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Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA
SOCIO FALLITO IN PROPRIO TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE
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Ilaria Bellini
Forlì (FC)22/10/2021 08:10SOCIO FALLITO IN PROPRIO TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE
Buongiorno,
a luglio 2021 sono stata nominata Curatore del fallimento di una sas e del relativo socio accomandatario. Durante questi tre mesi il fallito non si è mai messo in contatto con me e non ha mai fornito riscontro alle mie mail/raccomandate.
Ieri scopro che lo fallito è titolare di una ditta individuale in provincia di Sondrio, dal cassetto fiscale risulta già depositato il Modello Redditi e IRAP 2021 anno imposta 2020 e la Liquidazione Periodica IVA del secondo trimestre 2021; quest'ultimo adempimento mi fa pensare ad un proseguimento dell'attività nel corso del 2021 seppure consapevole del proprio fallimento. Tale Ditta svolge un'attività di commercio di animali pertanto presumo emetta corrispettivi soprattutto.
In conclusione, le mie domanda sono:
1. se in questi tre mesi il fallito ha effettivamente continuato a svolgere l'attività (commercio animali domestici) emettendo corrispettivi / fatture come mi devo comportare io Curatore dal punto di vista fiscale? Chi paga quell'IVA e quelle tasse maturate post fallimento? L'art 44 L.F. mi fa pensare che tutte le operazioni poste in essere in questo periodo siano inefficaci, ma materialmente come devo procedere? Ormai siamo ad ottobre per cui l'IVA del terzo trimestre da dichiarare nella Liquidazione Periodica è maturata.
2. per quanto riguarda tutte le fatture ricevute in questi tre mesi come devo procedere? Ritengo non sia corretto registrarle nella contabilità del fallimento.
3. dal punto di vista dei dichiarativi di competenza del Curatore (IVA art 74 bis, Redditi 1/1 - data fallimento e dichiarazione IVA con il doppio periodo, Liquidazione periodica 3 trimestre 2021) come devo comportarmi ovviamente sempre alla luce di un'attività svolta dal fallito senza autorizzazione in queste tre mesi?
Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
D.ssa Ilaria Bellini-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/10/2021 19:51RE: SOCIO FALLITO IN PROPRIO TITOLARE DI UNA DITTA INDIVIDUALE
Rispondiamo seguendo l'ordine e la numerazione delle domande.
1) Poichè a norma norma dell'art. 44 l.fall. "Tutti gli atti compiuti dal fallito ... dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori", il Curatore non è tenuto né al versamento dell'IVA né al pagamento delle imposte che dovessero astrattamente sorgere in relazione al comportamento del fallito.
Materialmente il Curatore non è quindi tenuto a effettuare alcun adempimento né fiscale né di altra fonte, relativamente a tali operazioni.
2) Essendo inefficaci gli atti compiuti dal fallito (e quindi anche le operazioni a seguito delle quali sono state emesse dai fornitori le fatture post fallimento) riteniamo che il Curatore non debba né possa registrare le fatture di acquisto.
Riteniamo che si configuri la fattispecie di operazione venuta meno per "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili", come recita l'art. 26, II comma, del D.P.R. 633/72, e quindi i soggetti che le hanno emesse siano legittimati a emettere note di credito a storno, onde evitare di dover versare la relativa imposta (che mai riscuoteranno).
3) Nei dichiarativi le operazioni in questione dovranno essere semplicemente ignorate.
Ciò è quanto deriva a nostro avviso dal testo del citato art. 44 l.fall., ma le implicazioni dell'accaduto travalicano le sede tributaria per involgere sia il campo civilistico/concorsuale che quello penale.
Data l'ampiezza e la complessità delle conseguenze, ci limitiamo a segnalare, fra le tante, quelle a nostro avviso di maggiore rilievo:
- il comportamento del socio fallito deve essere illustrato nella relazione ex art. 33 l.fall., anche ai fini delle eventuali conseguenze in sede penale, e per un corretto e completo inquadramento della questione riteniamo opportuno verificare in Cancelleria se e come sia avvenuta la notifica allo stesso della sentenza dichiarativa di fallimento
- estremamente delicato è poi il rapporto con le controparti delle operazioni poste in essere dal fallito, le quali a nostro avviso ben possono sostenere la loro buona fede, nel caso (che ci risulta essere comune) di non trascrizione della sentenza di fallimento sulla ditta impresa individuale del socio in CCIAA (e ancor più nel caso che il socio non sia un imprenditore ma un soggetto non fallibile, p.es. un libero professionista).
A ciò si aggiungano le considerazioni sul comportamento del socio fallito e conseguentemente del Curatore: stante quanto esposto a tal proposito nel quesito, la procedura corretta da seguire in questi casi, a nostro avviso, è chiedere l'intervento della forza pubblica non per chiederne l'accompagnamento, come prevedeva l'art. 49, II comma, l.fall. nella formulazione antecedente la riforma, ma per fargli notificare l'invito a presentarsi, facendogli presente che non ottemperando a tale invito si riterrà configurata l'ipotesi di reato prevista dal combinato disposto degli art. 220 e 49 l.fall.
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