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Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

  • Paolo Parolin

    Padova
    21/07/2009 10:43

    Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

    Alla luce del DL. 207/2008 cd. "decreto milleproroghe" convertito in legge mi chiedo se i nuovi termini introdotti per l'invio telematico delle dichiarazione dei redditi (ved. art. 42, commi 7 ter / 7 sexies) che prevede, fra le altre, la presentazione de' :
    a) modello UNICO di persone fisiche, società di persone ed equiparate al 30.09 di ogni anno;
    b) modello UNICO per soggetti IRES entro l'ultimo giorno del 9 (nono) mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
    c) modello 770 semplificato entro il 31.7 di ogni anno;
    d) modello Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 30.09 di ogni anno;
    debba estendersi anche a tutte le Procedure Fallimentari, a modifica dei precedenti provvedimenti legislativi, non da ultimo il D.L. 223 del 4.7.2006.

    Inoltre, mi chiedo se una somma residuata dall'esecuzione di un concordato fallimentare (restituita ai soci della fallita snc) debba costituire base imponibile di tassazione nella dichiarazione finale del Modello UNICO ex 750 ora SP, qualora il patrimonio iniziale risultasse già ampiamente negativo.
    Vi è possibilità di recuperare perdite fiscali pregresse la dichiarazione di fallimento ?

    Grazie.

    f.to
    Paolo Parolin - Padova




    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/08/2009 23:01

      RE: Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

      L'art. 42, comma 7-ter, lettere "f" e "g", del D.L. 30/12/08 n. 207 modifica fra l'altro l'articolo 5, comma 4 del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, rubricato "Dichiarazione in casi di liquidazione", relativo non solo alla liquidazione ordinaria ma. appunto al comma 4, anche a fallimento e liquidazione coatta amministrativa, sostituendo la parola "sette" con la parola "nove" e la parola "settimo" con la parola "nono".
      E' pacifico, quindi, che il termine per la trasmissione telematica (unica modalità possibile di invio) sia della dichiarazione relativa al periodo dal 1/1 alla data del fallimento, che della dichiarazione relativa al c.d. "maxi-esercizio fallimentare" sia l'ultimo giorno del nono mese successivo rispettivamente alla nomina del curatore ovvero alla chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

      Per quanto riguarda la tassazione del maxi-periodo fallimentare, in caso di assenza di residuo attivo non vi è base imponibile, ma in presenza di un residuo attivo (come nel caso proposto) tale base imponibile esiste, ed è pari alla differenza fra il residuo attivo stesso ed il patrimonio netto quale risulta dalla precedente dichiarazione presentata dal curatore.
      In caso che il patrimonio netto iniziale del periodo fallimentare sia negativo, com'è nel caso proposto, esso si assume pari a zero.
      Di conseguenza, nel caso proposto base imponibile sarà il residuo attivo al termine della procedura, che dovrà essere indicato nella dichiarazione UNICO SP predisposta dal curatore, che ne trasmetterà copia ai soci, per l'inserimento nelle loro dichiarazioni personali.
      Nel caso di fallimento di ditte individuali e società di persone, si raccomanda l'attenzione al primo periodo del III comma dell'art. 183 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, il quale stabilisce che la citata base imponibile deve essere "depurata" delle cessioni di beni personali, e del pagamento dei debiti personali, dell'imprenditore o dei soci.

      Per quanto infine riguarda l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse, riteniamo che si debba procedere tenendo presente la distinzione fra reddito d'impresa e reddito complessivo, ricordando che l'art. 183 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 stabilisce le modalità di determinazione del "redito di impresa" per i casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa e tenendo presente che esso è inserito nel Titolo III del D.P.R. 917/86, rubricato "Disposizioni comuni" e vale quindi per tutti i soggetti passivi d'imposta.

      Il passaggio dal reddito d'impresa al reddito complessivo è chiaro per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone: il reddito d'impresa (positivo o negativo) confluisce a determinare il reddito complessivo, così come le perdite pregresse, con i principi e le limitazioni di cui all'art. 8.
      Tralasciando la questione IRAP, che in questa sede non ci interessa, le dichiarazioni presentate dal curatore dell'impresa individuale ovvero della società di persone valgono quindi al solo fine di evidenziare il reddito d'impresa del soggetto fallito, mentre il reddito imponibile dei soggetti (imprenditore individuale ovvero socio di società di persone) ai quali tale reddito si imputa, continua a determinarsi nei modi ordinari e quindi, ci pare il caso di segnalarlo, deve essere dichiarato dagli stessi, e non dal curatore.
      In caso di reddito, l'imprenditore individuale ovvero il socio lo sommeranno algebricamente agli aventuali altri redditi propri, mentre in caso di perdita si applicheranno le ordinarie disposizioni dell'art. 8: limite quinquennale per il riporto della perdita, riporto illimtato per le perdite del primo tirennio, non riportabilità delle perdite di imprese in contabilità semplificata, e così via.

      Forse più delicato è il caso delle società di capitali, per le quali l'art. 83 del D.P.R. 917/86 sostanzialmente identifica il reddito imponibile con il reddito d'impresa, mentre il primo periodo del successivo art. 84 non pare fugare tutti i dubbi.
      Esso infatti si riferisce per due volte genericamente al "reddito", senza specificare se di impresa o complessivo, e solo alla fine usa il termine "reddito imponibile".
      Ci pare però che una interpretazione sistematica non possa portare a conclusioni diverse da quelle esposte sopra, e quindi che anche per le società di capitali si debba determinare il reddito d'impresa a norma dell'art. 183 e successivamente utilizzare eventuali perdite pregresse per determinare l'imponibile.
      Anche in considerazione del fatto che, a norma del già citato articolo 5, comma 4 del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, l'onere di provvedere al pagamento delle imposte dovute dalla società di capitali grava sul curatore, raccomandiamo comunque la massima prudenza e non possiamo che auspicare una presa di posizione, sul punto, da parte del'Agenzia delle Entrate.

      • Elena Loddo

        ORISTANO
        28/04/2016 19:46

        RE: RE: Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

        Buonasera,
        il software UnicOnline PF 2015 non gestisce la dichiarazione redditi inviata dal curatore per il periodo data di inizio del fallimento - data fine fallimento, però permette la compilazione di tali campi. Non ho trovato alcuna informazione in merito. Qualcuno sa perchè o come si può ovviare a questo? Grazie.
        cordiali saluti
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/05/2016 11:13

          RE: RE: RE: Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

          Ci spiace, ma abbiamo sempre utilizzato i programmi con cui gestiamo contabilità e dichiarazioni e non abbiamo mai avuto problemi.

          Se qualche collega ha utilizzato UnicOnLine e sa come risolvere il problema, chiediamo che intervenga; altrimenti non possiamo che consigliare di rivolgersi al servizio assistenza dell'Agenzia.
        • Simona Caruso

          Parma
          30/10/2019 15:50

          RE: RE: RE: Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

          Buonasera,
          anche il software REdditiOnline PF 2019 scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate presenta lo stesso problema, ovvero non gestisce la dichiarazione redditi presentata dal curatore fallimentare.
          Se qualcuno ha trovato una soluzione al problema potrebbe essere così gentile da condividerla?
          Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            19/11/2019 21:01

            RE: RE: RE: RE: Dichiarazione Redditi Finale di Fallimento + residuo da esecuzione concordato fallimentare

            Purtroppo non possiamo che ribadire quanto già scritto tre anni fa: non utilizziamo UnicOnLine e quindi non siamo in grado di dare aiuto.