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Contabilità fallimento e dichiarazione dei redditi finale

  • Marco Lombi

    Forlì (FC)
    25/11/2019 09:44

    Contabilità fallimento e dichiarazione dei redditi finale

    Buongiorno,
    in un fallimento di cui sono curatore non sono state tenute le scritture contabili nei due anni anteriori al fallimento.
    Al fine di predisporre dichiarazione Iva art. 74 bis ho provveduto a registrare tutte le fatture attive e passive rinvenute (e mai registrate dal fallito).
    Appurato che il contenuto del libro giornale richiesto dalla legge fallimentare non è come quello richiesto dal codice civile al rappresentante legale della società, anche perchè il curatore, come noto, non è rappresentante legale della società. Ne deriva che il curatore dovrà registrare solamente le operazione da lui poste in essere nel corso della procedura. Detto ciò, mi aspetto che nel giornale del fallimento non vengano registrati, ed esempio, i seguenti elementi:
    - storno/integrazione di elementi attivi e passivi esistenti alla data del fallimento (es. stralcio di beni con relativi fondi amm.to, debito esistente per 100 poi accertato all'udienza di stato passivo per 150);
    - rilevazione di debiti di cui il curatore viene a conoscenza solamente in seguito a domanda di ammissione al passivo del creditore.
    Se ciò è vero, il patrimonio netto finale da confrontare con quello iniziale al fine di determinare il reddito della procedura, non risultando le operazioni suddette registrate nel giornale del fallimento, può essere determinato da quanto risulta dalle relazioni del curatore ( ad esempio dalla menzione del passivo accertato e non pagato nel fallimento indicato nel conto della gestione e/o rendiconto finale), oppure dovrà essere redatta un'apposita situazione economico patrimoniale di chiusura secondo una contabilità parallela a quanto rilevato nel giornale del fallimento?
    Spero di essere stato chiaro.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      05/12/2019 09:37

      RE: Contabilità fallimento e dichiarazione dei redditi finale

      Le considerazioni e i complessi calcoli ipotizzati nel quesito ci paiono chiaramente superati dal disposto dell'art. 183, II comma, T.U.I.R., che recita: "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale ... e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento ...".

      Non è quindi necessario alcun calcolo per determinare il patrimonio netto finale: deve semplicemente essere considerato il (eventuale) residuo attivo.