Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

  • Barbara Magnoni

    CREMA (CR)
    04/04/2014 16:43

    Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

    L'IMU da versare da parte del fallimento, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento del bene in caso di vendita immobiliare a mezzo asta, è soggetta al calcolo del ravvedimento operoso? Se si, a decorrere da quale data?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/05/2014 23:51

      RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

      Anche in corso di procedura, se non espressamente derogate, si applicano le regole ordinarie, fra le quali il ravvedimento operoso.

      Naturalmente se il ritardo è imputabile al Curatore, sanzione e interessi saranno a carico suo e non della procedura.

      La decorrenza per i conteggi è la data entro la quale il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
      • Franca Maieron

        Udine
        20/06/2014 19:04

        RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

        Non trovo deroghe agli obblighi di dichiarazione IMU e di pagamento dell'imposta nell'ipotesi che il realizzo dalla vendita effettuata dalle Esecuzioni Immobiliari sia stato totalmente assegnato e pagato al creditore fondiario che ha dato corso alla procedura esecutiva prima della dichiarazione di fallimento e la cui somma ricavata non ha costituito eccedenze da assegnare al fallimento.
        Il fallimento pertanto non ha ricavato nulla dalla suddetta vendita (anzi, il fondiario insinuato al fallimento non partecipa neppure alle spese di gestione della procedura fallimentare) chiedo:
        1- Se la norma prevede che l'imposta sia prelevata sul prezzo ricavato dalla vendita e il prezzo della vendita non è stato acquisito dal fallimento, perché la vendita è avvenuta in sede diversa, permane l'obbligo di pagamento a carico del curatore?
        2- Se si come fa il fallimento, peraltro privo di fondi, a far fronte al pagamento dell'IMU? È applicabile qualche forma di rivalsa verso il creditore fondiario?
        3- L'obbligo di dichiarazione IMU ricade comunque a carico della curatela?
        4- Se si come definire il decorrere dei termini non essendo nota al curatore la data del pagamento effettuata dall'aggiudicatario al creditore fondiario?
        Ringrazio


        • Luigi Ugo Maida

          Foggia
          21/06/2014 18:27

          RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

          In caso di vendita di immobile nelle procedure esecutive iniziate e continuate dal creditore fondiario, il professionista delegato prima di ripartire le somme chiede al curatore del fallimento la specifica delle somme spettanti in prededuzione al fallimento, tra cui l IMU e il compenso del curatore, ovviamente quest ultimo da calcolare sul valore dell immobile venduto.
          Il curatore, quindi, dovrebbe avere già percepito le somme, sempre che ovviamente sia intervenuto nella procedura esecutiva.
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            04/07/2014 19:06

            RE: RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

            Buonasera,
            non vedo altri interventi ma mi sembra di poter concludere che, in presenza di un immobile di una società fallita soggetto ad una autonoma procedura esecutiva azionata da un istituto di credito per finanziamento fondiario, il curatore debba farsi dare la provvista dal giudice dell' esecuzione per dare luogo al pagamento dell' Imu entro tre mesi dal decreto di trasferimento.
            A. Bartoli
            • Paolo Rovatti

              Reggio Emilia (RE)
              05/07/2014 12:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

              La norma fa riferimento a tre mesi dall'incasso del prezzo; se la somma rimane depositata sul libretto della procedura e cioè nella disponibilità del GE come può il curatore pagare imposte gravanti su un bene di cui non ha ancora realizzato il prezzo?
              Se l'immobile fosse l'unico cespite attivo è evidente che la curatela non avrebbe disponibilità per pagare alcunchè. Personalmente credo che il realizzo del prezzo si verifichi al momento dell'assegnazione delle somme ricavate dall'esecuzione al fondiario per la parte spettante e al fallimento per la parte residua e per le spese direttamente attribuibili ai beni ceduti (fra cui l'IMU).
              Cordialmente
              P. Rovatti
              • Alessandro Bartoli

                Citta' di Castello (PG)
                06/07/2014 09:47

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

                Buongiorno,
                mi ricollego all'intervento precedente e faccio le seguenti osservazioni.
                La norma fa riferimento, se non sbaglio, al momento in cui viene emesso il decreto di trasferimento. In un caso analogo, in una procedura priva di attivo, mi sono attivato, in accordo con il professionista incaricato della vendita, a produrre una istanza al Giudice dell' Esecuzione perchè, anche in assenza di riparto, autorizzi il professionista delegato a pagare con i fondi della esecuzione, l' Imu di competenza (su conteggi effettuati dal Curatore). Chiedo, cortesemente, se qualche altro collega ha qualcosa da aggiungere. Rinnovo l' utilità del forum che consente un dibattito così allargato su tematiche di uso corrente.
                Cordialmente.
                A. Bartoli.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  06/07/2014 10:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

                  La questione è oggetto di altri interventi su questo Forum, perchè effettivamente complessa.

