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Imu , revocatoria fallimentare ed esecuzione immobiliare

  • Roberta Vasta

    Locri (RC)
    22/01/2026 10:18

    Imu , revocatoria fallimentare ed esecuzione immobiliare

    buongiorno,
    In seguito all'esperimento vittorioso dell'azione revocatoria,
    sono state dichiarate inefficaci due compravendite( la prima dalla società fallita alla società Alfa, e la seconda dalla società Alfa alla società Beta.)
    I beni erano stati concessi in ipoteca dalla società fallita a garanzia di un mutuo fondiario stipulato dalla società Gamma con una Banca, ipoteca iscritta prima della sentenza di fallimento e dell'azione revocatoria
    La Banca pignora i suddetti beni - con pignoramento trascritto in data posteriore alla sentenza di fallimento e all'azione revocatoria,
    Dovendo spiegare intervento nella procedura esecutiva, vorrei sapere se nel quantificare la somma delle spese prededudicibili, o posso indicarle genericamnente e se
    devo includere l'imu dell'immobile, grazie mille
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      23/01/2026 18:39

      RE: Imu , revocatoria fallimentare ed esecuzione immobiliare

      Se abbiamo ben compreso il quesito, il problema dell'inserimento dell'IMU fra le spese in prededuzione per le quali il Curatore deve intervenire nella procedura esecutiva in realtà non si pone, perché l'IMU sugli immobili in questione non è dovuta dalla procedura fallimentare, bensì dagli acquirenti degli immobili.

      Ciò è stabilito con precisione da due sentenze di merito (Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/5/2010 n.103 e Tribunale Cassino 15/07/2003) sulla base del principio generale stabilito da svariate, concordi, sentenze dalla Suprema Corte (fra altre, Cass. n. 17590/2005; 185732/2004, 8419/2000, 8962/1997), l'ultima delle quali è esplicitamente citata nel provvedimento del Tribunale di Cassino: "In effetti, l'accoglimento dell'azione revocatoria determina soltanto l'inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell'atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l'acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell'atto, l'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l'ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo".