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SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONCORDATO LIQUIDATORIO E NOTE DI CREDITO DA FORNITORI

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    02/11/2022 15:01

    SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONCORDATO LIQUIDATORIO E NOTE DI CREDITO DA FORNITORI

    Buonasera, nell'ambito di un concordato preventivo liquidatorio omologato nell'anno 2014 e chiuso per riparto finale a Giugno 2022 ho i seguenti quesiti:

    1. nell'esecuzione del concordato i creditori chirografari sono stati pagati al 10%; vorrei conferma da Voi che le sopravvenienze attive derivanti dalla differenza tra il debito originario e l'importo pagato non sono imponibili fiscalmente così come previsto dall'art. 88 comma 4-ter del DPR 917/1986;

    2. le note di variazione ricevute da parte dei fornitori ai sensi dell'art. 26 DPR 633/72 devono essere annotate nei registri della società tornata in bonis, ma la relativa imposta non è comunque dovuta.

    In attesa di cortese risposta porgo cordiali saluti.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/11/2022 21:25

      RE: SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONCORDATO LIQUIDATORIO E NOTE DI CREDITO DA FORNITORI

      La risposta è positiva a entrambe le domande.
      • Enrico Siccardi

        IMPERIA
        16/02/2023 16:55

        RE: RE: SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONCORDATO LIQUIDATORIO E NOTE DI CREDITO DA FORNITORI

        Buongiorno, il quesito che vorrei sottoporre anche io è il seguente, anche alla luce della risposta all'interpello 201/2022 AdE sempre nell'ambito di un piano liquidatorio. Non ci sono dubbi in merito all'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dal piano omologato, sempre che vengano rilevate contabilmente nell'anno dell'omologa. Ci sono dubbi, tuttavia, sulla tassazione delle ulteriori sopravvenienze attive dovute ad un minor soddisfo dei creditori rispetto a quanto previsto nel piano.
        Per riprendere la domanda iniziale se il 10% pagato ai chirografi è quello previsto dal piano e le sopravvenienze sono state rilevante nell'anno dell'omologa, o comunque nell'anno 2016 di entrata in vigore della norma, allora tali sopravvenienze non sono imponibili. Diversamente non è chiaro se, faccio un esempio, il piano avesse previsto il 30% ed è stato pagato il 10% perché non si è riusciti a realizzare gli importi attivi previsti dal piano originario. L'ulteriore sopravvenienza attiva, rispetto al piano, del 20% è irrilevante fiscalmente?
        Qualcuno ha affrontato questo problema anche se risulta difficile capire il passaggio logico dell'AdE?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/02/2023 15:56

          RE: RE: RE: SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA CONCORDATO LIQUIDATORIO E NOTE DI CREDITO DA FORNITORI

          La risposta citata nel quesito si riferisce a una fattispecie assai particolare, della quale non conosciamo i termini esatti (si menziona una transazione con parte dei creditori nella quale si riduce non l'importo del debito ma la percentuale da corrispondere) e nella quale addirittura si ipotizza un concordato liquidatorio con un residuo attivo. Non ci pare quindi facilmente applicabile a situazioni diverse.

          Ciò premesso, non vediamo perché la quota di sopravvenienza dovuta a una minore percentuale corrisposta ai creditori rispetto a quella prevista nel piano (ipotesi tutt'altro che infrequente) non debba godere del trattamento previsto dall'art. 88, comma 8-ter del T.U.I.R.

          Ci pare anzi che dopo la regola stabilita prima dall'OIC 6 e poi dall'OIC 19, che indicano nell'anno di omologa del concordato l'esercizio nel quale va rilevata (diremmo provvisoriamente) la sopravvenienza derivante dalla riduzione dei debiti alla percentuale concordataria, sia inevitabile una successiva rilevazione per dar conto della diversa percentuale (quella sì, definitiva) risultante al termine dell'adempimento.

          E non vediamo perché solo la prima di esse debba essere irrilevante fiscalmente.

          Se si aderisse alla tesi opposta, sui creditori finirebbe per gravare il carico fiscale sul minor realizzo rispetto a quanto previsto dal piano: seguendo l'esempio numerico esposto nel quesito, era previsto il 30%, ai creditori spetterebbe solo il 10%, ma tale importo viene ridotto al 5% perché su quel 20% di differenza il debitore deve pagare le imposte ...!