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Emissione note di variazione iva per fallimento (ante 2021) chiuso con liti pendenti
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Michele Ballasini
Mantova14/06/2022 10:26Emissione note di variazione iva per fallimento (ante 2021) chiuso con liti pendenti
Il curatore di un fallimento ante 2021, ha comunicato a mezzo pec ai creditori che per la procedura in oggetto il Giudice ha disposto la chiusura con liti e che non si puo' emettere nota credito dell'iva in quanto le liti sono condizione impeditiva.
Si chiede di chiarire questo punto in quanto, ad avviso di chi scrive, tale interpretazione restrittiva è decaduta dal 25/5/2021 dopo la modifica introdotta dal sostegni bis, che consente l'emissione della nota credito ad apertura della procedura (valido solo per i fallimenti successivi a tale data).
A seguito di questa innovazione normativa è intervenuta, infatti, la circolare 20/e 2021 che, in via interpretativa, ha precisato che le note credito possono essere emesse all'apertura procedura, salva la possibilità di successive rettifiche qualora si riscuotesse più del residuo previsto.
Non si vede perché non si possa, per analogia, applicare questa modalità anche alle note credito per fallimenti chiusi dopo tale interpretazione, posto che, pur in presenza di liti pendenti, il creditore puo' ben emettere nota credito appena scade il termine per l'opposizione al riparto finale/chiusura, salvo poi rettificarla nella (improbabile) ipotesi in cui riscuota ulteriori somme successivamente alla chiusura della procedura.
Diversamente, si ritiene eccessivamente penalizzante per tutte le procedure anteriori al 25/5/21, già discriminate rispetto alle successive, l'impossibilità di rettificare l'iva che, si rammenta, è un'imposta sul consumo: di fatto, l'impossibilità alla rettifica costituirebbe un indebito arricchimento dell'erario.
In subordine, in caso di risposta negativa, si chiede quando e in che modalità il creditore potrà recuperare il credito I.v.a., tenuto conto che, contestualmente alla chiusura del fallimento, è presumibile venga anche chiusa la partita iva dello stesso.
Dott. Nicola Torri
Dott. Michele Ballasini-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como28/06/2022 20:48RE: Emissione note di variazione iva per fallimento (ante 2021) chiuso con liti pendenti
La comunicazione del Curatore da cui muove il quesito pare far proprio quanto affermato dalla D.R.E. Lombardia in data 9/5/2017, in risposta all'interpello 954-789/2017.
In tale documento l'Agenzia è partita dall'assunto che finché vi sono giudizi in corso la perdita del creditore non ha la definitività indispensabile per legittimare l'emissione della nota di credito. Essa recita infatti: "Applicando tali principi alla nuova fattispecie disciplinata dall'articolo 118 L.F., se ne trae che le note di variazione ex articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori)".
Tale risposta si inquadrava, all'epoca, nella tesi "rigorosa" (a suo vantaggio) che l'Agenzia ha difeso strenuamente fino alla ben nota sentenza della Corte di Giustizia UE, 23 novembre 2017, Di Maura, C- 246/16, che ha statuito il seguente principio di diritto: "uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni", sentenza che ha portato all'altrettanto nota modifica all'art. 26 del D.P.R. 633/72 citato nel quesito, che ha stabilito che, per le procedure aperte a partire dal 25/5/2021, la nota di credito può essere emessa al momento dell'apertura della procedura.
Parallelamente a tale filone giurisprudenziale e legislativo, sempre per rispettare i principi comunitari e il principio del contrasto alla eccessiva durata dei procedimenti civili ("Legge Pinto") è stata introdotta la possibilità di chiudere la procedura "con giudizi in corso".
Passando al caso esposto nel quesito, a questo punto siamo in presenza di due possibili interpretazioni.
La prima è e rimane quella della risposta a interpello citata sopra:
- per le procedure aperte fino al 25/5/2021 vale ancora la vecchia regola della possibilità di emettere la nota di credito solo alla definitività del riparto finale
- se vi sono giudizi in corso il riparto finale non è definitivo e quindi la nota di credito si potrà emettere solo alla chiusura dei giudizi pendenti
La seconda muove invece dalle seguenti considerazioni:
- la chiusura anticipata è stata istituita proprio per evitare che le conseguenze di un fallimento aperto per tempi lunghissimi possa danneggiare i creditori (e sicuramente il rinvio sine die dell'emissione delle note di credito è il principale di tali danni), e sostenere che bisogna comunque attendere il possibile riparto supplementare significa vanificarne il contenuto
- se si vuole essere rigorosi fino in fondo, il fallimento può sempre essere riaperto, e i creditori possono quindi ricevere un riparto ulteriore, quindi la certezza assoluta dell'irrecuperabilità non c'è mai
- la nuova disciplina prevede anche il "correttivo" per il caso in cui, dopo l'emissione della nota di credito, vi sia un riparto: in tale sede si dovrà emettere una nota di debito così che l'Erario non rischi mai di perdere quanto gli spetta
- e non è certo meno frequente e probabile un riparto nel fallimento, di un riparto supplementare nel fallimento chiuso anticipatamente.
A quale delle due tesi aderire?
Dal punto di vista del creditore, così inquadrata la questione non si può che rimettere a ciascuno ogni valutazione.
Dal punto di vista del Curatore, la seconda tesi non ci pare così infondata da giustificare un respingimento della nota di credito.
Personalmente, per i motivi illustrati sopra, riteniamo la seconda più aderente la complessivo sistema normativo e giurisprudenziale, ma non possiamo escludere che in sede di eventuale verifica possano essere sollevate contestazioni.
Per quanto infine riguarda l'ultima domanda, in primo luogo ricordiamo che si tratta comunque di "IVA ante", con tutte le conseguenze che ben conosciamo; in secondo luogo l'unica soluzione che vediamo è non chiudere la posizione IVA nonostante la chiusura del fallimento: nessuna disposizione ci pare lo imponga esplicitamente.
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