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FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

  • Francesco Maria Perrotta

    Perugia
    11/06/2020 10:34

    FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

    Buongiorno, vorrei sottoporre un quesito. Nella procedura di concordato preventivo omologato chi è il soggetto obbligato alla fatturazione elettronica e quindi alla relativa conservazione dei documenti?
    GRAZIE MILLE
    Cordiali Saluti
    Dott. Francesco Maria Perrotta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/06/2020 20:04

      RE: FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

      A differenza del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, per il quale l'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 stabilisce che "Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura ... gli adempimenti previsti dal presente decreto ... devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore", nel concordato, sia esso liquidatorio o in continuità, tali obblighi permangono in capo al legale rappresentante dell'impresa fallita, compresi quindi l'obbligo di emissione e conservazione delle fatture elettroniche,

      In caso di nomina di un Liquidatore Giudiziale diverso dal legale rappresentante, come pare essere il caso a cui si riferisce il quesito, nella prassi spesso è lui che, effettuando le cessioni e i pagamenti eventualmente dovuti, emette le fatture, riceve le fatture di acquisto e provvede al versamento dell'IVA periodica eventualmente dovuta, ma ciò non in forza di un obbligo di legge bensì di un, tacito o più raramente formalizzato, accordo con il soggetto che vi sarebbe obbligato, il legale rappresentante.

      Quest'ultimo dovrà quindi aver cura di controllare che ciò che il Liquidatore Giudiziale fa, sostanzialmente in suo nome, sia fatto nei termini e con le modalità corrette, perché ne è indubbiamente responsabile.