Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Atti transattivi - applicazione dell'Iva

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    10/05/2024 17:29

    Atti transattivi - applicazione dell'Iva

    Buongiorno
    in qualità di curatore di una L.G. sono stato autorizzato a sottoscrivere due transazioni.
    La prima prevede che la società Alfa paghi alla L.G. un importo per l'utilizzo di beni aziendali (anteriormente alla data di apertura della L.G.). Il tutto viene celebrato in un atto transattivo in cui la L.G. accetta tale importo come indennizzo, rinunciando all'azione legale. Anche alla luce della recente risposta n. 145 del 3 marzo dell'AE, riterrei pacifica l'applicazione dell'Iva. Siete d'accordo?
    La seconda transazione è, invece, proposta dal precedente amministratore a cui il curatore ha contestato una serie di irregolarità. In questo caso, si applica l'iva?
    Ringrazio anticipatamente
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/05/2024 12:50

      RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

      La questione si ripropone periodicamente, pertanto a beneficio di tutti i lettori di questo Forum riportiamo per comodità gli stralci della Risposta 145/2021 citata nel quesito; essa

      - in primo luogo richiama il principio generale stabilito dalla giurisprudenza comunitaria: "Restano, dunque, valide le indicazioni offerte dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui ... 'una prestazione di servizi ... configura ... un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente' "

      - in secondo luogo ribadisce la linea sulla quale l'Agenzia è da sempre granitica: "Quanto sopra premesso ... la scrivente ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dal soggetto istante in ordine alla rilevanza IVA delle somme corrisposte ... in conseguenza degli accordi transattivi sottoscritti dalle parti con l'intenzione di 'transigere con effetto novativo' le controversie insorte. La circostanza che gli stessi stabiliscano l'impegno di ... a rinunciare all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte, a fronte della percezione delle somme dovute ... consente di qualificare le stesse come il corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere rilevante agli effetti dell'IVA"

      - e infine ribadisce tale impostazione: "In buona sostanza, il nesso di sinallagmaticità funzionale rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti conferma il carattere novativo degli accordi transattivi in esame, con conseguente rilevanza, agli effetti dell'IVA, delle somme corrisposte da BETA in favore di ALFA".


      Come abbiamo già scritto in altri interventi, seguendo l'impostazione dell'Agenzia di fatto tutti gli importi corrisposti da un'impresa a un'altra, in esito a un accordo transattivo, sono soggetti a IVA: se non per ottenere qualcosa in cambio, direttamente o indirettamente, perché un soggetto dovrebbe stipulare una transazione e in base a essa corrispondere tali somme?

      E quel qualcosa in cambio, se non è un bene o un servizio, è l'obbligo di fare, non fare o permettere, che la normativa sia interna che comunitaria considerano prestazioni di servizi.

      La Corte di Cassazione ha emesso pronunce difformi, ma di norma su casi specifici e peculiari, e non ha dettato linee precise e generali; pertanto, anche se questo allargamento della platea delle operazioni soggette a IVA non ci convince del tutto, riteniamo che l'assoggettamento a IVA sia la scelta più prudente.

    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      17/05/2024 13:05

      RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

      Innanzitutto, ringrazio della risposta.
      Le stesse considerazioni valgono anche per la seconda parte della domanda, ovvero "La seconda transazione è, invece, proposta dal precedente amministratore a cui il curatore ha contestato una serie di irregolarità. In questo caso, si applica l'iva?"
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        17/05/2024 13:26

        RE: RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

        Seguendo l'impostazione dell'Agenzia, di fatto tutte le transazioni, quindi anche quella.
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      17/05/2024 14:20

      RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

      Comprendo e ringrazio della celere risposta, ma ammetto che questa soluzione non mi convince.
      La Risposta Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 145 si riferisce alla novazione di un rapporto preesistente tra due soggetti giuridici (e le motivazioni mi sembrano fondate), ma - secondo voi - si può veramente applicare ad una transazione avente ad oggetto un'azione di responsabilità verso l'amministratore?
      Leggendo la risposta 145, la stessa Agenzia Entrate ricorda che "sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio".
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        20/05/2024 20:59

        RE: RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

        Comprendiamo e condividiamo le perplessità esposte nel quesito, e possiamo anzi proporre un percorso diverso, e a nostro avviso più solido, per giungere alla medesima conclusione.

        Quanto corrisposto in via transattiva per la definizione di una azione giudiziaria per risarcimento danni non ci pare infatti possa essere considerata "somma avente carattere meramente risarcitorio". Tale sarebbe stata se l'amministratore avesse, autonomamente o perché obbligato da una sentenza, corrisposto la somma in questione.

