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Rimborso Iva finale della procedura e richiesta di compensazione di Agenzia Entrate

  • Domenica Cristina Tripaldi

    Potenza
    05/01/2026 18:27

    Rimborso Iva finale della procedura e richiesta di compensazione di Agenzia Entrate

    Buonsera, desidero conoscere la vostra autorevole opinione su quanto di seguito accaduto.
    Sono curatore di un fallimento chiuso anticipatamente in pendenza di giudizi in data 16/7/2024.
    Va premesso che il fallimento (aperto in data 4/12/2018) è stato preceduto da un concordato preventivo introdotto con domanda prenotativa in data 20/9/2012.
    In data 2024 la partita iva è stata chiusa e con il modello IVA per l'anno 2024 è stato chiesto a rimborso il credito Iva finale maturato dalla procedura, ammontante ad euro 130.000,00 circa.
    L'ufficio ha acquisito i documenti richiesti e constatato che il credito Iva è maturato in parte nella procedura di concordato preventivo, in parte nella procedura fallimentare.
    Per tutta risposta l'Ufficio ha fatto pervenire richiesta di compensazione del credito della procedura con il controcredito erariale originato dal modello UNICO2014, anno di imposta 2013, dell'importo complessivo di euro 146.000,00 circa a titolo di IRES/IRAP.
    Mi domando se tale compensazione, che sostanzialmente azzera la pretesa della curatela, sia legittima considerando:
    a) che per il credito erariale in questione l'Ufficio non ha spiegato domanda di insinuazione al passivo;
    b) che è decorso oltre un decennio dall'origine del credito che dovrebbe ritenersi prescritto.
    Posso eccepire la indebita compensazione e pretendere il rimborso?
    Ringrazio sin da ora
    Dott.ssa Domenica Cristina Tripaldi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/01/2026 21:26

      RE: Rimborso Iva finale della procedura e richiesta di compensazione di Agenzia Entrate

      Per quanto riguarda l'assenza di presentazione di istanza di ammissione al passivo, essa non rileva ai fini della compensazione ax art. 56 l.fall.

      Per quanto riguarda la prescrizione, l'art. 1242 c.c., comma 2, stabilisce che "La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti", riteniamo quindi che nel caso in esame anche la prescrizione non sia di ostacolo alla compensazione.

      La posizione dell'Agenzia ci pare quindi corretta.