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termine emissione note variazione iva

  • Marco Vitali

    Morbegno (SO)
    27/02/2020 10:31

    termine emissione note variazione iva

    Buongiorno,
    in merito all'emissione delle note di variazione IVA a seguito di infruttuosità della procedura concorsuale, potrei per cortesia sapere quali sono i termini di emissione delle stesse?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/03/2020 18:18

      RE: termine emissione note variazione iva

      L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 77/2000, poi ripresa da tutti i successivi documenti di prassi, nel caso di esistenza di un piano di riparto finale, individua "quali momenti di certezza giuridica:

      1) il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto presentato dal curatore (art. 110, comma 3);
      ...
      Pertanto, al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto".

      Tale è quindi il termine, a parere dell'Agenzia, dal quale può essere emessa la nota di credito di cui al quesito.


      Volendo essere rigorosi, la questione non sarebbe così pacifica, atteso che il decreto del Giudice Delegato che dichiara esecutivo il piano di riparto finale è, come tutti gli atti da esso emessi, reclamabile ex art. 26 l.fall. nel termine di 10 giorni, e quindi la "definitività giuridica" del piano di riparto finale non coincide con la scadenza del termine per proporre le osservazioni al piano di riparto, ma decorsi 10 giorni dal deposito in Cancelleria del decreto del decreto che lo rende esecutivo.


      Riteniamo comunque che, seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, non vi possano essere contestazioni, e che quindi quella (salvo situazioni decisamente particolari) sia la strada maestra da seguire.
      • Simona Checconi

        FIRENZE
        09/09/2020 17:46

        RE: RE: termine emissione note variazione iva

        Buonasera
        in riferimento sempre al termine di emissione delle note di variazione iva, qualora un curatore si trovi di fronte un creditore che non voglia attendere la conclusione della procedura e prima del riparto finale, proceda con l'emissione di una nota di variazione iva e non intenda emettere nota di debito nonostante le richieste del curatore, come è necessario che proceda il curatore?
        E' possibile semplicemente non registrare la nota di variazione iva o è necessario mettere in atto una specifica procedura con l'agenzia delle entrate?


        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/09/2020 18:30

          RE: RE: RE: termine emissione note variazione iva

          La frequenza con la quale ancora si ripresenta questo problema, reso può delicato dalla fatturazione elettronica, ci spinge a cercar di dare una risposta il più completa possibile.

          L'art. 26, II comma, del DPR 633/1972 stabilisce che la nota di credito può essere emessa, fra altri, nel caso di "procedure concorsuali ... rimaste infruttuose" e la Circolare n.77/2000, individua tale momento con "riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto (finale), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso", perché solo in quel momento vi è la certezza giuridica dell'infruttuosità della procedura.

          La correttezza della interpretazione data dalla Circolare è avvalorata dal quarto comma dell'art. 26, che recitava "La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale", disposizione che - come stabilito dall'art. 1, comma 127, della Legge 208/2015 - sarebbe dovuta entrare in vigore per le procedure aperte dal 1/1/2017, ma il comma è stato abrogato all'art. 1, comma 567, lett. d) della legge 232/2016.

          La necessità di una modifica legislativa per anticipare il momento dell'emissione della nota di credito, le precisazione contenuta nella legge stessa che tale nuova disciplina valesse solo per le procedure aperte successivamente, e infine l'abrogazione di tale modifica, ci pare dimostrino con sufficiente chiarezza che il legislatore condivide l'interpretazione della Circolare 77, che quindi di pare ben difficilmente contestabile.

          A livello comunitario, la sentenza C-246/16 della Corte di Giustizia Europea ha stabilito un principio generale leggermente diverso, ma che non ci pare di così facile, automatica e immediata applicazione ai casi specifici dei contribuenti italiani: "uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni".

          Da ciò parte della dottrina, oltre ovviamente ai professionisti che difendono gli interessi dei creditori ammessi al passivo, ha dedotto che, siccome tutte le procedure concorsuali italiane astrattamente possono durare più di dieci anni (e ben sappiamo che non sono casi rarissimi), l'art. 26 del D.P.R. 633/72 contrasta con la normativa europea e quindi può essere disapplicato.

          Sinceramente, tale passaggio logico non ci pare così solido, e in assenza di basi ben solide per poterla disapplicare, riteniamo che il Curatore debba tener conto della normativa e della prassi nazionale che appaiono, come detto, ben chiare e ragionevolmente coerenti.


          Chiarito che la nota di credito emessa a procedura ancor chiusa non è emessa legittimamente, come dovrà comportarsi il Curatore che la riceva e non riesca a convincere il creditore a tornarla? Questione resa ancor più delicata dalla fatturazione elettronica, che non ha ovviamente mutato la questione giuridica, ma che porta i comportamenti delle parti in causa sotto i riflettori del controllo automatico da parte del sistema di interscambio.

          Escluderemmo la possibilità di registrare la nota di variazione senza tenerne conto ai fini delle liquidazione e dei versamenti IVA, perché il documento che detta tale comportamento (la Risoluzione 11/10/2001 n. 155) recita così: "… la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente ... e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis". Semplicemente perché in questo caso non c'è un piano di riparto finale definitivo.

          Residuano quindi due possibili soluzioni:
          a) respingere la nota di credito perché illegittima in base alla normativa interna. E dato che la procedura di fatturazione elettronica non consente di respingerla "fisicamente", non registrarla, comunicandolo alla controparte
          b) accettare e registrare tale nota di credito, ma considerare la relativa imposta ante procedura, per il più volte ricordato principio che l'operazione sottostante è temporalmente collocata ante fallimento.

          Pur non escludendo la praticabilità della seconda soluzione, personalmente propendiamo nettamente per la prima, che ci pare più prudente e corretta: la nota di credito è stata emessa illegittimamente, e quindi viene ignorata.
    • Loretta Zannoni

      Faenza (RA)
      22/09/2020 17:23

      RE: termine emissione note variazione iva

      Mi inserisco nella discussione per la seguente situazione.
      In una procedura di Concordato Preventivo, un creditore notifica la cessione del credito vantato nei confronti della procedura, comunicando che la cessionaria (Società Finanziaria) "è subentrata a pieno titolo nei ns. diritti consolidati; …".
      Successivamente comunica che a seguito della cessione del credito alla Società Finanziaria è stata emessa nota di accredito per recupero IVA, che ha come descrizione "nota di credito per stralcio credito a seguito concordato" ed allega la nota di accredito richiamata.
      Secondo Voi la suddetta nota di credito deve essere respinta in quanto emessa illegittimamente rispetto a quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. 633/72, oppure può essere considerata legittima vista la avvenuta cessione del credito che ritengo pro-soluto?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        23/09/2020 13:07

        RE: RE: termine emissione note variazione iva

        Non comprendiamo bene come si sia sviluppata l'operazione.

        Il creditore A ha ceduto il proprio credito a B, comunicando che B conseguentemente subentra nei suoi diritti.

        Come fa A a emettere una nota di credito a fronte di un credito che non è più suo?

        Se abbiamo correttamente inquadrato ciò che è accaduto, la nota di credito appare emessa da soggetto non (più) legittimato a farlo.
        • Loretta Zannoni

          Faenza (RA)
          23/09/2020 18:21

          RE: RE: RE: termine emissione note variazione iva

          Ringrazio per la sollecitudine.
          Il quesito è stato correttamente interpretato e concordo con la Vs. conclusione.