        Nel caso di cui ci stiamo occupando invece c'è una azione giudiziaria ancora incerta, e la somma corrisposta dall'amministratore è, nell'interpretazione dell'Agenzia, il corrispettivo da egli pagato per ottenere l'abbandono di essa da parte della procedura.


        Più solido ci pare invece riferirsi alla sentenza della Corte di Cassazione n. n. 18764/2014, che si riferisce proprio a una transazione relativa all' "abbandono dei giudizi in corso" e "rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese".

        In essa la Suprema Corte ha affermato che "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in ragione della soggezione a diversa imposta d'atto (registro), le obbligazioni assunte nel contesto di un negozio di transazione, laddove esse siano circoscritte alla rinuncia ai contenziosi pendenti. Ciò accade, in particolare, quando le pretese estinte per transazione sono, come nella specie, relative ad obbligazioni, quali quelle di contenuto risarcitorio, che non hanno per oggetto prestazioni di servizi o cessioni di beni imponibili IVA".

        E ciò, sulla base fra l'altro delle sentenze Mohr e Landboden (C-215/94 e C-384/95), nelle quali la Corte di Lussemburgo "nega che sia configurabile, di per sé stessa, come prestazione di servizi l'obbligazione di non fare convenuta da un imprenditore".

        E se, come prosegue la sentenza "La pattuizione di un impegno negativo è ritenuta non imponibile perché l'applicazione dell'imposta in queste ipotesi normalmente si discosta dal paradigma di quella che è concepita come un'imposta generale sul consumo e dal meccanismo del suo funzionamento concreto. Non è sufficiente, secondo i giudici europei, l'assunzione di un'obbligazione dietro corrispettivo, ma è necessario che l'obbligazione comporti un consumo", allora inevitabilmente "A tale prescrizione va adeguata, con interpretazione di taglio eurounitario, la generica dizione dell'art. 3 del decreto IVA: «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti [...] da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte»".


        Quindi questione risolta in senso favorevole al non assoggettamento dell'IVA?


        A nostro avviso purtroppo no, o quanto meno non completamente; per tre motivi:

        - nella sentenza citata la Suprema Corte non affrontava il problema della debenza dell'IVA da parte di chi aveva percepito la somma in questione, ma della detraibilità dell'IVA per chi aveva ricevuto tale fattura. Il problema era quindi il medesimo ma il punto vista era diverso, e nelle decisioni successive, quanto era in discussione non la detraibilità ma la debenza dell'IVA, la Suprema Corte ha continuato a sposare la tesi dell'Agenzia

        - la sentenza è del 2014, le continue, conformi e ripetute prese di posizione ufficiali dell'Agenzia sono successive, e la ignorano

        - ben sappiamo che le circolari, le risoluzioni e le risposte dell'Agenzia non sono fonte normativa né giurisprudenziale, e che ben potrebbero gli stessi Uffici discostarsene, ma sappiamo che ciò accade molto di rado, e seguire la strada della non imponibilità significa molto probabilmente ricevere una contestazione dal parte dell'Ufficio, e dover arrivare fino in Cassazione per veder riconosciuto (forse) corretto comportamento. Riteniamo ciò compatibile con costi e tempi della procedura?

        Per tutti questi motivi, nell'approfondimento della questione in questo Forum abbiamo condiviso la scelta "mi adeguo obtorto collo" di un collega con le medesime perplessità esposte nel quesito qui in esame che, ripetiamo, condividiamo pienamente.
    • Matteo Panelli

      VALENZA (AL)
      21/05/2024 08:26

      RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

      Non posso che ringraziarla per l'esauriente risposta e gli interessanti spunti che mi ha proposto.
      Mi chiedo se potrebbe essere utile un interpello specifico per il caso di una transazione con l'amministratore, in quanto, se non erro, sul punto specifico l'Agenzia non si è espressa nella Risposta n. 212/2022. Al di là della aleatorietà intrinseca, ritiene che io sia troppo ottimista sperando in un esito positivo?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        21/05/2024 17:15

        RE: RE: Atti transattivi - applicazione dell'Iva

        Sinceramente, riteniamo di sì, a meno che un'istanza di interpello, presentata da un pubblico ufficiale specificatamente autorizzato dal Giudice Delegato, adeguatamente motivata sulla base dell'ampio materiale che assieme abbiamo esaminato, non sia l'occasione per l'Agenzia per rivedere la sua posizione, che non ci pare perfettamente aderente agli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria.

        Ovviamente, se percorrerà questa strada, Le saremmo grati se ne comunicasse l'esito su questo Forum: è argomento di grande interesse per molti dei lettori.