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detrazione fiscale richiesta da acquirente di box auto pertinenziale.

  • Salvatore Bellassai

    IVREA (TO)
    19/04/2021 13:20

    detrazione fiscale richiesta da acquirente di box auto pertinenziale.

    Spett.le Redazione.
    Un acquirente di un box auto pertinenziale vuole usufruire della detrazione fiscale del 50% prevista dall'art. 16 bis del TUIR e mi richiede il rilascio della certificazione del costo di realizzazione del box venduto nell'ambito del Fallimento, con procedura competitiva ex art. 107, 1 co. l. f. e successivo rogito notarile, oltre a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dovrei attestare che i corrispettivi incassati dal Fallimento per la vendita, siano inclusi nella contabilità della procedura e che verranno conteggiati a tutti gli effetti nella determinazione del reddito.
    Non si possiedono i dati relativi al costo sostenuto dalla società fallita per il realizzo del box auto che, pertanto, non possono essere da me forniti.
    Mi sembra che la richiesta dell'acquirente sia inconferente rispetto alla vendita fallimentare effettuata, e inoltre penso che la norma fiscale citata sia di difficile applicazione al caso concreto della vendita fallimentare, dove il reddito della procedura di fallimento è determinato diversamente da quello di una società operativa. Pensavo che l'acquirente potrebbe allegare alla propria dichiarazione dei redditi una sua autocertificazione.
    Vorrei sapere se questa che propongo può essere una soluzione accettabile.
    Vi ringrazio se vorrete dare una cortese sollecita risposta.
    Cordiali saluti
    Salvatore Bellassai
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      25/04/2021 08:18

      RE: detrazione fiscale richiesta da acquirente di box auto pertinenziale.

      E' evidente che il Curatore non può attestare elementi che non conosce, quindi la certificazione del costo di realizzazione, se non sono dati in suo possesso, non può certamente rilasciarla.

      I vari documenti di prassi sull'agevolazione (fra tutte, la corposa Circolare 7/2018) hanno sempre ribadito che essa spetta "a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore", ciò perché base di calcolo non è il prezzo di acquisto del box, ma l'importo delle spese sostenute per realizzarlo.

      In assenza di tale certificazione riteniamo difficile per l'acquirente avvalersi dell'agevolazione, anche perché è escluso che egli possa autocertificare qualcosa che semplicemente non conosce.

      Per evitare situazioni come quella descritta nel quesito può essere opportuno precisare nel bando di gara che non sarà possibile usufruire di una agevolazione, se la stessa non sia concretamente praticabile in sede fallimentare

      Risolvibile ci parrebbe invece la questione della dichiarazione "che i corrispettivi incassati dal Fallimento per la vendita, siano inclusi nella contabilità della procedura e che verranno conteggiati a tutti gli effetti nella determinazione del reddito": la prima parte è certamente vera, e nella la seconda sarà sufficiente aggiungere "secondo le modalità di Legge", o analoga.