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Immobile del fallito già oggetto di procedura esecutiva - IMU

  • Lorenzo Guarducci

    Prato
    21/12/2022 18:48

    Immobile del fallito già oggetto di procedura esecutiva - IMU

    Buona sera,
    avrei necessità di un vostro parere in merito ad una questione che sto affrontando quale curatore.
    Un socio di una snc dichiarata fallita possedeva un immobile che è stato oggetto di procedura esecutiva promossa da un istituto di credito per un mutuo fondiario.
    La procedura esecutiva ha avuto esito positivo è l'immobile è stato aggiudicato.
    Ovviamente le somme spettanti alla procedura fallimentare verranno trasferite una volta approvato il piano di riparto della procedura esecutiva.
    L'art. 10 comma 6 del D.lgs 504/92 prevede che l'imposta IMU relativa al periodo successivo al fallimento deve essere versata dal curatore entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento o dalla data di stipula dell'atto notarile.
    Premesso quanto sopra la mia domanda è: come possa essere rispettata tale disposizione normativa nel caso in cui il piano di riparto venga approvato oltre il termine di 3 mesi dal decreto di trasferimento e quindi il fallimento non disponga materialmente delle somme spettanti, con le quali provvedere anche al pagamento dell'IMU? IN questo caso si deve considerare la data di corresponsione delle somme al fallimento da parte del Professionista Delegato?
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornirmi.
    Cordiali saluti,

    Lorenzo Guarducci
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/01/2023 12:18

      RE: Immobile del fallito già oggetto di procedura esecutiva - IMU

      Purtroppo la norma è chiara e non contempla alcuna eccezione per il caso di immobile ceduto nell'ambito di una procedura esecutiva, pertanto l'IMU è dovuta alla "fallimentare ordinaria" scadenza dei tre mesi dal decreto di trasferimento, indipendentemente dal fatto che la procedura abbia già riscosso alcunché.

      Si tratta quindi di un debito in prededuzione, da soddisfare secondo le regole ordinarie stabilite dall'art. 111-bis l.fall., pertanto:
      - essendo "non contestato per collocazione e ammontare" non è necessario passare attraverso l'ammissione al passivo
      - fa parte quindi dei debiti "liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" che "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

      Qualora non si verifichino le circostanze descritte nell'ultima citazione, ovvero se non si presume di poter soddisfare tutti i debiti in prededuzione (ovvero se non vi sono le disponibilità per pagare), il pagamento avverrà in sede di riparto (ovvero quando vi saranno le disponibilità per farlo) senza che siano dovute sanzioni, essendo tale procedura stabilita dalla legge.