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DEBITO TRIBUTARIO MATURATO IN CORSO DI PROCEDURA

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    29/06/2022 09:46

    DEBITO TRIBUTARIO MATURATO IN CORSO DI PROCEDURA

    Gent.mi
    Espongo il quesito:
    nella fase di passaggio da una procedura di CP ad un fallimento (in consecuzione) viene omesso il versamento di ritenute d'acconto che vengono successivamente richieste al fallimento maggiorate di sanzioni ed interessi.
    A vostro avviso è corretto considerare tali somme quali debito certo liquido ed esigibile e quindi prededucibili nel fallimento procedendo quindi al loro pagamento senza attendere il riparto finale? in tal modo sarebbe possibile versare la sanzione in misura ridotta. Viceversa nel caso di pagamento in sede di riparto finale le sanzioni dovrebbero essere oggetto di quantificazione esatta da parte della Agenzia oppure, essendo per il momento liquidate in modo parziale nell'avviso di liquidazione si potrebbero considerare solo le somme attualmente liquidate?
    Preciso che il fallimento è in fase di chiusura, le operazioni sono state concluse, mancano solo l'approvazione del rendiconto finale e la liquidazione del compenso del curatore.
    Grazie per la preziosa collaborazione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/08/2022 12:44

      RE: DEBITO TRIBUTARIO MATURATO IN CORSO DI PROCEDURA

      Si tratta certamente di un debito in prededuzione, perché "sorto in occasione o [anzi, e, n.d.r.] in funzione" della procedura concorsuale, come recita l'art. 111 l.fall.; e se non vi sono contestazione sulla loro debenza ci pare altrettanto certamente "non contestato per collocazione e ammontare", come richiede il successivo art. 111-bis per affermare non sia necessario passare per l'ammissione allo stato passivo.

      Per quanto riguarda il rispetto o meno del termine ordinario, come abbiamo scritto in svariati altri interventi su questo Forum, si deve verificare il rispetto della procedura stabilita per tali debiti dall'art. 111-bis, attuale III comma, l.fall., che recita: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti", pertanto:
      - se non è presumibile che l'attivo sarà sufficiente a pagare le prededuzioni, il pagamento dovrà essere effettuato in sede di riparto, e non saranno dovute sanzioni perché tale diverso termine è stabilito dalla legge
      - se invece è presumibile che l'attivo sarà sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, allora riteniamo che in casi come quello in questione il "possono" della legge possa essere letto come "debbono", e quindi il mancato rispetto del termine possa legittimare l'irrogazione di sanzioni.


      Scendendo alla risposta concreta:
      - se le disponibilità della procedura saranno presumibilmente sufficienti a pagare tutte le prededuzioni, il termine andava rispettato e le sanzioni sono a nostro avviso dovute
      - non essendo il debito in contestazione non è necessario passare attraverso ammissione al passivo e riparto
      - certamente ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso, per conseguire un risparmio sulle sanzioni.