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Nota di variazione iva emessa ai sensi del comma 9 dell'articolo 26 DPR 633/72

  • Massimo Impeciati

    Roma
    20/11/2019 11:08

    Nota di variazione iva emessa ai sensi del comma 9 dell'articolo 26 DPR 633/72

    Buongiorno,
    quale curatore di una procedura mi trovo ad aver ricevuto una nota di variazione ex art.26 emessa ai sensi del comma 9, a seguito della accertata risoluzione del contratto tra le società in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento.
    A vostro giudizio, atteso che lo stesso articolo 26 prevede che le note di variazione al fallimento possano essere emesse solo dopo accertamento della mancanza di attivo, in questo caso l'emissione della nota di variazione è legittima, considerando che la motivazione non è quella della incapienza della procedura, ma la risoluzione contrattuale avvenuta in epoca pre-procedura ?
    E quindi è corretto che venga acquisita dalla procedura, rilevando il debito iva, senza procedere ad alcun versamento dell'imposta?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/11/2019 10:55

      RE: Nota di variazione iva emessa ai sensi del comma 9 dell'articolo 26 DPR 633/72

      Le ipotesi di comportamento indicate nel quesito ci paiono tutte corrette:

      - la nota di credito è emessa legittimamente, perché per una causa diversa da quella del mancato pagamento per procedura concorsuale infruttuosa

      - il debito IVA che consegue alla registrazione di essa è però debito ante procedura, avendo causa genetica in eventi verificatisi prima del fallimento, di conseguenza da pagare non in sede di liquidazione periodica ma solo a seguito di rituale istanza di ammissione al passivo, come debito concorsuale.

      Ovviamente, la qualifica come debito ante procedura fa sì che qualora esistano crediti fiscali (caso abituale: il credito IVA) parimenti ante procedura, questo debito si compensa con loro, ex art. 56 l.fall., anche in assenza di ammissione al passivo.