                  In primo luogo affrontiamo la questione di quanto percepirà la procedura dall'esecuzione portata avanti dal Fondiario, e soprattutto della relativa tempistica (che è il vero problema):
                  - il Curatore intervenuto nell'esecuzione chiederà l'assegnazione dell'intera somma dopo le prededuzioni dell'esecuzione (escluso quindi il compenso del Curatore e le spese in prededuzione del fallimento, che non sono spese dell'esecuzione)
                  - il Fondiario si opporrà (vittoriosamente) a tale richiesta a norma dell'art. 41 T.U.B. e otterrà l'assegnazione dell'intera somma riscosa, al netto delle sole spese dell'esecuzione
                  - il Curatore considererà il ricavato della vendita dell'immobile come realizzo dell'attivo e le spese dell'esecuzione come spese in prededuzione nel fallimento, e in sede di riparto finale determinerà l'importo spettante al Fondiario
                  - poiché tale importo sarà inferiore a quello che il Fondiario avrà ricevuto dall'esecuzione (perché sarà stata considerata anche la quota di compenso al Curatore e delle altre spese in prededuzione del fallimento gravanti sul ricavato dell'immobile), al momento del riparto il Curatore richiederà al Fondiario la restituzione di tale differenza
                  - la quota di compenso del Curatore, la quota delle altre spese di procedura gravanti sul ricavato dell'immobile, nonchè le spese specifiche gravanti su di esso (in primo luogo proprio l'IMU) verranno quindi corrisposte alla procedura dal Fondiario al termine del lungo processo qui sopra descritto.



                  Per quanto riguarda le modalità e la tempistica di pagamento dell'IMU sugli immobili facenti parte dell'attivo fallimentare, il Curatore farà presenti gli importi dovuti in sede di riparto dell'esecuzione così che possa sperare (non sempre ciò avviene) che il Giudice dell'Esecuzione autorizzi il professionista delegato a trattenere tali somme, dall'importo che deve corrispondere al Fondiario, e corrisponderle al Curatore.

                  Anche nel caso, che come detto talvolta si verifica, che il Giudice assegni l'intera somma al Fondiario e non destini al Curatore quanto dovuto per IMU, non è prevista una deroga a quanto previsto dall'art. 10, VI comma, del D. L.vo 30/12/92 n. 504, e il Curatore è quindi tenuto (se ha la disponibilità economica per farlo) a rispettare il termine di tre mesi dal decreto di trasferimento.

                  Ovviamente, se non ne ha le disponibilità, nulla gli potrà essere imputato a titolo personale per il ritardo ovvero l'omissione (teoricamente possibile, trattandosi di debito in prededuzione da pagare seguendo fra l'altro il disposto dell'ultimo comma dell'art. 111-bis l.fall.).

                • Andrea Cundari

                  Santo Stefano di Rogliano (CS)
                  01/07/2016 16:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

                  Nel caso in cui il ricavato per l'immobile venduto sia esiguo e vi sia sullo stesso ipoteca e entro i 90 giorni il curatore deve provvedere al pagamento dell'IMU (ventennale) , il riparto sarà effettuato in prededuzione per queste due voci tralasciando il compenso del Curatore?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  01/07/2016 22:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

                  Assolutamente no: il ricavato dall'immobile ipotecato deve essere destinato in primo luogo al pagamento dei costi prededucibili specifici (fra i quali l'IMU) e alla quota dei costi prededucibili generali (fra i quali il compenso al Curatore) di competenza dello stesso, e solo il residuo potrà essere destinato al creditore ipotecario.

                  Qualora il ricavato non sia sufficiente al pagamento di tutti i costi prededucibli, gli stessi dovranno essere ordinati per grado di privilegio e soddisfatti in tale ordine, e il compenso al Curatore, quale spesa di giustizia, gode di un privilegio nettamente superiore all'IMU.
    • Massimiliano Tessenda

      Perugia
      30/08/2022 18:52

      RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

      Buonasera, avrei necessità di un vostro parere su questa fattispecie similare alla problematica in esame.
      In qualità di Curatore del fallimento non ho inserito nella precisazione di credito fatta al professionista delegato dell'esecuzione l'importo dell'IMU maturata sull'immobile dalla sentenza di fallimento alla data del decreto di trasferimento.
      Il Professionista Delegato ha predisposto il Piano di Riparto e sono pendenti i termini per le osservazioni.
      Come posso fare per ottenere le somme relative all'IMU. Se nelle osservazioni integro la precisazione con l'importo dell'IMU, il Professionista Delegato è obbligato a tenerne conto o no?
      Se non ne dovesse tener conto, come curatela, ho possibilità di recuperare le somme dal creditore fondiario successivamente al riparto del P.D.?
      Grazie
      Massimiliano Tessenda

      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        20/09/2022 10:06

        RE: RE: Fallimento, immobile venduto in Procedura Esecutiva Immobiliare, versamento IMU

        Per quanto riguarda la possibilità di "recuperare" l'importo in questione in sede di riparto finale del fallimento, nel quale verrà determinato il conguaglio a favore o contro il creditore fondiario, non vi sono dubbi.

        Più delicata è la questione della possibilità di modificare il piano di riparto dell'esecuzione, perché certamente la cosa potrà essere fatta presente nelle osservazioni, ma gli scopi di esse sono essenzialmente due:
        - sostenere le proprie tesi nel caso non siano state integralmente accolte
        - opporsi all'ammissione di altri.
        Abbiamo forti dubbi che in tale sede si possa modificare una richiesta fatta nei termini, e accolta.

        Sotto il profilo squisitamente pratico, ovviamente, sicuramente "tentar non nuoce" ...