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Emissione fattura a seguito di pagamento IVA da riparto

  • Stefania Di Mauro

    Pesaro (PU)
    20/01/2020 19:51

    Emissione fattura a seguito di pagamento IVA da riparto

    Un ingegnere aveva emesso pre-parcella a favore di una società di costruzioni prima che questa fallisse.
    Il curatore, a seguito di riparto, ha pagato solo l'IVA relativa a quella pre-parcella e chiede l'emissione del relativo documento, anticipando che sicuramente il compenso non sarà mai pagato.
    L'ingegnere come deve emettere la parcella?
    Ha riscosso circa € 3.400: deve emettere una parcella il cui netto a pagare sia pari a € 3.400 oppure, come vorrebbe il curatore, deve emettere parcella per 15.000 di compenso + cassa previdenza + iva di 3.400?
    In quest'ultimo caso, posto che l'IVA la deve versare allo Stato, l'ingegnere deve anche pagare la cassa di previdenza, pur non riscossa. Considerato il maggiore esborso mi chiede se può rinunciare al rimborso dell'IVA.

    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/02/2020 10:11

      RE: Emissione fattura a seguito di pagamento IVA da riparto

      Non abbiamo ben compreso per quale motivo in sede di riparto è stata pagata (e verrà pagata solo) l'IVA.
      Chiediamo di chiarire come tale credito è stato ammesso al passivo.
      • Stefania Di Mauro

        Pesaro (PU)
        15/04/2020 18:17

        RE: RE: Emissione fattura a seguito di pagamento IVA da riparto

        Il credito è stato ammesso al passivo nel modo seguente:
        - le competenze nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
        - € 3.400 circa nella categoria privilegiati immobiliari di grado 4, per tributi indiretti art. 2772 (iva di rivalsa), speciale su complesso immobiliare al 50% per la parte di compendio al patrimonio della procedura;
        - € 3.400 circa categoria chirografari per iva di rivalsa al 50% per la parte venduta
        - contributo cassa ingegneri categoria chirografari, perchè non previsto per legge.


        Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/04/2020 11:56

      RE: Emissione fattura a seguito di pagamento IVA da riparto

      La ben nota e mai sufficientemente vituperata Risoluzione 127/2008 ha dichiarato fra l'altro quanto segue:

      "Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto.

      In definitiva, va ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta
      ".

      Se questa è la chiara posizione dell'Agenzia, dalla quale deriva che il professionista che ha riscosso l'onorario e non l'IVA non può emettere nota di credito, non vediamo perché nel caso specularmente opposto (certo molto più raro) il professionista a cui si riferisce il quesito a fine procedura non possa emettere tale nota, anche se l'IVA l'ha riscossa.

      Paradossale? Certamente, ma non vediamo come tale comportamento possa essere censurato: se non è indebito arricchimento dell'Erario riscuotere un'IVA che non è stata pagata dal committente e che quindi grava sul prestatore del servizio, altrettanto non sarà indebito arricchimento del professionista, che riscuote dal fallimento un'IVA che per il momento versa, ma che a fine procedura recupererà.

      La Cassa di Previdenza invece rimane inevitabilmente a suo carico.