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Emissione fattura da esecuzione immobiliare su immobili di srl fallita

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    09/11/2020 19:15

    Emissione fattura da esecuzione immobiliare su immobili di srl fallita

    Buonasera, sono curatore di un fallimento.
    Ante fallimento una banca ha intrapreso e proseguito una esecuzione immobiliare su alcuni immobili del fallimento:
    - un capannone quale bene strumentale non costruito dalla fallita e
    - diversi terreni circostanti non edificabili, autonomamente accatastati, ma rientranti in un piano SUA che, eseguendolo, consentirebbe un ampliamento del capannone.
    Gli immobili sono stati venduti in lotto unico.
    La mia domanda è:
    Chi deve fare la fattura per conto del Fallimento (srl esecutata)?
    Come trattare l'immobile ed i terreni ai fini iva?
    Se non sbaglio:
    - l'immobile dovrebbe essere esente iva ex art. 10 dpr 633 c.1 n. 8ter,
    - i terreni, seppur non edificabili autonomamente, ma godendo della potenzialità edificatoria del piano SUA, rientrerebbero nell'iva al 22% (posto che ai fini IVA, art.2, comma 3, lettera c) DPR n. 633, non sono considerate cessioni di beni (e quindi fuori campo IVA) le sole cessioni che hanno per oggetto "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria".
    E' corretto?
    Grazie. Domenico Mauro Alloro -Imperia

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/11/2020 00:55

      RE: Emissione fattura da esecuzione immobiliare su immobili di srl fallita

      Per quanto riguarda il trattamento tributario:

      - a norma dell'art. 10, I comma, n. 8-ter del D.P.R. 633/72, citato nel quesito, la cessione dell'immobile è esente IVA salvo che nell'atto di trasferimento venga esercitata l'opzione per l'assoggettamento a IVA (22%)

      - per quanto riguarda i terreni, concordiamo con quanto ipotizzato nel quesito: IVA 22% perché, rientrando in un piano S.U.A., non possono essere considerati "non suscettibili di utilizzazione edificatoria".


      Per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione, la questione è stata oggetto di quattro comunicazioni ufficiali (Circolare 6/1974, Risoluzione 158/2005, Risoluzione 62/2006 e Risoluzione 84/2006) e tutte pongono l'obbligo di fatturazione a carico dell'incaricato delle vendite giudiziarie (ovvero del custode giudiziale).

      Per quanto riguarda il versamento dell'IVA gli ultimi due dei documenti sopra citati propongono una procedura che ci pare coerente con il sistema e tutelante sia per il delegato che per l'esecutato, e quindi condivisibile.
      Essi stabiliscono che il delegato, oltre a emettere la fattura e riscuotere il prezzo, versi anche l'IVA e:

      - se l'esecutato è reperibile (come nel caso in esame), la fattura potrà essere emessa seguendo la numerazione ordinaria e l'IVA verrà versata con il normale codice tributo; di tale emissione e versamento il delegato darà notizia all'esecutato (il Curatore, nel caso in esame), così che possa tenerne conto nella propria contabilità IVA

      - se l'esecutato non è reperibile, la fattura non potrà che essere emessa aprendo una numerazione nuova (p.es. n. 1/E) e l'IVA verrà versata utilizzando lo specifico codice tributo 6501.

      Infine, date tali premesse, è onere del Curatore comunicare al delegato l'eventuale opzione per l'assoggettamento a IVA della cessione del fabbricato.

      L'unico obbligo immediato a carico del Curatore è quindi quello di sincerarsi che il delegato abbia adempiuto a quanto a suo carico e tenerne conto nella contabilità IVA della procedura e nella dichiarazione annuale.

      Per tale motivo suggeriamo di inviare formalmente (via PEC è senza dubbio il sistema più semplice ed economico, sia in termini di spesa che di tempo) al delegato, unitamente all'eventuale indicazione di esercitare l'opzione per l'assoggettamento a IVA, una specifica richiesta di trasmettergli la relativa documentazione (fattura emessa e prova dell'avvenuto versamento del tributo).