i contratti (leasing e sublocazione) fossero validi e per l'effetto i canoni di sublocazione dovevano continuare ad essere incassati dalla Curatela, mentre in riguardo al credito vantato dalla società di leasing, disponeva che il credito della stessa doveva essere trattato come credito della massa.
    La Sentenza veniva appellata e la Corte di Appello disponeva invece che tutti i contratti dovevano intendersi risolti ed i canoni di sublocazione anzichè essere riconosciuti alla Curatela erano di spettanza della società di leasing.
    Nelle more, anche il sublocatore è stato dichiarato fallito.
    A questo punto il credito della procedura che rappresento potrebbe essere oggetto di nota di credito in virtù della sentenza della Corte di Appello, oppure è necessario aspettare l'esecutività del piano di riparto della procedura del sublocatore?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/11/2020 23:06

      RE: NOTA DI CREDITO EX ART. 26 DPR 633/72

      Dalla descrizione dell'accaduto parrebbe che i canoni di sublocazione fatturati dalla società di cui si tratta, alla luce della sentenza della Corte d'Appello, risultino non dovuti alla stessa.

      Se così è, le relative fatture possono certamente essere stornate con note di credito.

      Poiché la risoluzione del contratto di sublocazione non avviene per "accordo fra le parti" non opera il termine annuale dall'emissione della fattura stabilito dall'art. 26, II comma, D.P.R. 633/72 ma il diverso termine "ordinario" di cui all'art. 19 del medesimo D.P.R.: perché l'IVA esposta in tali note di credito sia detraibile la nota di credito dovrà essere emessa al più tardi entro il termine di presentazione della "dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto".

      Per semplicità, possiamo dire che le note di credito debbono essere emesse entro la fine dell'anno nel quale è stata emessa la sentenza di appello.

      Trattandosi di storno di fatture emesse in corso di procedura per canoni maturati in corso di fallimento, tale IVA sarà "IVA post" fallimento, liberamente utilizzabile in detrazione.