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imu/tasi post fallimento su area edificabile

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    20/02/2020 17:08

    imu/tasi post fallimento su area edificabile

    Buon giorno in seguito ad aggiudicazione di una area edificabile si chiede su quale valore debba essere calcolata l'imposta per il periodo post-fallimento fino alla vendita tenuto conto che il valore dichiarato per l'ultima annualità ante fallimento era sensibilmente più alto rispetto alla successiva perizia e che il valore di aggiudicazione e' inferiore anche a quello di perizia.
    Poiché ho riscontrato comportamenti non omogenei gradirei gentilmente un vostro parere sull'argomento corredato possibilmente dai relativi riferimenti giurisprudenziali.
    Distinti saluti
    Carli Stefano
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/03/2020 18:49

      RE: imu/tasi post fallimento su area edificabile

      In primo luogo escluderemmo senza dubbio che possa essere utilizzato (o possa esserne preteso l'utilizzo da parte del Comune) l'ultimo valore dichiarato dall'impresa in bonis: si tratta di un valore da essa stimato e che non corrisponde certo al "valore venale in comune commercio", dato che sia il valore di perizia che il prezzo di aggiudicazione sono decisamente diversi.

      La fonte più comunemente citata sulla questione è l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4969 del 2/3/18, la quale si occupa di un problema diverso, ovvero la facoltà per il Comune di rettificare in aumento il valore dichiarato, che nel caso in esame era pari a quello minimo stabilito dal Comune nel suo regolamento, portandolo a un importo pari al prezzo di vendita risultante dal relativo atto.

      Al di là dell'esito della vicenda e delle relative motivazioni, la sentenza afferma fra l'altro "che è ... altrettanto indiscutibile che il perseguimento della finalità deflattiva del contenzioso non è ostacolato dal riferimento a valori di mercato agevolmente ed univocamente desumibili da "atti pubblici o privati" di cui il Comune di ... abbia il possesso o la concreta conoscenza, trattandosi di elementi sufficientemente specifici ed in grado di contraddire quelli di segno diverso ricavati in via presuntiva dai rilevati valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche".

      Riteniamo che se sono "sufficientemente specifici" e "in grado di contraddire quelli di segno diverso ricavati in via presuntiva" dal regolamento Comunale i valori "desumibili da atti pubblici e privati", peso ancora maggiore abbia il prezzo di aggiudicazione in esito a una procedura competitiva, per definizione il mezzo migliore per individuare quale sia l'effettivo valore di mercato.

      Certo il Comune potrebbe sostenere una tesi diversa, magari affermando che un'asta fallimentare non è un modo di "comune commercio" dei beni, oppure (se fra il fallimento e l'aggiudicazione è trascorso molto tempo) che il valore di mercato era pari quantomeno a quello di perizia, ed è poi diminuito a ridosso dell'ultima asta per il peggiorare delle condizioni di mercato, o altre motivazioni.

      Ma, personalmente, nel contenzioso preferiremmo difendere il contribuente piuttosto che l'ente locale...