Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Concordato fallimentare - crediti IVA anteriori

  • Massimiliano Rossi

    Bolzano (BZ)
    19/09/2025 09:49

    Concordato fallimentare - crediti IVA anteriori

    Sono curatore di un fallimento che ormai si trova in fase di chiusura.
    L'attivo è costituito da:
    - liquidità 100€
    - credito IVA della procedura (da fatture di legali nominati dalla procedura e compenso curatore) 10€
    - credito IVA "ante" procedura 200€ derivante
    * per 160€ dalla dichiarazione IVA relativa al periodo precedente la dichiarazione di fallimento
    * per 40€ da una nota di credito emessa in corso di procedura dalla società fallita ad un debitore in concordato a seguito dell'avvenuta
    esecuzione del concordato stesso; la NA storna fatture emesse dalla società in bonis
    La società ha debiti ammessi al passivo verso l'Erario per 500€
    Un soggetto terzo propone ora un concordato fallimentare nel
    quale "valuta"
    - 100% la liquidità
    - 100% ii credito IVA "post"
    - 0% il credito IVA ante
    ed apporta 5€ di nuova finanza, impegnandosi a pagare il 100%
    ai creditori privilegiati fino al 8° grado, il 10% quelli di grado 9 e 0,1% ai
    chirografari ed i privilegiati degradati per incapienza dell'attivo.
    La proposta prevede il altresì
    - patto di limitazione della ex art. 124, comma 4 L.F., ultimo periodo
    - il trasferimento degli attivi all'Assuntore (salva la liquidità), di tutti gli attivi residui della Procedura e della società fallita compresi quelli relativi a pretese e sopravvenienze successive all'omologazione della Proposta; in particolare  verranno, invece, trasferiti all'Assuntore i crediti di qualsiasi natura (ivi compresi quelli tributari) vantati dal Fallimento o dalla società fallita verso terzi, qualsiasi azione intrapresa o anche solo autorizzata dal Giudice Delegato, nonché ogni altra pretesa, diritto e/o eccezione (anche relativamente a estinzione di obbligazioni per qualsiasi legittima causa) e/o altra ragione creditoria a qualsivoglia titolo vantati/vantabili dalla stessa Procedura o dalla società fallita verso terzi, creditori compresi, nonché le eventuali liquidità residue all'esito della completa esecuzione della Proposta.
    Si chiede:
    - se sia corretto considerare "ante" procedura l credito iva derivante dalla nota di credito emessa in corso di procedura dalla società fallita ad un debitore in concordato a seguito dell'avvenuta esecuzione del concordato
    stesso in quanto la NA storna fatture emesse dalla società in bonis e quindi le ragioni del credito derivano da fatti anteriori all'apertura della procedura
    - se, atteso che la procedura ritiene di non poter richiedere a rimborso i crediti IVA "ante" in ragione della opponibilità in compensazione ex articolo 56 LF da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior credito da questa vantato, possano essere individuate, in ragione della struttura della proposta concordataria, utilità in capo al proponente derivanti
    dal trasferimento dei crediti erariali "ante" che richiedano un loro apprezzamento in sede di valutazione della proposta di concordato
    - se si ravvisino profili di illegittimità nella struttura della proposta. così come descritta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/09/2025 11:19

      RE: Concordato fallimentare - crediti IVA anteriori

      Per quanto riguarda la prima domanda, riteniamo fuor di dubbio che anche il credito IVA generato dalla nota di credito sia da considerare "credito ante", dato che la prestazione dalla quale originano le fatture emesse e la nota di credito che (in tutto o in parte) le storna è senza dubbio ante fallimento.
      Per quanto riguarda la seconda, abbiamo notizia di società finanziarie che propongono l'acquisto da procedure anche crediti fiscali nella situazione descritta nel quesito (ovvero più che compensati da debiti verso l'Erario), motivandolo con l'astratta possibilità di poter comunque chiedere il rimborso del credito, opporsi alla compensazione in sede giudiziale e riuscire in qualche modo a realizzare almeno una parte di esso.
      L'iter così sommariamente descritto ci ha lasciato estremamente perplessi tanto che è stato proposto di non accettare tale offerta e sono stati concordi gli organi della procedura.
      Ciò doverosamente premesso per completezza, riteniamo che se il debito verso l'Erario è confermato e quindi certo, la compensazione ex art. 56 l.fall. sia pienamente operante, il credito IVA sia di fatto inesistente, e sia corretto attribuirgli un valore zero.
      Infine, da un sommario esame della sintesi della proposta come descritta nel quesito non ci pare emergano profili di illegittimità, ma l'analisi deve essere effettuata alla luce di un quadro completo della situazione, e comunque esula dal campo di questo Forum.